• User Attivo

    Visto che l'argomento è caldo provo a fare un pò di chiarezza riportando sinteticamente quelle che sono le regole attuali per i "nuovi minimi" almeno per come possono essere ricostruite alla luce del testo un pò sibillino del decreto. Sottolineo che dovrà essere emanato un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con lo scopo di dettagliare la materia fornendo presumibilmente anche le risposte ai numerosi dubbi esistenti.

    Soggetti interessati
    Dal 2012 l’attuale regime dei minimi sarà applicabile, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che, alternativamente:

    • intraprendono una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo;
    • hanno intrapreso una nuova attività d’impresa o di lavoro autonomo a partire dal 2008.

    In pratica si tratta di coloro che hanno iniziato la propria attività solo successivamente all’introduzione del regime dei minimi ad opera della L. 244/2007 e che, dunque, non erano già in esercizio a tale data. Originariamente non era stato stabilito alcun limite di età del contribuente, come invece prevedeva la bozza di decreto, anche se il testo definitivo afferma che l’obiettivo, tra gli altri, è quello di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani. L’obiettivo è stato raggiunto mediante l’aggiunta, ad opera della L. 111/2011 di conversione, di un periodo nel co. 1 dell’art. 27 che recita: «Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell’attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età».
    Pertanto:

    Inizio attività entro il 31.12.2007 ------------------------------------------------------> esclusi dal nuovo regime a partire dal 1.1.2012

    Inizio attività dall'1.1.2008 (a prescindere dall'anno in cui si è aderito al regime dei minimi) --------------------> inclusi nel nuovo regime dall'1.1.2012 per un massimo di 5 anni ma entro il periodo d'imposta in cui il contribuente compie 35 anni.

    Esempio: chi inzia una nuova attività nel 2011 potrà permanere nel nuovo regime fino al 2015. Chi ha iniziato l’attività nel 2008 godrà del nuovo regime per il solo anno 2012. Se però, all’inizio dell’attività, il contribuente aveva 20 anni potrà fruire del nuovo regime dei minimi, rispettivamente, fino al 2026 e fino al 2023, sempre che conservi i requisiti necessari.

    Condizioni
    Il nuovo regime è applicabile se si realizzano alcuni presupposti che ricalcano in larga parte quelle già richieste per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13, L. 388/2000).
    Ecco l’elenco dei presupposti che, è bene ricordarlo, devono sussistere congiuntamente ai requisiti previsti dai co. 96 e 99, art. 1, L. 244/2007 (ovvero quelli del regime dei minimi):

    • il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti, attività d’impresa, artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;
    • l’attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (compresa quella sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa), escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o della professione (cd. Tirocinio);
    • qualora l’attività sia il proseguimento di un’impresa esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore a e 30.000.

    Tassazione
    Sul reddito conseguito dai predetti soggetti si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef delle relative addizionali nella misura del 5%. In particolare, la ritenuta prevista dal co. 105, art. 1, L. 244/2007 viene ridotta dal 20% al 5%.

    Soggetti che non possono aderire
    A coloro che, pur avendo le caratteristiche prescritte per il regime dei minimi, non possono aderire al nuovo regime a motivo dei nuovi presupposti richiesti (ad es. perché hanno iniziato l’attività prima del 2008 o stanno esercitando un’attività che costituisce mera prosecuzione di attività precedentemente esercitata in forma di lavoro dipendente o autonomo ovvero che hanno esercitato nel triennio precedente all’ingresso un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, in quanto non sussistevano condizioni ostative in tal senso) o che vi fuoriescono (per effetto del vincolo di tipo temporale imposto dalla norma, in quanto sono trascorsi i 5 periodi d’imposta di validità del nuovo regime), è riservato comunque un regime contabile semplificato. Le agevolazioni (si fa per dire) sono le seguenti:

    • esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette;
    • esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici Iva;
    • esonero dall’Irap.
      Detti soggetti, fermi restando gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, procederanno alla determinazione dell’Iva con le regole generali e al versamento della stessa con cadenza annuale. Inoltre, saranno soggetti agli studi di settore, non essendo previsto alcun esonero in tal senso.

  • Consiglio Direttivo

    Grazie Marco per questo tuo contributo! 🙂


  • User

    grazie anche da parte mia.
    una domanda se posso.
    sempre che le cose restino come sono e non vengano stravolte
    se io fatturo
    1000 euro >imponibile +
    40 euro > rivalsa inps

    1040 euro totale fattura
    52 euro ritenuta d'acconto

    988 euro netto a pagare 
    

    questi sono i nuovi calcoli che dovrò adottare?

    ovviamente sempre il solito bollo da 1,81 se la fattura supera i 77 e rotti euro..


  • User Attivo

    Il calcolo è sbagliato. La ritenuta d'acconto non è cambiata è rimasta al 20%, quindi i minimi saranno sempre a credito. Saluti


  • User

    oops... ho scambiato la ritenuta d'acconto per l'irpef .... :mmm:


  • User Attivo

    vero, poi trattandosi di minimi non si tratta neanche di irpef ma di imposta sostitutiva. Questo fatto, spesso sottovalutato da chi aderiva al vecchio regime dei minimi, perchè consigliato dall'amico o perchè ne parlavano tutti, è una delle principali ragioni per il quale il regime non era quasi mai veramente conveniente, anzi. Vedremo cosa sarà il futuro regime dei minimi, del quale al momento si sanno solo le prime indicazioni contenute nello stringatissimo testo legislativo. Non credo comunque varierà la sostanza ma mi piacerebbe essere smentito dai fatti. Saluti


  • User

    Grazie anche da parte mia, Marco! 😉

    @marco.commercialista said:

    [...] Chi ha iniziato l?attività nel 2008 godrà del nuovo regime per il solo anno 2012. [...]

    Questo è quanto volevo sapere per il mio caso.

    In effetti, anche se ancora non c'è un pronunciamento da parte dell'AdE per quanto ne so, anche il mio commercialista un paio di giorni fa mi diceva di essere stato ad un convegno in cui si discuteva della stessa questione qui posta. E chi teneva il convegno sosteneva appunto che questa è la giusta interpretazione per gli over 35.

    Saluti


  • User

    siamo quasi a fine anno...
    è uscita qualche delucidazione per noi vecchi minimi over 35 da parte dell'Ade?
    Approfitto per gli auguri .. sperando in un Buon Natale e Buon Anno a tutti e nessuna "sorpresa" per noi vecchi minimi !


  • User Attivo

    Ancora nulla purtroppo. Staremo a vedere. Buona giornata


  • User

    @john doe said:

    siamo quasi a fine anno...
    è uscita qualche delucidazione per noi vecchi minimi over 35 da parte dell'Ade?
    Approfitto per gli auguri .. sperando in un Buon Natale e Buon Anno a tutti e nessuna "sorpresa" per noi vecchi minimi !

    Auguri anche a te John e a tutti quanti qui del Forum.
    Certo che non avere ancora una risposta certa alla fine dell'anno è scandaloso! :():

    Speriamo bene!


  • User Attivo

    Segnalo che è stato finalmente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il famoso provvedimento. Ad una prima lettura sembrano confermate le principali indicazioni già oggetto di discussione in questo e in altri post, in particolare sugli over 35. MI riservo di leggere bene il provvedimento e di fare ulteriori commenti, nel caso.


  • User Attivo

    Aggiungo la NON applicazione della ritenuta d'acconto sulle fatture emesse dai lavoratori autonomi. In questo modo non ci saranno più dichiarazioni dei redditi perennemente a credito.


  • User Attivo

    @studiopusceddu: questo vale però soltanto per i nuovi minimi..non per l'ordinario e/o il regime contabile agevolato (ex minimi).
    Giusto ?


  • User Attivo

    @Simo75 said:

    @studiopusceddu: questo vale però soltanto per i nuovi minimi..non per l'ordinario e/o il regime contabile agevolato (ex minimi).
    Giusto ?

    Si


  • User Newbie

    E' stata abrogata la ritenuta d'acconto per i NUOVI MINIMI o permane al 20% quindi andranno cronicamente a credito visto che l'imposta sostitutiva è al 5%? Grazie Lucia


  • User Attivo

    @CARCERERI LUCIA said:

    E' stata abrogata la ritenuta d'acconto per i NUOVI MINIMI o permane al 20% quindi andranno cronicamente a credito visto che l'imposta sostitutiva è al 5%? Grazie Lucia

    Abrogata, non va applicata.


  • User

    @marco.commercialista said:

    Segnalo che è stato finalmente pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate il famoso provvedimento. Ad una prima lettura sembrano confermate le principali indicazioni già oggetto di discussione in questo e in altri post, in particolare sugli over 35. [...]

    Scusami Marco, ma io non riesco a trovare nessun documento sul sito dell'AdE... Ho trovato un provvedimento N. 185825/2011, ma non mi pare si accenni alla questione degli over 35. Che è quella che mi interessa 🙂

    Intanto, buon anno a tutti!


  • User

    correggetemi se sbaglio
    fattura 01-2012
    ditta pinco pallino via xxx partita iva 012345678

    prestazioni 1000 euro
    rivalsa inps 4% 40 euro

    totale fattura 1040 euro
    totale a pagare 1040 euro

    e non più
    prestazioni 1000 euro
    rivalsa inps 40 euro
    ritenuta d'acconto 208 euro
    totale fattura 1040 euro
    netto a pagare 832 euro

    quindi la ditta pinco pallino mi darà tutti e i 1040 euro
    non verserà più la ritenuta d'acconto.

    ovvio sempre il bollo da 1,81 se fattura supera i 77 euro e rotti

    dovrò scrivere un qualche cosa sulla fattura del tipo :
    Compenso esente da IVA e non assoggettato a Ritenuta d'acconto ma a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

    giusto?


  • User Attivo

    @Antonio AM said:

    Scusami Marco, ma io non riesco a trovare nessun documento sul sito dell'AdE... Ho trovato un provvedimento N. 185825/2011, ma non mi pare si accenni alla questione degli over 35. Che è quella che mi interessa 🙂

    Intanto, buon anno a tutti!

    Ciao,

    i provvedimenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate sono due:
    185820/2011 dedicato al regime di vantaggio e 185825/2011 riguardante gli ex-minimi. La parte che ti interessa si trova nel primo dei due provvedimenti al punto 2.4.


  • User Attivo

    @StudioCommercialista said:

    vero, poi trattandosi di minimi non si tratta neanche di irpef ma di imposta sostitutiva. Questo fatto, spesso sottovalutato da chi aderiva al vecchio regime dei minimi, perchè consigliato dall'amico o perchè ne parlavano tutti, è una delle principali ragioni per il quale il regime non era quasi mai veramente conveniente, anzi. Vedremo cosa sarà il futuro regime dei minimi...

    Scusa l'ignoranza, ma perché l'imposta sostitutiva rendeva il "vecchio" regime dei minimi non conveniente?
    E con il "nuovo" regime dei minimi, si è capito se questo problema permarrà?