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regime fiscale a franchigia fissa 7000 euro per il 2007
Un consulente rag. amico mi ha parlato che probabilmente a partire da gennaio 2007 partira' un nuovo regime fiscale a franchigia fissa con limite max di 7500 euro annui. Mi ha detto che ( non prendete per oro colato perche' posso sbagliare io ) che questo regime non prevede tenuta dei registri iva quindi non la scarico ma nemmeno la verso e minori adempienze contabili .
Andrebbe ben per liberi professionisti con P.Iva che hanno da emettere poche fatture e un reddito basso. Qualcuno , soprattutto l'eccellentissimo moderatore , ne sa qualcosa ? potrebbe illuminarmi meglio su cio? O io ho travisato tutto?
Grazie mille cmq
Simone
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La prossima volta mi chiami "maestà" ?????
Ti posto quanto è per ora noto del regime (Circ. AdE n. 28 del 2006):
[LEFT]52 franchigia iva per CONTRIBUENTI MINIMI (art. 37, commi da 15 a 17)
L'articolo 37, comma 15, del decreto inserisce nel decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 32-bis che
introduce un nuovo regime IVA (c.d. "regime della franchigia"), applicabile
a decorrere dall'anno 2007. Esso prevede l'esclusione dal campo di
applicazione dell'imposta sul valore aggiunto dei contribuenti che nell'anno
solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attivita', prevedono
di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro (c.d.
contribuenti minimi).
52.1 Soggetti destinatari
Il regime e' destinato, in particolare, alle persone fisiche
esercenti attivita' commerciali, agricole e professionali residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno effettuato o non prevedono di
effettuare esportazioni, e che realizzano un ridotto volume d'affari.
Sono, invece, esclusi dal regime della franchigia, qualunque sia il
volume d'affari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel
territorio dello Stato per il tramite di rappresentanti fiscali o mediante
identificazione diretta nonche' i soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di determinazione dell'imposta quale, ad esempio, il regime dettato
per il settore agricolo, per l'editoria, per le agenzie di viaggio e
turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spettacoli ed
intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d'arte, di antiquariato o da
collezione.
Come accennato, il regime in esame non si sovrappone alle
disposizioni "speciali" dettate dall'articolo 34 del DPR n. 633 del 1972 per
i produttori agricoli, le quali continueranno pertanto ad applicarsi, anche[/LEFT][LEFT]nella parte riguardante l'"esonero" di cui al comma 6 del medesimo articolo.
La franchigia IVA trova applicazione, invero, esclusivamente per i
produttori agricoli che hanno optato per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari, ai sensi dall'articolo 34, comma 11 del DPR n. 633 del 1972.
Sono, altresi', esclusi dal regime di semplificazione in argomento i
contribuenti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di
cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili di cui
all'articolo 10, n. 8), del DPR n. 633 del 1972, ovvero di mezzi di
trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del d.l. 30 agosto 1993, n.
331.
I soggetti cui si applica il regime della franchigia sono individuati
attraverso un numero speciale di partita IVA. In particolare, i commi 5 e 6
del nuovo articolo 32-bis stabiliscono che, per i contribuenti gia' in
attivita' il numero speciale e' attribuito direttamente dall'Agenzia delle
entrate a seguito della prima comunicazione dei dati, mentre per i soggetti
che iniziano l'attivita' e che ritengono di versare nelle condizioni
previste dalla normativa in commento, l'attribuzione avviene a seguito della
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' di cui all'articolo 35.
52.2 Determinazione del volume d'affari
Il regime della franchigia si applica ai contribuenti che hanno
realizzato nell'anno solare precedente, o prevedono di realizzare, in caso
di inizio attivita', un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Per la
determinazione del volume d'affari occorre fare riferimento, ai sensi
dell'articolo 20 del DPR n. 633 del 1972, all'ammontare complessivo delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o
soggette a registrazione con riferimento all'anno solare precedente -
tenendo conto della variazioni di cui all'articolo 26 del DPR n. 633 - con
esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi di beni e di
servizi tra attivita' separate nell'ambito della stessa impresa (cfr
articolo 36, ultimo comma, del DPR n. 633).
Nel caso in cui il soggetto svolga piu' attivita' occorre considerare
il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attivita' esercitate,
anche se gestite con contabilita' separata ai sensi del menzionato articolo
36, o assoggettate, dalla normativa IVA, a regimi speciali espressamente
disciplinati. Al calcolo del limite di cui al comma 1 concorrono, quindi,
anche i corrispettivi ed i compensi afferenti le attivita' escluse dal
regime in commento in quanto assoggettate a regimi speciali.
52.3 Casi in cui il regime della franchigia non e' applicabile
a) Disapplicazione per opzione
Il regime della franchigia rappresenta il regime naturale per i
contribuenti che versano nelle condizioni sopra elencate, salva la facolta'
di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi del
comma 7 dell'articolo 32-bis.
Secondo le regole dettate dal regolamento approvato con DPR 10
novembre 1997, n. 442, l'opzione vincola il contribuente per un triennio
(articolo 3) e, trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime
prescelto, la scelta resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando
e' concretamente applicata. Il regolamento stabilisce che l'opzione sia
comunicata con la prima dichiarazione annuale IVA da presentare
successivamente alla scelta operata; fino a tale momento la scelta si desume
dal comportamento concludente tenuto dal contribuente.
Le medesime disposizioni si applicano in caso di revoca dell'opzione,
che ha effetto dall'anno nel corso del quale e' operata. In tale evenienza,
atteso che l'applicazione del regime della franchigia comporta l'esonero per
il contribuente dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (vedi
infra), la scelta e' comunicata presentando unitamente alla dichiarazione
dei redditi ed entro gli stessi termini, il "quadro VO" (comunicazioni delle
opzioni e delle revoche) rinvenibile nella dichiarazione annuale IVA
(articolo 2, comma 2, del DPR n. 442 del 1997).
b) Disapplicazione di diritto
La norma prevede la fuoriuscita dal regime qualora sia superato anche
uno dei limiti fissati nel comma 1, ossia quando il volume d'affari
realizzato supera i 7.000 euro ovvero sono effettuate cessioni
all'esportazione.[/LEFT][LEFT]Al riguardo, l'articolo 32-bis, comma 14, prevede che il regime cessa
di avere efficacia a decorrere dall'anno solare successivo a quello in cui
e' superato uno dei limiti, ovvero a decorrere dal medesimo anno solare se
la soglia viene superata per oltre il cinquanta per cento del limite stesso.
Ad esempio, se il volume d'affari realizzato nel 2007 e' pari a 9.000
euro il contribuente calcolera' l'imposta nei modi ordinari a decorrere
dall'anno 2008; se, invece, il volume d'affari realizzato nel 2007 e' pari a
11.000 euro, il contribuente dovra' applicare l'imposta nei modi ordinari
gia' a decorrere dall'anno 2007. In tal caso, l'imposta andra' applicata
secondo le regole ordinarie fin dall'inizio dell'anno e, pertanto, il
contribuente dovra' calcolare e versare l'IVA a debito relativa alle
operazioni effettuate nell'anno 2007 dopo aver detratto l'imposta sugli
acquisti relativi al medesimo periodo.
52.4 Esonero dagli obblighi tributari ai fini IVA
Il nuovo regime naturale prevede che i soggetti in parola siano
esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta periodica
e annuale (articoli 27 e 30 del DPR n. 633 del 1972 e articoli 17 - 20 del
d.lgs. 9 luglio 1997, n. 322) e da qualunque altro adempimento previsto dal
DPR n. 633 del 1972, ossia:
. registrazione delle fatture emesse (articolo 23),
. registrazione dei corrispettivi (articolo 24)
. registrazione degli acquisti (articolo 25)
. dichiarazione e comunicazione annuale (articoli 8 e 8-bis del DPR
22 luglio 1998, n. 322)
. compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori
(articolo 37, commi 8 e 9 del decreto)
. tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39)
fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di
importazione.
52.5 Adempimenti obbligatori
Permangono, comunque, alcuni adempimenti in capo ai contribuenti
minimi in franchigia, quali:
. l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto
e delle bollette doganali;
. l'obbligo di certificazione dei corrispettivi;
. l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia
delle entrate;
. l'obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari
e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta (ad
es. inversione contabile) con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta;
. l'obbligo di versamento dell'imposta di cui al punto precedente
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione
delle operazioni.
Per cio' che concerne i primi due adempimenti, nulla risulta innovato
rispetto all'ordinario regime degli obblighi documentali previsti dalle
norme che regolano gli adempimenti tributari ai fini dell'IVA.
Le modalita' ed i termini con cui dovra' essere adempiuto l'obbligo
di trasmissione telematica dei corrispettivi saranno stabiliti con il
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal comma 15
dell'articolo in commento.
In relazione agli acquisti intracomunitari ed alle altre operazioni
per le quali risultano debitori d'imposta i soggetti a cui si applica il
regime dei contribuenti minimi in franchigia sono tenuti a integrare le
fatture di acquisto con l'indicazione dell'aliquota applicabile e della
relativa imposta, ed a versare la stessa entro il giorno 16 del mese
successivo all'effettuazione dell'operazione.
Per tutti gli adempimenti tributari i contribuenti in parola possono
farsi assistere dall'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in
ragione del domicilio fiscale del contribuente; qualora decidano di
avvalersi di tale facolta' i contribuenti dovranno dotarsi di
un'apparecchiatura informatica, corredata da accessori idonei, da utilizzare
per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate.
52.6 Esclusione dal diritto di rivalsa e di detrazione
La normativa in commento, nel semplificare gli adempimenti tributari
posti a carico dei predetti contribuenti minori, dispone altresi', che i[/LEFT][LEFT]medesimi non possano addebitare l'imposta a titolo di rivalsa ne' esercitare
il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti, nazionali e
comunitari, nonche' sulle importazioni, pur restando obbligati alla
certificazione dei corrispettivi.
Pertanto la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i
corrispettivi non dovranno recare l'addebito dell'imposta.
Come gia' chiarito nel paragrafo precedente, l'indetraibilita'
soggettiva assoluta dell'imposta corrisposta sugli acquisti fa si' che nei
casi in cui detti contribuenti, in relazione ad operazioni passive, assumono
la qualita' di debitori d'imposta nei confronti dell'Erario (ad esempio,
nell'ipotesi di acquisti intracomunitari o di acquisti per i quali si
applica il reverse charge), essi sono obbligati ad integrare la fattura con
indicazione dell'aliquota e della relativa imposta ed a versarla entro il
termine stabilito per i contribuenti che liquidano l'imposta con
periodicita' mensile, ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello
di effettuazione delle operazioni (cfr articolo 32-bis, comma 11).
52.7 Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione
L'applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica
dell'IVA gia' detratta negli anni in cui si e' applicato il regime
ordinario, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del 1972. La
fattispecie e' disciplinata al comma 3 del predetto articolo, che regola -
appunto - le ipotesi in cui nel corso dell'attivita' esercitata interviene
una modifica al regime d'applicazione dell'imposta. In tale circostanza,
l'IVA relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati
deve essere rettificata in un'unica soluzione, senza attendere il materiale
impiego degli stessi, fatta eccezione per i beni ammortizzabili, compresi i
beni immateriali, la cui rettifica va eseguita se non sono ancora trascorsi
quattro anni da quello della loro entrata in funzione, ovvero dieci anni
dalla data di acquisto o di ultimazione se trattasi di fabbricati o loro
porzioni. A tal riguardo, si segnala che il comma 5 dell'articolo 19-bis2
stabilisce che la rettifica non si applica ai beni ammortizzabili di costo
unitario non superiore a 516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di
ammortamento stabilito ai fini delle imposte del reddito e' superiore al 25
per cento.
Per effettuare la rettifica sara' necessario predisporre un'apposita
documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la
quantita' e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, anche
al fine di permettere i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria
(si veda in proposito la circolare del 24 dicembre 1997, n. 328/E).
Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche
per opzione, nel regime ordinario dell'IVA.
Per ovviare alla presumibile onerosita' di tale rettifica, l'articolo
32-bis, comma 8, dispone che l'imposta dovuta sia versata in tre rate
annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del
saldo a decorrere dall'anno in cui e' avvenuta la modifica del regime. In
sede di prima applicazione della norma, la prima rata e' anticipata al 27
dicembre 2006. Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della
franchigia a decorrere dal 1 gennaio 2007, devono versare l'IVA che deriva
dalla rettifica entro i seguenti termini:
. prima rata: 27 dicembre 2006;
. seconda rata: 16 marzo 2008;
. terza rata: 16 marzo 2009.
La norma prevede, inoltre, la facolta' di estinguere il debito
mediante lo strumento della compensazione di cui all'articolo 17 del d.lgs.
9 luglio 1997, n. 241, ovvero con eventuali crediti risultanti dalle
liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata e'
punibile con la sanzione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 471 (pari al trenta per cento dell'importo non versato) e
costituisce titolo per la riscossione coattiva.
Le rettifiche della detrazione vanno effettuate nell'ultima
dichiarazione annuale presentata, ossia, quella relativa all'anno precedente
al transito nel regime in commento. Ad esempio, un contribuente che transita
nel nuovo regime il 1 gennaio 2007 deve evidenziare le rettifiche della
detrazione conseguenti al passaggio nella dichiarazione annuale per il 2006.
52.8 Dichiarazione annuale
Al fine di rendere neutrali gli effetti prodotti dal transito dal[/LEFT][LEFT]regime ordinario di applicazione dell'IVA al regime della franchigia, nel[/LEFT]
[LEFT]quale i soggetti sono esonerati dalla liquidazione e dal versamento
dell'imposta, il comma 9 dell'articolo in commento dispone che con l'ultima
dichiarazione annuale presentata deve essere corrisposta anche l'imposta
relativa alle operazioni ad esigibilita' differita di cui all'articolo 6 del
DPR n. 633 del 1972, ancorche' non se ne sia ancora verificata
l'esigibilita'. Trattasi dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi fatte, ad esempio, allo Stato, agli organi dello
Stato anche se dotati di personalita' giuridica, agli enti pubblici
territoriali, per le quali l'esigibilita' dell'imposta e' generalmente
differita al momento del pagamento del corrispettivo.
52.9 Rimborso dell'imposta a credito
Sempre con riferimento all'ultima dichiarazione annuale IVA relativa
al periodo di applicazione dell'imposta nei modi ordinari, qualora, eseguite
le opportune rettifiche previste dall'articolo 19-bis2, emerga una eccedenza
di credito IVA, il medesimo potra' essere chiesto a rimborso se sussistono i
presupposti di cui all'articolo 30 del DPR n. 633 del 1972, ovvero potra'
essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi
dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
52.10 Ulteriori modifiche
Il comma 16, infine, modifica l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto
legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, prevedendo che le cessioni di beni effettuate dai
soggetti che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non
sono cessioni intracomunitarie rese nei confronti di soggetti di altro Stato
membro, con la conseguenza che le stesse si configurano come cessioni
interne senza diritto di rivalsa.[/LEFT][LEFT]Paolo[/LEFT]
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NOn solo ti chiamero' Maesta' ..ma faro ' una petizione popolare per incoronarti con tanto di scettro come re del forum.
Grazie mille davvero
Simone
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C'è in giro gente esagerata !!!
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quindi Esimio, secondo te, se io fatturo 6.500 ? all'anno è meglio questo nuovo regime o l'agevolato 388/00?
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Nel fare questa domanda devi specificare se i tuoi 6500 euro sono l'unica fonte di reddito o hai altri redditi assoggettabili ad irpef .
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Per quanto è ad oggi conosciuto di quel nuovo regime si tratta di un regime "solo Iva" e "naturale" per chi ha un volume d'affari così basso.
Ciò significa sicuramente che per applicare l'iva nei modi ordinari o con altre agevolazioni già esistenti, si deve fare apposita opzione.
Probabilmente (invece) tale nuovo regime "solo iva" è compatibile con la contemporanea adozione del regime art. 13 L. 388/00 in quanto prettamente inerente le imposte dirette (con qualche implicazione iva a dir il vero).
Attendiamo ulteriori istruzioni.
Paolo
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Allora resto in attesa... eheh
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@ziomerino said:
Allora resto in attesa... eheh
Salve,Scusate, anche io ho lo stesso problema.
ho una partita iva per consulenze e non supero i 7.000,00€.
contemporaneamente però sono lavoratore dipendente con un reddito lordo da lavoratore dipendente di circa 24.000,00€
dovrò quindi emettere fatture senza iva?
il reddito da lavoratore dipendente è cumulolativo?Grazie
jgor Badini
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Ciao e benvenuto,
il reddito da dipendente non è cumulativo.
Dovrai valutare l'impatto con il tuo commercialista, visto che dovrai anche operare la "rettifica della detrazione" su alcuni acquisti degli anni passati.
Potrai continuare come ora optando per il regime normale.
Paolo
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Mi dicono all'agenzia delle entrate che con questo regime fiscale non è
possibile emettere fatture, e così ho verificato dalla documentazione
che sono riuscita a reperire, parla solo di una comunicazione telematica
delle operazioni effettuate all'agenzia delle entrate, allora mi chiedo
quale documento devo emettere e con quali requisiti per avere il pagamento
della mia attività svolta, e presumo ne avrò l'obbligo di conservazione o no?
la Partita IVA, mi dicono è solo una prenotazione che non deve essere usata,
ma servirà per un eventuale passaggio al regime ordinario in caso si superi
il volume di affari di 7000.
Ho un po' di confusione, spero con la risposta di chiarirmi le idee, grazie.
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I soggetti in quel regime effettuano operazioni fuori campo iva....., la circolare sembrerebbe comunque lasciare l'obbligo di utilizzo di fatture (seppur senza iva)..... a mio giudizio sarebbe più corretto certificare i corrispettivi con "note di debito fuori campo di applicazione dell'Iva ex art. 32-bis Dpr 633/72"..... e non con documenti denominati "fatture".
Conserveranno poi ordinatamente i documenti emessi.Attenderei nuove interpretazioni specifiche sul punto.
Paolo
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@i2m4y said:
Per quanto è ad oggi conosciuto di quel nuovo regime si tratta di un regime "solo Iva" e "naturale" per chi ha un volume d'affari così basso.
Ciò significa sicuramente che per applicare l'iva nei modi ordinari o con altre agevolazioni già esistenti, si deve fare apposita opzione.
Probabilmente (invece) tale nuovo regime "solo iva" è compatibile con la contemporanea adozione del regime art. 13 L. 388/00 in quanto prettamente inerente le imposte dirette (con qualche implicazione iva a dir il vero).
Attendiamo ulteriori istruzioni.
Paolo
Abbiamo ricevuto ulteriori istruzioni?
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Esiste un provvedimento di attuazione, ma non so darvi il riferimento, perchè non avendo quei casi, non ho avuto ancora tempo di approfondire.
E' inoltre citato il regime nella bozza di istruzioni alla dichiarazione iva.Poalo
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@i2m4y said:
E' inoltre citato il regime nella bozza di istruzioni alla dichiarazione iva.
Poalo
E questo cosa comporta?
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Che se le leggi, trovi citato quel regime e cosa si deve indicare nella dichiarazione iva.
Comunque sono ancora in bozza.
Paolo
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Ma quindi io fra poco più di un mese dovrò fare la dichiarazione IVA ed ancora non posso sapere come dovrò farla?
La mia situazione purtroppo è complessa e probabilmente avrò bisogno di un commercialista, dato che ad inizio 2006 prevedevo di fatturare molto più di 5000 euro (ecco perchè ho scelto il regime agevolato) ed invece ho fatturato meno!
Fra l'altro nasce ora il problema INPS, perchè io non mi sono ancora iscritto alla Gestione Separata (aspettavo di superare per l'appunto la soglia dei 5000) ma già avevo nelle fatture emesse il 4% di rivalsa.
Proprio quest'anno doveva cambiare tutto!!!
Paolo, se conosci qualche commercialista preparato dalle mie parti (Messina) consigliami, sono disperato!
Scusate l'OT e lo sfogo...
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Stai calmo che a tutto c'è rimedio e che comunque stiamo parlando di cifre non esagerate.
Non conosco colleghi di Messina, ti consiglio dunque di vedere tra gli amici chi siano i consulenti di fiducia. Verifica iscrizione all'ordine dottori commercialisti.
PS tranquillo per dichiarazione iva e per franchigia. Il regime parte dal 2007 ed i primi adempimenti dichiarativi relativi sono comunque 2008 (ai fini iva).
Paolo
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Ciao a tutti,
io realizzo siti web, ho ditta individuale con partita iva per servizi legati all'informatica e, avendo fatturato nel 2006 meno di 6000 euro, mi chiedevo se potevo optare per il nuovo regime di franchigia iva con guadagni fino a 7000 euro.
Rientro nelle categorie ammesse?
Saluti e Grazie.
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"Naturalmente" nel vero senso della parola.... nel senso che quello è il tuo nuovo regime naturale e se vuoi uscirne devi fare opzione.
Il tuo commercialista ti aiuterà nel capire come emettere i nuovi documenti, e come riversare l'eventuale iva dtratta in periodi precedenti in virtù della rettifica della detrazione da attuare.
Non è detto che sia così semplice da gestire all'inizio.
Paolo