Effettivamente è abbastanza assurdo....comunque vedi Circolare 17 del 2005.
Scontrini per ticket farmaceutici
D. Le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione dei
redditi prevedono che per il riconoscimento della detrazione per questa
tipologia di spesa medica il contribuente debba esibire lo scontrino della
farmacia unitamente alla copia della ricetta del medico.
I contribuenti, ancorche' abbiano effettivamente sostenuto la spesa in
presenza di ricetta medica, non sempre sono in grado di presentare la
documentazione completa (non possiedono la fotocopia della ricetta del
medico trattenuta dalla farmacia).
Si chiede di poter considerare questi scontrini alla stregua dei farmaci da
banco, in quanto la spesa e' comunque sostenuta per una necessita' sanitaria
del dichiarante o dei familiari fiscalmente a carico, e quindi di poter
autocertificare questa condizione tenendo conto dell'obbligatorieta' della
presentazione della ricetta medica alla farmacia per ricevere il farmaco
prescritto pagando solo il relativo ticket.
R. Le istruzioni alla compilazione della dichiarazione dei redditi (730 e
UNICO persone fisiche) precisano che ai fini della detrazione delle spese
sostenuta per i ticket, la documentazione necessaria e' costituita dalla
"fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare
corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente
all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta".
Si ritiene che in mancanza della fotocopia della ricetta non sia possibile,
quindi, fruire della detrazione della spesa.