• User

    Rimborsi Km: quale voce del conto economico

    Scusate ma sono di fronte ad una scelta importante con rif.to ad una sas in Ordinaria per scelta, ovvero l'opzione o meno del nuovo calcolo dell'IRAP ai sensi dell'nell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997.
    La voce che mi farebbe propendere per esercitare l'opzione è quella relativa ai rimborsi km riconosciuti all'amm.re per trasferte.
    A vs parere o consuetudine come riclassifichereste tali costi tra queste:
    B) Costi della produzione:
    7) per servizi
    ...
    9) per il personale:
    a) salari e stipendi
    b) oneri sociali
    c) trattamento di fine rapporto
    d) trattamento di quiescenza e simili
    e) altri costi
    ...
    14) oneri diversi di gestione.
    E' superfluo affermare che qualora tale voce fosse riclassificata in B7 o in B14 sarebbe deducibile ai fini IRAP diversamente dall'attiale disposto fiscale.
    Ringrazio in anticipo chiunque volesse dare un suo contributo.


  • Super User

    Il documento interpretativo n. 1 al principio contabile n. 12 alloca i compensi agli amministratori ed i relativi accessori in B.7.

    Le indennità km (come precisato dalla Cassazione) hanno natura risarcitoria in quanto volte a riportare la retribuzione alla normalità.

    Nonostante dunque siano viste quali indennizzi passivi a terzi (teoricamente B.14), reputo preponderante la natura accessoria alla retribuzione principale e dunque da allocare in B.7 quando destinate ad un amministratore CoCoCo. Se poi le guardo nella funzione che svolgono per la società me ne convinco pensandole spese di viaggio/trasferta e dunque allocabili in B.7.

    Ti rimando comunque alla lettura del documento.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Il documento interpretativo n. 1 al principio contabile n. 12 alloca i compensi agli amministratori ed i relativi accessori in B.7.

    Le indennità km (come precisato dalla Cassazione) hanno natura risarcitoria in quanto volte a riportare la retribuzione alla normalità.

    Nonostante dunque siano viste quali indennizzi passivi a terzi (teoricamente B.14), reputo preponderante la natura accessoria alla retribuzione principale e dunque da allocare in B.7 quando destinate ad un amministratore CoCoCo. Se poi le guardo nella funzione che svolgono per la società me ne convinco pensandole spese di viaggio/trasferta e dunque allocabili in B.7.

    Ti rimando comunque alla lettura del documento.

    Paolo

    Grazie.
    Quindi stante l'interpretazione del doc. intepretativo dovrebbe convenire optare per il calcolo dell'IRAP ai sensi dell'Art 5 D.Lgs 446 1997 potendo portare in deduzione i predetti rimborsi chilometrici.

    Solo una cosa mi perplime.

    Come è possibile che con la predetta opzione si creino differenze così importanti nel calcolo dell'irap a tutto vantaggio di una soluzione piuttosto di un'altra.

    Mi sfugge qualcosa ovvero vi sono degli oneri particolari legati a tale scelta ?
    Ho sentito su altri rispettabili forum che avrei l'obbligo di contabilizzare costi e ricavi secondo i principi contabili. Questo costa significa all'atto pratico visto che già registro in ordinaria. Devo forse riclassificare le voci secondo gli art. 2425 e 2426 del cc ?


    Scusa se integro con ulteriori domande ma sono direttamente correlate alla prima.

    Grazie per la tua cortesia e disponibilità.



  • Super User

    L'Irap storicamente affonda le sue radici nella corretta classificazione del conto economico secondo la legge come integrata dai principi contabili. E' con l'invenzione dell'Irap che fu poi pubblicato quel documento interpretativo.

    Le differenza possono essere più o meno rilevanti e possono essere oggetto di pianificazione fiscale. Quella che pare una scelta poco conveniente potrebbe invece esserlo tantissimo quando ad esempio si realizzazino forti plusvalenze da operazioni di ristrutturazione aziendale, che sarebbero tassate o meno (a seconda dell'opzione esercitata) dovendo venir classificate un E.20.
    E' dunque il lasso temporale e la pianificazione ad esempio di operazioni straordinarie che deve guidare la scelta.

    paolo


  • User

    @i2m4y said:

    L'Irap storicamente affonda le sue radici nella corretta classificazione del conto economico secondo la legge come integrata dai principi contabili. E' con l'invenzione dell'Irap che fu poi pubblicato quel documento interpretativo.

    Le differenza possono essere più o meno rilevanti e possono essere oggetto di pianificazione fiscale. Quella che pare una scelta poco conveniente potrebbe invece esserlo tantissimo quando ad esempio si realizzazino forti plusvalenze da operazioni di ristrutturazione aziendale, che sarebbero tassate o meno (a seconda dell'opzione esercitata) dovendo venir classificate un E.20.
    E' dunque il lasso temporale e la pianificazione ad esempio di operazioni straordinarie che deve guidare la scelta.

    paolo

    Tralasciando le sopracitate operazioni di ristrutturazione aziendale che stante la tipologia della mia società non credo avranno mai luogo direi che a guidare la scelta sia la deducibilità o meno dei predetti rimborsi chilometrici.

    Ma questi principi contabili coem impatterebbero nella gestione amministrativa della contabilità ?

    Grazie


  • Super User

    Sulla contabilità non avrebbero particolari effetti se non quelli quantomeno di riferirsi, quale principio cardine, alla classificazione per natura dei costi necessaria per il conto economico.

    Non si deve guardare al criterio funzionale (es. costi amministrativi), ma alla tipologia di acquisto (es. acquisto di bene o prestazione di servizi ricevuta o ancora onere finanziario...)..... ciò guiderà la creazione di un buon piano dei conti.... ma quello che varrà poi davvero anche ai fini irap sarà una corretta classificazione tra le voci di un ipotetico bilancio redatto secondo le prescizioni civilistiche (articoli da te citati) di tutti quei conti.

    Lì davvero conoscere bene tutti i principi e soprattutto il documento interpretativo che ho citato farà la differenza.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Sulla contabilità non avrebbero particolari effetti se non quelli quantomeno di riferirsi, quale principio cardine, alla classificazione per natura dei costi necessaria per il conto economico.

    Non si deve guardare al criterio funzionale (es. costi amministrativi), ma alla tipologia di acquisto (es. acquisto di bene o prestazione di servizi ricevuta o ancora onere finanziario...)..... ciò guiderà la creazione di un buon piano dei conti.... ma quello che varrà poi davvero anche ai fini irap sarà una corretta classificazione tra le voci di un ipotetico bilancio redatto secondo le prescizioni civilistiche (articoli da te citati) di tutti quei conti.

    Lì davvero conoscere bene tutti i principi e soprattutto il documento interpretativo che ho citato farà la differenza.

    Paolo

    Grazie.
    Quindi se ho capito bene per usufruire del maggior beneficio derivante dalla deducibilità dei costi km dovrò redigere un bilancio nel rispetto dei principi contabili cosa che invece posso tralasciare se mantengo il vecchio calcolo legato al TUIR.
    Forse può valerne la pena...


  • Super User

    Tu puoi sempre evitare di redigere un vero bilancio ai sensi degli articoli del codice civile da te citati. Una società di persone non vi è tenuta per legge.

    Tale bilancio (il solo conto economico) è comunque implicitamente richiesto in quella forma sia che tu faccia il calcolo nuovo che quello vecchio. E' infatti comunque alla base della compilazione del quadro IQ della dichiarazione dei redditi e di grandissimo ausilio per il calcolo corretto dell'Irap.

    Paolo


  • User

    @i2m4y said:

    Tu puoi sempre evitare di redigere un vero bilancio ai sensi degli articoli del codice civile da te citati. Una società di persone non vi è tenuta per legge.

    Tale bilancio (il solo conto economico) è comunque implicitamente richiesto in quella forma sia che tu faccia il calcolo nuovo che quello vecchio. E' infatti comunque alla base della compilazione del quadro IQ della dichiarazione dei redditi e di grandissimo ausilio per il calcolo corretto dell'Irap.

    Paolo

    Molto bene.
    Dal tenore del tuo post evinco con chiarezza che attraverso l'opzione del nuovo metodo dovrei avere solo benefici senza mutare comportamenti nei criteri di registrazione delle poste in bilancio che attualmente già ricalcano i principi contabili.

    A proposito è ancora possibilie a tuo avviso utilizzare conti con espresso riferimento a costi non deducibili in %. Ad esempio nel registrare i costi dei pedaggi autostradali deducibili al 80% uso 2 conti uno per il costo deducibile uno per quello non deducibile al 20% affinchè in dichiarazione sia + agevolato nei calcoli.

    Grazie ancora per la cortesia prestata.


  • User

    @i2m4y said:

    Tu puoi sempre evitare di redigere un vero bilancio ai sensi degli articoli del codice civile da te citati. Una società di persone non vi è tenuta per legge.

    Tale bilancio (il solo conto economico) è comunque implicitamente richiesto in quella forma sia che tu faccia il calcolo nuovo che quello vecchio. E' infatti comunque alla base della compilazione del quadro IQ della dichiarazione dei redditi e di grandissimo ausilio per il calcolo corretto dell'Irap.

    Paolo

    Scusa dimenticavo di accernarti al fatto che sul prospetto informativo del quadro IQ al rigo IQ11 è fatto espressamente riferimento alla indeducibilità dei predetti costi km.
    Tale disposto si riferisce spero al vecchio metodo del TUIR in quanto altrimenti avremmo speso del tempo inutilmente nello scrivere i predetti post.

    Mi auguro che anche a tuo avviso la restrizione valga solo per il metodo del TUIR !!!