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Concordo con la risposta di filippotoso.
In casi come il tuo (20 aziende) io semplicemente telefonerei e proporrei la cosa direttamente al telefono, o alternativamente direi alla segretaria di avere una proposta sull'argomento X e chiederei se posso mandarla via email a chi si occupa di X.
Una mail con la richiesta di consenso ha un tasso di conversione sicuramente più basso e con numeri così piccoli conviene sicuramente alzare la cornetta.
L'attuale regolamentazione del Garante potrebbe essere interpretata in maniera talmente rigida che addirittura l'invio di un CV ad un'azienda sarebbe spam poichè contiene un messaggio promozionale!
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Occorre fare chiarezza: un conto è lo spam, un conto è la legge italiana (il famoso D.lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali). Non sempre queste due cose collimano.
Lo **spam, **nella sua accezione internazionale così come definita ad esempio da Spamhaus, è l'invio massivo di email ad utenti che non ti hanno preventivamente dato un consenso esplicito. Nel tuo caso, 20 indirizzi, credo che la parola "massivo" non sia applicabile. Puoi infatti inviare le tue 20 email, una ad una, dal tuo client, senza ricorrere a software o servizi di invio massivo. Un messaggio cortese, non pubblicitario, con tutti i riferimenti del mittente (anche fisici) e l'indicazione puntuale di come il dato è stato raccolto e come viene trattato, può essere una buona strada. Eviterei invece un pratico CCN.
La legge italiana sulla privacy è ovviamente molto più sofisticata, per cui in teoria (partendo dall'ottimo url suggerito da filippotoso) non è così scontato che anche in ambito B2B si possa inviare quest'email di primo contatto, in quanto potrebbe comunque configurarsi come "finalità pubblicitaria" anche solo per il fatto di collegare il tuo sito, invece che un piattissimo form da compilare. In effetti la raccolta di un consenso sottende chiaramente sempre una finalità commerciale. Contiamo nel corso del 2009 sull'uscita di un nuovo provvedimento del Garante che faccia chiarezza sui troppi punti lasciati alla libera interpretazione, se non peggio palesemente contradditori.
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Potremmo anche distinguere in UBE (Unsolicited *Bulk Email) *ed UCE (Unsolicited Commercial Email), e forse potremmo trovare anche altre sigle per definire le email delle botnet.
Nazzareno, tu dici che 20 non è un invio massivo, e fondamentalmente sono d'accordo, ma allora 50? 200 ? 5000 ?
20 all'anno?
20 al mese?
20 tutti i giorni?
20 ogni ora?
20 al secondo?Dove sta la soglia del "massivo" ?
Dal punto di vista legale non credo possiamo trovare questa soglia, o se la troviamo è "1". Dal punto di vista tecnico, invece, non è questione di quante email si mandano, ma quante spamtrap si colpiscono e nessuno dei destinatari ti marca come spam allora quasi nessun servizio antispam ti considererà uno spammer. Se invece invii 100 email a utenti dai quali avevi ottenuto il consenso ma 50 di questi non usano quella casella da 5 anni ed è diventata una spamtrap e altri 50 la segnalano come spam perchè non rilevante per loro allora legalmente non stai facendo niente di illecito ma praticamente sarai considerato spammer dalla maggior parte dei server.
Ovviamente l'esempio è portato all'estremo solo per dimostrare quanto sia complicato l'argomento.
Fondamentalmente ci interessano 2 cose:
- non commettere illeciti (e in italia una mail commerciale senza consenso lo è)
- non compromettere la nostra "reputazione" (se ci interessa continuare ad utilizzare la posta elettronica nei confronti del mondo.
Accordarsi su cosa sia lo spam, secondo me, è poco utile se non aiuta questi due punti.
C'è chi dice che per essere spam i messaggi devono essere identici, chi dice che basta che si assomiglino, chi dice che devono essere generati da un sistema automatizzato, chi dice che avere avuto uno scambio di messaggi con qualcuno equivale ad avere avuto il consenso, chi considera una catena di s.antonio spam e chi invece no, e via di seguito.
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Bè siccome l'unica cosa che ho capito è che non c'è chiarezza sull'argomento, io per adesso ho inviato le email che dovevo mandare cercando di seguire un po le linee guida che ho letto qui sul forum.
Ma do un consiglio ai maggiori provider di email, provate a dividere la casella di posta elettronica (come si fa nei condomini), da una parte la posta, dall' altra la pubblicità (che deve essere dichiarata) e poi ancora una per lo spam.
Forse è da organizzare bene ma se si può fare pubblicità per posta e per telefono forse bisognerebbe fare qualcosa anche per le email, anche se poi penso che sarebbe il delirio più totale, ci si troverebbe ogni giorno con centinaia di email inutili (però ci vuole qualcosa di chiaro)
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La definizione di spam che più mi piace è questa:
www spamhaus.org/definition.htmlChe però non chiarisce il significato di "massivo", cioè di "bulk". A livello pratico, poichè non stiamo parlando di conseguenze legali, è un dettaglio euristico e probabilmente non così necessario.
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Volendo propormi come procacciatore per uno studio legale, vorrei capire bene se devo ottenere il consenso del potenziale cliente oppure posso farne a meno trattandosi di comunicazione pubblicitaria B2B
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Non esiste alcun tipo di comunicazione pubblicitaria (B2B o B2C) che possa essere inviata via email ad un destinatario che non abbia preventivamente fornito il proprio consenso.
In ambito B2B, nel caso in cui gli indirizzi siano reperiti in maniera lecita (elenchi pubblici), allora è consentito l'invio di una mail di richiesta di consenso al trattamento dei dati che deve avere carattere NON promozionale.
Ora la difficoltà consiste nell' "interpretare" come debba essere composta una mail per spiegare il motivo per cui richiedi il consenso senza cadere nella promozione.
Terreno minato, insomma, soprattutto se i tuoi interlocutori sono avvocati.
A questo indirizzo troverai alcuni post che trattano l'argomento fornendo anche riferimenti alla normativa.
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Nel concreto, è corretto inviare una mail con il seguente testo:
[INDENT]"Spett. impresa,
ritenendo di farLe cosa gradita, vorrei segnalare alla Vs. attenzione le attività dello studio legale XXX.
Qualora interessati, cliccate qui.I vostri dati saranno raccolti come da legge privacy
Responsabile del trattamento: XYZ
...."[/INDENT]Dove "qui" lancia un messaggio di posta elettronica già preimpostato con oggetto e testo: "Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati per la ricezione di Vs. lettera di presentazione".
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Se segui il link che ti ho dato prima troverai le normative di riferimento. Falle avere ai legali per i quali ti proponi di procacciare affari e fatti dire da loro se è legale o meno.
Io ti posso dire che credo quella forma sia lecita, ma non si tratta di un parere legale, anche perchè non sono un avvocato.
Da tecnico però posso dirti che dovrai comunque preoccuparti dei filtri antispam ai quali non frega nulla di ciò che è legale e ciò che non lo è. Se mandi molte email che non trovano l'interesse dei destinatari (che non le aprono o le marcano come spam) comprometterai la reputazione del tuo server di invio email e probabilmente la maggior parte dei messaggi non verranno più consegnati.
Quindi, se decidi di farlo, cerca di profilare molto bene i destinatari della tua mail.
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Secondo me non è corretto e ti spiego il perché.
Oggi ti invio una mail con la richiesta di consenso e tu non rispondi....
Non dandomi il consenso al trattamento dei tuoi dati io NON posso registrare la tua mail da nessuna parte.
Domani riprendo l'invio, non avendo registrato la tua mail da nessuna parte la invio anche a te, chiedendoti il permesso.
Dopodomani faccio la stessa cosa... il giorno dopo pure...Ovvero, tecnicamente parlando l'unico modo che ho per effettuare un solo invio è trattare i dati senza averne il consenso.
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Dovrei quindi telefonare? Chi risponde potrebbe anche negare il fatto di avermi dato il consenso.
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[QUOTE=bago;624098]Concordo con la risposta di filippotoso.
Scusa, non ti seguo. Se concordi con questa risposta, non serve che io richieda il consenso, ma posso tranquillamente mandare una mail di presentazione con tutti i dati necessari e i servizi offerti. Giusto? Mi pare in contraddizione con la risposta che mi hai dato
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@bago said:
In ambito B2B, nel caso in cui gli indirizzi siano reperiti in maniera lecita (elenchi pubblici), allora è consentito l'invio di una mail di richiesta di consenso al trattamento dei dati che deve avere carattere NON promozionale.
E' correttissimo quello che scrivi, ma visto che il termine "elenchi pubblici" può trarre in inganno,
penso sia utile specificare.Un sito web NON è un elenco pubblico, come non lo è un forum, non lo sono le pagine gialle, ecc.
Sostanzialmente il fantomatico "elenco pubblico" non esiste.Perché "elenco pubblico" è inteso in senso legale, e non da dizionario.
Cioè pubblicare un indirizzo mail NON equivale a considerarlo "elenco pubblico".
Pubblicare un articolo su internet significa che chiunque lo può copiare e farci ciò che vuole?
No, e per l'indirizzo mail è uguale.
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@AnBil said:
Dovrei quindi telefonare? Chi risponde potrebbe anche negare il fatto di avermi dato il consenso.
Si io telefonerei.
Non credo succeda... si lavora, non si fanno gli "scherzoni".
Comunque se ti può far stare più tranquillo puoi sempre registrare la telefonata (dopo aver chiesto il consenso, ovvio).
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@AnBil said:
@bago said:
Concordo con la risposta di filippotoso.Scusa, non ti seguo. Se concordi con questa risposta, non serve che io richieda il consenso, ma posso tranquillamente mandare una mail di presentazione con tutti i dati necessari e i servizi offerti. Giusto? Mi pare in contraddizione con la risposta che mi hai dato
Contraddizione? Filippo ha detto cose molto simili a quelle che ho detto io. Ho appena riletto la sua risposta e non trovo alcuna contraddizione. Lui dice che non puoi mandare una mail promozionale se prima non hai chiesto il consenso.
Non è che ci sia molto da "contraddire": quello è ciò che dice la normativa, quindi quello che possiamo fare è dare interpretazioni della normativa, non molto di più.
A volte in italia si tende ad ignorare la normativa in se ma solo a considerare le eventuali sanzioni civili/penali alle quali si va in contro: e forse questo è il motivo per cui ancora non c'è molta chiarezza sulla normativa (ci sono state pochissime sanzioni in merito).
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@Stefano said:
E' correttissimo quello che scrivi, ma visto che il termine "elenchi pubblici" può trarre in inganno,
penso sia utile specificare.Un sito web NON è un elenco pubblico, come non lo è un forum, non lo sono le pagine gialle, ecc.
Sostanzialmente il fantomatico "elenco pubblico" non esiste.Perché "elenco pubblico" è inteso in senso legale, e non da dizionario.
Diciamo che sono d'accordo al 90%. Io classifico le Pagine Gialle come elenco pubblico. Poi il sito delle pagine gialle spiega che non ho licenza di copiare i loro dati, ma questo è un altro discorso.
La mia interpretazione della legge è che se compro da Pagine Gialle un elenco di indirizzi email aziendali e poi mando una richiesta di consenso non promozionale a tali indirizzi non sto commettendo alcun illecito (sempre che Pagine Gialle non mi abbia ceduto indirizzi che non poteva detenere).
Detto questo mi sento comunque di sconsigliare tale pratica: l'email è uno strumento di comunicazione potentissimo ma funziona solo se scrivete SOLO a qualcuno che è interessato a ricevere.
Se pensate di poter trovare 1 cliente interessato su 1000 contattati e pensate che tanto mandare 1000 email non costa niente allora ripensateci: mandare 999 mail a persone non interessate influirà molto negativamente su tutte le vostre azioni future (e molto probabilmente annullerà tutti i vantaggi di aver ottenuto un nuovo cliente).
Una tecnica è comprare pubblicità (non indirizzi!!) per farsi conoscere ed acquisire utenti e poi stabilire un rapporto di fiducia con questi utenti. Costruire un rapporto di fiducia partendo da una "intrusione" nella casella dell'utente rende sicuramente il rapporto più difficile fin dal primo passo.
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@bago said:
La mia interpretazione della legge è che se compro da Pagine Gialle un elenco di indirizzi email aziendali e poi mando una richiesta di consenso non promozionale a tali indirizzi non sto commettendo alcun illecito (sempre che Pagine Gialle non mi abbia ceduto indirizzi che non poteva detenere).
Se tu lo compri, significa che NON è un elenco pubblico...
Ultima nota: se compri un elenco di indirizzi mail né sei responsabile.
Cioè se spedisci e chi te lo ha venduto non aveva i permessi.... la responsabilità è comunque tutta la tua.Per il resto concordo.
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Concordo sul fatto che la responsabilità è comunque di chi invia, e mi pare che l'avevo anche già indicato tra parentesi in un messaggio precedente.
Non concordo sul fatto che quello che la normativa chiama Elenco Pubblico significhi che non può essere comprato. Non credo che la relazione "comprare"="privato" esista in alcun modo nella normativa, ma non sono un legale e questa è solo la mia interpretazione.
Altrimenti, se non pensi sia così, mi fai un esempio di elenco pubblico di email? (sempre riferendoci alla terminologia usata dal garante)
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@bago said:
Altrimenti, se non pensi sia così, mi fai un esempio di elenco pubblico di email? (sempre riferendoci alla terminologia usata dal garante)
Non posso fare un esempio di elenco pubblico, perché da quanto mi risulta non esiste.
Posso farti un parallelo:
Elenco pubblico => software di pubblico dominio
Elenco non pubblico => software closedsource od opensource
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Stefano, il fatto che la tua definizione di "elenco pubblico" fa si che un elenco pubblico non esista direi che rende automaticamente la definizione non applicabile al contesto in cui la usa il garante. Non credo che il garante continui a parlare di una cosa che non esiste e che si facciano sentenze in tribunali su cose che non esistono
Il parallelo con il software non lo trovo appropriato, anche perchè un software di pubblico dominio può essere sia opensource che closedsource (non tutte e due, non nessuna delle due). Ci sarebbe poi da discutere molto su quale definizione di open source adottare, ma credo che saremmo largamente offtopic
Tornando in topic, il garante parla spesso e volentieri di elenchi pubblici: se vogliamo possiamo discutere di cosa siano, ma pensare che questi elenchi non esistano e che il garante abbia speso così tanto tempo negli ultimi anni a spiegare cosa si poteva fare con questi elenchi pubblici che non esistono e addirittura a spiegare alle aziende che gestiscono tali elenchi che uso avrebbero potuto farne mi sembrerebbe una ipotesi poco probabile.
Secondo me le pagine gialle sono un elenco pubblico, l'elenco del telefono è un altro elenco pubblico. L'accesso ad entrambi è pubblico, la riproduzione totale o paraziale è regolamentata per entrambi.