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- 1,81 euro - Bollo fattura dei minimi - dettagli tecnici
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ma a me il commercialista mi ha detto proprio di fare così nel mentre!così non dobbiamo stampare quella dell cliente, a lui inviamo solo l'e-mail con la scritta e mettiamo il bollo solo sulla nostra.
lui dice che è una procedura che deriva dalla prassi!!!va beh io nel mentre mi darò una mossa a richiedere all' AdE questo bollo, quindi dal sito non si può fare richiesta?!
grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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Che dirti... :bho:
La prassi non è la norma.
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Io le mando via email le fatture ma non ho mai messo nulla....
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@passariello.alfonso said:
Io le mando via email le fatture ma non ho mai messo nulla....
Se sei un minimo e se supera i 77.47 euro, come detto in tutti i post, rischi perché dovevi invarla al cliente.
Preoccupa che gherardo84 non abbia risposto sulla "pratica" della richiesta. Non vorrei qualche nuovo inghippo.
rudolf, nel caso vai tu all'AdE facci sapere se tutto ok e i tempi, grazie da tutti.
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Udite, udite, dopo tantissimo tempo dai miei vari "mi riprometto di andare e chiedere" ho finalmente posto la fatidica domanda al responsabile AdE che si occupa proprio di questi rilasci.
La procedura è quella di fare una domanda di autorizzazione in carta semplice e bla bla.
Ma...
Prima di addentrarsi nei vari bla bla, è il caso che vi anticipi che questa procedura - almeno qui a Siena - è all'origine castrata dalla domanda: "Ma di che importi si sta parlando?" e questo perché la legge parlava un tempo di un minimo di 5 milioni di lire.
In pratica se non si ha un volume di marche da bollo elevato non viene accettata la richiesta, anche perché nelle varie fasi c'è compresa pure la visita di un ufficiale giudiziario ed è impensabile sollevare un simile polverone per fare 10 fatture all'anno.
Poi sono assolutamente d'accordo che potrebbero rendere le cose più facili ma intanto... :bho:
E se vi chiedete a chi possa servire un simile servizio, basta che pensiate alle tantissime imposte di bollo sui vostri conti correnti. In pratica la conclusione è semplice: prima mi diventate delle banche e poi potete mandare le vostre fatture da minimi via mail. Facile, no?
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Questa è una delle tante cose assurde che esistono nel sistema tributario italiano....
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Ciao. Ieri mi è arrivata una mail dall'AdE relativa alla fattura ed al bollo virtuale. Tra le altre cose è scritta questa frase:
*" la fattura così prodotta dovrà contenere sulla copia originale la marca da bollo da 1.81 € e **dovrà essere archiviata da chi emette il documento contabile **mentre sulla copia del cliente andrà indicato il numero della marca da bollo."
*E' esattamente il contrario di quello che ho sempre fatto io e che ho letto anche qui come procedura corretta. io ho sempre consegnato l'originale al cliente e ne ho mantenuto copia. Ora l'AdE mi scrive e mi dice di fare il contrario. Che faccio???
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@Emanuela73 said:
Ciao. Ieri mi è arrivata una mail dall'AdE relativa alla fattura ed al bollo virtuale. Tra le altre cose è scritta questa frase:
*" la fattura così prodotta dovrà contenere sulla copia originale la marca da bollo da 1.81 ? e **dovrà essere archiviata da chi emette il documento contabile **mentre sulla copia del cliente andrà indicato il numero della marca da bollo."
*E' esattamente il contrario di quello che ho sempre fatto io e che ho letto anche qui come procedura corretta. io ho sempre consegnato l'originale al cliente e ne ho mantenuto copia. Ora l'AdE mi scrive e mi dice di fare il contrario. Che faccio???Ciao Emanuela.
Francamente, penso che nel mail dell'AdE ci sia un grossolano errore di scrittura. Devono aver scambiato l'emittente con il ricevente/cliente.
Per quanto riguarda poi la storia del numero di marca da bollo da indicare nella copia, avrei in proposito una domanda da porti/vi:
se per copia s'intende proprio la fotocopia dell'originale - su cui è stato applicato il bollo - è comunque necessario aggiungere il numero della marca da bollo?
Chiedo questo perché in fotocopia il numero della marca da bollo si legge benissimo.
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Ho appena chiesto anche al mio commercialista, che sembrava molto sorpreso anche lui. Però l'ha letta e ha detto che si, questo vale solo per i minimi.
Per quanto riguarda la copia mi ha detto che no, non va bene la fotocopia, ma bisogna emettere una copia della fattura dove NON sarà applicata la marca da bollo ma sarà indicato il numero della marca.
Non è un errore di scrittura, perchè è scritta la stessa cosa più volte. Riporto di seguito un altro estratto, dove è spiegata anche questa parte della copia:"Sulla fattura originale, il contribuente appartenente al regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%, deve apporre la marca da bollo originale, quindi il contrassegno adesivo dovrà essere fisicamente attaccato sulla fattura che verrà successivamente archiviata dal professionista stesso che l’ha emessa mentre una copia conforme verrà spedita o consegnata a mano direttamente al cliente, sulla quale sarà indicata una specifica dicitura e il numero id della marca da bollo con la data di emissione.
La dicitura esatta da indicare sia nella fattura nazionale tra operatori all’interno del territorio italiano che internazionale, quindi emessa verso Paesi Esteri, sarò e da apporre sulla copia conforme cliente è la seguente:
• Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx: ovvero, scrivere il numero identificativo della marca da bollo da 1,81€ che è stata messa sulla fattura originale che va conservata dal soggetto che emette la fattura mentre la copia va al cliente".
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@Emanuela73 said:
Ho appena chiesto anche al mio commercialista, che sembrava molto sorpreso anche lui. Però l'ha letta e ha detto che si, questo vale solo per i minimi.
Per quanto riguarda la copia mi ha detto che no, non va bene la fotocopia, ma bisogna emettere una copia della fattura dove NON sarà applicata la marca da bollo ma sarà indicato il numero della marca.
Non è un errore di scrittura, perchè è scritta la stessa cosa più volte. Riporto di seguito un altro estratto, dove è spiegata anche questa parte della copia:"Sulla fattura originale, il contribuente appartenente al regime dei minimi con imposta sostitutiva al 5%, deve apporre la marca da bollo originale, quindi il contrassegno adesivo dovrà essere fisicamente attaccato sulla fattura che verrà successivamente archiviata dal professionista stesso che l?ha emessa mentre una copia conforme verrà spedita o consegnata a mano direttamente al cliente, sulla quale sarà indicata una specifica dicitura e il numero id della marca da bollo con la data di emissione.
La dicitura esatta da indicare sia nella fattura nazionale tra operatori all?interno del territorio italiano che internazionale, quindi emessa verso Paesi Esteri, sarò e da apporre sulla copia conforme cliente è la seguente:
? Imposta di bollo assolta sull?originale. ID xxxxxxxx: ovvero, scrivere il numero identificativo della marca da bollo da 1,81? che è stata messa sulla fattura originale che va conservata dal soggetto che emette la fattura mentre la copia va al cliente".Mi pare francamente assurdo, perché significherebbe che le decine di professionisti che conosco, nei settori più disparati e in regime dei minimi, siano seguiti da commercialisti incapaci (mi riferisco al fatto che l'emittente debba conservare l'originale col bollo e consegnare la copia con la dicitura).
Se non vedo una circolare dell'AdE che stabilisce ciò, o un qualsiasi altro doc. ufficiale, non ci credo.
Potresti inoltrarmi, per conoscenza, il mail che ti hanno inviato?Per quanto riguarda poi il discorso che la fotocopia col bollo applicato sia una procedura non corretta, ne prendo atto. Ormai il "danno" è fatto e non c'è modo di riparare.
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Salve, l'originale di una fattura è sempre quella che si consegna al cliente. La copia è quella che rimane a lei. Tutto questo ha sempre meno senso nella realtà odierna dove tutto viaggia tramite internet, ma la norma rimane. Quella che lei cita è sostanzialmente la risposta data dall'esperto del sole 24 ore ad un quesito, soluzione che però non mi trova d'accordo. Volevano trovare una soluzione legale per consentire l'invio telematico delle fatture tramite email per i contribuenti minimi e sono arrivati a una soluzione fantasiosa. Non so se qualche funzionario dell'agenzia delle entrate, o lo stesso istituto tramite una circolare, abbia fatto suo questo ragionamento, che però secondo me non è corretta. Per farle comprendere l'illogicità dell'argomentazione basta considerare, olte a quanto indicato in premessa circa originale e copia, che una fattura si considera "emessa" solo quando è consegnata al cliente e questo contraddice il presupposto alla base del ragionamento esposto. Le consiglio di non seguire però tale prassi, anche perchè non credo che la risposta sia stata data in seguito ad un interpello. Saluti
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Io capisco quello che dite. Anche il mio commercialista mi ha detto le stesse cose, fino a che non ha letto la lettera.
Non è una risposta del sole 24ore, ma è una mail che mi è arrivata sulla posta certificata.
Mi trovo in difficoltà perchè, in caso di controllo, se seguo questa procedura ho come pezza d'appoggio la lettera che loro mi hanno inviato, se seguo quella che ho sempre seguito e che a quanto pare seguono tutti, non saprei come gistificarmi, se non con la logica del buon senso (che si sa, in questi casi non serve a molto)
Non so come inoltrare un documento in pdf quindi posso solo fare il copia/incolla di tutto il contenuto:
"Gentile Contribuente,
La Marca da Bollo dal valore di 1,81 euro da applicare alle fatture sia cartacee che elettroniche è
obbligatoria per importi superiori a € 77,47 così come stabilito dal DM 24.5.2005.
Tale imposta, va assolta sia per fatture nazionali che verso Stati Esteri mediante l’apposizione sul
documento del contrassegno autoadesivo rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli
intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate e acquistabili presso i tabaccai mentre per
quelle elettroniche la marca di bollo va assolta “in modo virtuale” mediante versamento con il
modello F23.
L’imposta di bollo da € 1,81 è obbligatoria su fatture ed i documenti di importo complessivo
superiore a € 77,47, concernenti:
• operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr
633/1972
• operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del Dpr 633/1972
• operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale
• operazioni non imponibili relative a operazioni assimilate alle esportazioni, ai servizi
internazionali, ai servizi connessi agli scambi internazionali, le cessioni agli esportatori
abituali o esportazioni indirette
• Fatture dei regimi dei minimi che non comportano l’addebito dell’IVA
Per i casi sopraelencati l’imposta viene assolta mediante applicazione di contrassegno sul
documento emesso oppure in maniera virtuale, qualora sussista autorizzazione rilasciata dalla
direzione regionale delle Entrate.
L’imposta di bollo sulle fatture ha un costo e un valore di 1,81€ ed è obbligatoria per le fatture con
importo superiore ai 77,47 euro. Il contrassegno telematico adesivo dell’imposta di bollo può essere
acquistato presso i tabaccai che emettono valori bollati.
Le ultime novità 2012 in merito alle nuove disposizioni riguardanti l’apposizione della Marca da
Bollo o Imposta di Bollo su fatture emesse dai soggetti titolari di Partita IVA in regime dei Minimi
sono state introdotte a seguito dell’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate
del provvedimento n. 185820/2011 che consente ai nuovi minimi con imposta sostitutiva del 5% di
emettere la fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto.
Pertanto, per i contribuenti in possesso dei requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi devono,
rilasciare apposita dichiarazione che attesti, al cliente destinatario della fattura, la non applicazione
della ritenuta in quanto appartenente al regime dei minimi.
Le fatture emesse dai contribuenti minimi nel 2012 non comportano l’addebito dell’IVA ma devono
essere assoggettate all’imposta di bollo da apporre sull’originale della fattura emessa se supera
l’importo di 77,47 €.
La fattura così prodotta dovrà contenere sulla copia originale la marca da bollo da 1.81 € e dovrà
essere archiviata da chi emette il documento contabile mentre sulla copia del cliente andrà indicato
il numero della marca da bollo.
Sulla fattura originale, il contribuente appartenente al regime dei minimi con imposta sostitutiva al
5%, deve apporre la marca da bollo originale, quindi il contrassegno adesivo dovrà essere
fisicamente attaccato sulla fattura che verrà successivamente archiviata dal professionista stesso che
l’ha emessa mentre una copia conforme verrà spedita o consegnata a mano direttamente al cliente,
sulla quale sarà indicata una specifica dicitura e il numero id della marca da bollo con la data di
emissione.
La dicitura esatta da indicare sia nella fattura nazionale tra operatori all’interno del territorio italiano
che internazionale, quindi emessa verso Paesi Esteri, sarò e da apporre sulla copia conforme cliente
è la seguente:
• Imposta di bollo assolta sull’originale. ID xxxxxxxx: ovvero, scrivere il numero
identificativo della marca da bollo da 1,81€ che è stata messa sulla fattura originale che va
conservata dal soggetto che emette la fattura mentre la copia va al cliente.
I contribuenti che utilizzano la fattura elettronica via e-mail, al posto di quella cartacea devono
richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di poter assolvere l’imposta di bollo in modo
virtuale.
Per richiedere l’autorizzazione all’Agenzia delle Entrate di poter assolvere l’imposta di bollo di
1,81€ obbligatoria per le fatture superiori a 77,47 euro ci sono 2 procedure:
• 1) Comunicazione preventiva: il contribuente indica all’Agenzia delle Entrate il numero
presunto di documenti che prevede di emettere nell’arco dell’anno ed effettua il pagamento
dell’imposta dovuta, mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 458T.
• 2) Comunicazione consuntiva: il contribuente entro il mese di gennaio successivo all’anno
d’imposta, fornisce all’Agenzia delle Entrate l’effettivo numero di documenti emessi nel
corso dell’anno e il calcolo dell’imposta dovuta stabilendo la differenza da versare o da
chiedere a rimborso. Il versamento, della marca da bollo assolta virtualmente per l’intero
anno va eseguito sempre tramite modello F23 codice tributo 458T, e va riportata la
differenza (se dovuta) contestualmente all’acconto per l’anno in corso. In caso
di credito derivante dall’anno precedente, questo può essere compensato con l’acconto
dovuto.
Importante: le comunicazioni devono avvenire mediante posta raccomandata con ricevuta di
ritorno.
Modello F23 e l’Imposta di bollo assolta virtualmente Fattura Elettronica:
Il contribuente professionista che decide di eseguire l’emissione della fattura elettronica e di
spedirle in copia al cliente via email deve assolvere l’imposta di bollo di 1,81€ obbligatoria per le
fatture d’importo superiore a 77,47 euro, in modo virtuale previa concessione di rilascio di specifica
autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà pagare tramite apposito modello di
pagamento: modello F23
Modello F23 e pagamento della Marca da Bollo su Fatture Elettroniche?
E’ possibile effettuare il pagamento dell’imposta di bollo mediante modello F23,
indipendentemente dal domicilio fiscale di chi versa o dall’ubicazione dell’ufficio finanziario o
dell’Ente che lo richiede, presso:
• Sportelli bancari
• uffici postali
• concessionarie autorizzate alla riscossione: gruppo Equitalia
Il versamento con il Modello f23 può essere effettuato in contanti o con i seguenti sistemi:
• assegni bancari e circolari presso le banche
• assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari presso gli agenti della riscossione
• carta Pago Bancomat presso gli sportelli bancari e degli agenti della riscossione dotati di
terminali elettronici idonei
• assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat e
Postepay presso gli uffici postali .
Sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate un Programma per la compilazione del modello F23
online Agenzia delle Entrate: Editabile che consente a tutti i contribuenti di compilare direttamente,
senza installare alcun software, il modello di pagamento F23 per il versamento dell’imposta di bollo
da assolvere virtualmente sulle fatture elettroniche.
E’ possibile inoltre utilizzare per maggiore comodità il Modello f23 Editabile e Compilabile per il
pagamento dell’imposta di bollo da assolvere in modo virtuale, ovvero, un Modello in formato
elettronico in modalità compilabile ed editabile, che consente di compilare i dati e procedere alla
stampa o al pagamento online tramite banca, per gli Istituti abilitati al servizio.
• Modello F23 Agenzia delle Entrate Editabile - Compilabile pagamento Imposto di Bollo per
fatture elettroniche"
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Ribadisco quanto detto prima. Secondo me l'operatore si è sbagliato e si nota anche nel testo che si contraddice in più punti. Ad esempio, prima indica come corretta la procedura di apporre la marca sull'originale (che è sempre quello da consegnare al cliente) che dovrebbe essere invece tenuto dall'emittente, e poi indica, correttamente, che per inviare la fattura via mail i contribuenti minimi devono richiedere l'autorizzazione per assolvere l'imposta in modo virtuale. Ma allora perchè applicare la marca sulla copia che deve tenere l'emittente?
Il punto mancante è altresì fondamentale, La risposta è data a titolo di interpello? Deve essere specificato alla fine della mail.
Consideri che ad un cliente che aveva posto recentemente un quesito sul regime dei minimi, il funzionario dell'agenzia delle entrate aveva risposto che era sempre inapplicabile per chi aveva superato i 35 anni d'età, cosa che come ormai noto a tutti non risponde a verità. La circolare citata, che comunque è una circolare a non una norma di legge, non fa alcun riferimento a tale prassi, che nasce dall'esigenza di trovare un modo per spedire via email le fatture. In caso di controllo, secondo me, ciò potrebbe essere contestato indipendentemente da quanto scritto dal funzionario. Poi lei si regoli come preferisce, anche se capisco le sue perplessità. Saluti
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Ti ringrazio per il copia&incolla del mail.
Fossi in te non considererei tale lettera alla stregua di un documento ufficiale (per esempio da poter esibire in caso di eventuali contestazioni).
In effetti NON lo è.E, comunque sia, potrebbe trattarsi benissimo di un errore CONCETTUALE, quindi ripetuto due o "enne" volte dal funzionario che ti ha scritto.
L'unica cosa che puoi fare per risolvere la situazione è riscrivere all'AdE chiedendo chiarimenti su quanto da loro rappresentato in risposta alla tua.
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Credo che questa mail mi sia stata inviata come risposta ad una richiesta che avevo fatto alcuni mesi fa (luglio). Chiedevo la procedura corretta per richiedere l'autorizzazione ad apporre il bollo virtuale.
Se devo fare come preferisco è ovvio che preferisco lasciare le cose come stanno, visto che altrimenti mi troverei a dover richiedere indietro tutti gli originali delle fatture che ho già emesso.
Però vorrei chiedervi qual è la norma/legge in cui è scritto che l'originale va al cliente e la copia al professionista che la emette, proprio per avere una pezza d'appoggio in caso di controllo.
Sicuramente non è materia mia, ma non riesco a trovare il punto dove il testo si contraddice. Mi sembra di aver capito che la prima parte spieghi come si deve fare per emettere fattura con bollo cartaceo, la seconda invece come richiedere l'autorizzazione ad emettere il bollo virtuale. Dove sbaglio?
Ringrazio anticipatamente per la pazienza e per le spiegazioni.
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Angelige, si potrei inviare un'altra mail, ma chissà quando mi rispondono! Pensa che la prima richiesta l'avevo fatta a luglio e mi hanno risposto solo ora a dicembre...e il loro servizio telefonico oggi sembra che non funzioni....
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@StudioCommercialista said:
Ribadisco quanto detto prima. Secondo me l'operatore si è sbagliato e si nota anche nel testo che si contraddice in più punti. Ad esempio, prima indica come corretta la procedura di apporre la marca sull'originale (che è sempre quello da consegnare al cliente) che dovrebbe essere invece tenuto dall'emittente, e poi indica, correttamente, che per inviare la fattura via mail i contribuenti minimi devono richiedere l'autorizzazione per assolvere l'imposta in modo virtuale. Ma allora perchè applicare la marca sulla copia che deve tenere l'emittente?
Il punto mancante è altresì fondamentale, La risposta è data a titolo di interpello? Deve essere specificato alla fine della mail.
Consideri che ad un cliente che aveva posto recentemente un quesito sul regime dei minimi, il funzionario dell'agenzia delle entrate aveva risposto che era sempre inapplicabile per chi aveva superato i 35 anni d'età, cosa che come ormai noto a tutti non risponde a verità. La circolare citata, che comunque è una circolare a non una norma di legge, non fa alcun riferimento a tale prassi, che nasce dall'esigenza di trovare un modo per spedire via email le fatture. In caso di controllo, secondo me, ciò potrebbe essere contestato indipendentemente da quanto scritto dal funzionario. Poi lei si regoli come preferisce, anche se capisco le sue perplessità. SalutiConcordo con quanto da lei affermato. Sarebbe utile conoscere anzitutto l'oggetto del quesito.
La sensazione è che l'operatore abbia risposto a una domanda SENZA depennare, per ragioni di comodità, una serie di informazioni non richieste
(tra cui quella "incriminata", ripetuta per due volte).
In quest'ottica, non vedo alcuna contraddizione quando viene esposto il caso della fatturazione con bollo virtuale, perché l'operatore a mio avviso ha semplicemente riportato nella risposta TUTTE le informazioni prese da qualche documento interno con un comodo copia&incolla, quindi tratta sia
il caso del bollo fisico sia quello del bollo virtuale.Tornando al discorso principale, come dicevo a Emanuela l'unico modo per mettere in risalto, presso l'AdE, questo errore concettuale è di riscrivere all'Ente chiedendo chiarimenti su quanto rappresentato al riguardo.
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@Emanuela73 said:
Angelige, si potrei inviare un'altra mail, ma chissà quando mi rispondono! Pensa che la prima richiesta l'avevo fatta a luglio e mi hanno risposto solo ora a dicembre...e il loro servizio telefonico oggi sembra che non funzioni....
Hai perfettamente ragione: il fatto che ti abbiano risposto dopo circa 5 mesi è già esso stesso indice di sciatteria e di mancanza di rispetto verso la clientela.
D'altro canto, la mia personale esperienza con il servizio telefonico è positiva, rispondono e anche con cognizione di causa (il che dovrebbe essere ovvio, ma in altri casi - vedi ad es. INPS - non lo è). Prova a richiamarli domani o dopodomani.
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@angelinge said:
Sarebbe utile conoscere anzitutto l'oggetto del quesito.
l'oggetto del quesito era una richiesta sulla procedura per apporre il bollo virtuale.
Copio la mail che gli ho inviato (alla quale loro hanno risposto con la mail che vi ho incollato prima):Buongiorno,
sono una libera professionista che ha aderito al regime fiscale di vantaggio
di cui all’art. 27 commi 1 e 2 D.L. 98/2011 cosiddetto dei "superminimi")e sono
a conoscenza della possibilità di apporre bolli virtuali sulle fatture che
richiedono il bollo di € 1,81.
Ho telefonato al numero verde dell'AdE e mi hanno consigliato di rivolgermi al
vostro ufficio.
Vorrei sapere:- la procedura da intraprendere per richiedere l'autorizzazione ad apporre il
bollo virtuale in fattura; - esistenza o meno di una modulistica predisposta per effettuare tale
richiesta; - modalità;
- tempi;
- costi.
Vi ringrazio in anticipo per la disponibilità
Cordiali saluti
- la procedura da intraprendere per richiedere l'autorizzazione ad apporre il
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@Emanuela73 said:
Credo che questa mail mi sia stata inviata come risposta ad una richiesta che avevo fatto alcuni mesi fa (luglio). Chiedevo la procedura corretta per richiedere l'autorizzazione ad apporre il bollo virtuale.
Se devo fare come preferisco è ovvio che preferisco lasciare le cose come stanno, visto che altrimenti mi troverei a dover richiedere indietro tutti gli originali delle fatture che ho già emesso.
Però vorrei chiedervi qual è la norma/legge in cui è scritto che l'originale va al cliente e la copia al professionista che la emette, proprio per avere una pezza d'appoggio in caso di controllo.
Sicuramente non è materia mia, ma non riesco a trovare il punto dove il testo si contraddice. Mi sembra di aver capito che la prima parte spieghi come si deve fare per emettere fattura con bollo cartaceo, la seconda invece come richiedere l'autorizzazione ad emettere il bollo virtuale. Dove sbaglio?
Ringrazio anticipatamente per la pazienza e per le spiegazioni.Non sbagli, non c'è contraddizione. Quello che ha fatto l'operatore è il copia&incolla di un unico (?) blocco di informazioni che ha forse preso da qualche documento interno, dove vi erano ragguagli pure sul bollo fisico e quindi sul discorso dell'emissione/ricezione della fattura. Quest'ultima parte di informazione è concettualmente errata, pertanto chiederei tel. all'AdE da dove salta fuori.
Per quanto riguarda la norma in cui è scritto che l'originale va al cliente e la copia al professionista che la emette, con ogni probabilità trattasi di vecchie disposizioni di legge; la norma esatta non la conosco, però sono sicuro di averla letta in qualche approfondimento fiscale di riviste del settore, che citavano la specifica norma.