• User Attivo

    @dogshort said:

    Intendevo il credito generato dalla differenza tra la ritenuta d'acconto e la tassa sostitutiva. Credito che, come tutti, usavo per abbattere quanto dovuto all'inps.

    Scusa, ma non riesco a seguire il ragionamento.

    Con i vecchi minimi, pagavi il 20% di tasse. Avevi il 20% di ritenuta d'acconto; magari andavi a credito. Ma alla fine comunque pagavi l'INPS, credo, sulla differenza tra quanto incassato e quanto speso.

    Poniamo un esempio con cifre simboliche e casuali: 10.000 euro lordi in entrata, 5.000 euro di spese, pagavi tasse 20% e INPS sui 5.000 euro di differenza; in questo caso, a spanne, 1.000 euro di tasse e 1.350 euro (ho calcolato spannometricamente un INPS del 27%, non ricordo quanto sia in realtà ma mi pare da quelle parti). Totale tasse più INPS: 2.350 euro. Avevi anticipato 2.000 euro di ritenuta, ti restavano da versare 350 euro...

    Ora, con i nuovi minimi, sarebbe: 10.000 euro lordi - 5.000 euro di spese = 5.000 euro sui quali ci sono tasse e INPS. Ma a questo punto, le tasse sono del 5%, ossia di 250 euro... mentre l'INPS è uguale, credo, no? Quindi, in totale paghi 250 euro più 1.350 euro = 1.600 euro.

    Se sbaglio qualcosa, correggetemi. Ma se l'ipotesi tiene, mi sembra una bella differenza (750 euro di tasse in meno) rispetto a prima! Poi, vero che prima magari psicologicamente ti pesava meno perché le ritenute le avevi già accantonate... ma ora comunque le ritenute le ricevi tu - ossia, nella pratica, le tue fatture ti portano a un'entrata più alta del 20%...
    A me non sembra un vantaggio da poco. Ma forse in questa confusione non ho capito nulla e mi manca qualche riferimento... spero che qualcuno che ne sa di più possa confermare / smentire...


  • User

    @marco.commercialista said:

    Ciao bluezeus, provo a darti una risposta:

    Sì ma con un sensibile aggravio di imposta dovuta al cumulo dei due redditi entrambi assoggettati ad irpef.

    No, solo quelli derivanti dall'attività professionale/autonoma

    No, le fatture andranno assoggettate ad Iva

    Sì, dal momento che si tratta di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione indicati all'art. 1 del Provvedimento.

    Se intendi la comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva superiori a Euro 3.000, sì deve essere fatta.

    Si applicano i limiti previsti dalla normativa fiscale (dpr 917/1986) a seconda della tipologia di costo

    Ti ringrazio Marco, mi hai chiarito molti dubbi, approfitto solo per un'ultimissima domanda, nel nuovo regime agevolato ci si può stare fino a quando non viene meno uno dei requisiti, è corretto? o ha una durata prestabilita?
    Infine, per quanto riguarda il punto 5, ovviamente la compilazione dello "spesometro" dovrò farla nel 2013 per i compensi del 2012? Nel caso in cui le operazioni non raggiungano la soglia dei 300 euro, posso non presentare la comunicazione o dovrò comunque compilarla?
    Grazie ancora.


  • User

    @studiopusceddu said:

    Ultima e grossa novità del nuovo regime dei contribuenti minimi. Dal 2012 i lavoratori autonomi che applicavano sulle loro fatture la ritenuta d'acconto del 20%, non dovranno più applicarla.
    Questa è una grossa novità, e permette ai lavoratori autonomi, di ricevere in fattura il 20% in più rispetto all'anno precedente, a fronte di una imposta da pagare in sede di dichiarazione del 5%. Non ci saranno quindi più dichiarazioni perennemente a credito.

    Bene, chiedo un riepilogo di chiarimento:

    io che rimango nel regime dei contribuenti minimi non ho novità rispetto all'anno precendente, ad eccezione di:

    visto che nella fattura non dovrò più riportare l'importo della ritenuta d'acconto del 20%, quale dicitura dovrò scrivere nella fattura stessa ? ?
    oltre alla solita dicitura "IVA esente in base all'articolo 1, comma 100 della elgge 244 del 2007" ? ?

    pottrebbe andare bene questa frase ?
    "L'importo riportato in fattura è soggetto ad imposta sostitutiva"

    che ne dite ?

    ringrazio


  • User

    @willows said:


    Io ho scritto:

    Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011


  • User Attivo

    @bluezeus said:

    Ti ringrazio Marco, mi hai chiarito molti dubbi, approfitto solo per un'ultimissima domanda, nel nuovo regime agevolato ci si può stare fino a quando non viene meno uno dei requisiti, è corretto? o ha una durata prestabilita?

    Il regime non ha una durata prestabilita e cessa al venir meno di una dei requisiti o per l'opzione per il regime ordinario

    @bluezeus said:

    Infine, per quanto riguarda il punto 5, ovviamente la compilazione dello "spesometro" dovrò farla nel 2013 per i compensi del 2012?

    Ritengo di sì. Vanno segnalate solo le operazioni superiori alla soglia di 3.000 Euro. Se non vi sono operazioni al di sopra di tale soglia non va fatta alcuna comunicazione.


  • User

    @marco.commercialista said:


    Scusami ancora se ti disturbo, nel primo post scritto sostenevo di dover adottare il regime agevolato perchè non rispettavo i nuovi requisti, in particolar modo la "mera prosecuzione di altra attività svolta anche da dipendente", ora il problema è capire se la mia attività da libero professionista può essere definita "mera prosecuzione", brevemente i fatti stanno così:

    • dal 2004 al 2009 sono stato dipendente a tempo indeterminato come responsabile dei sistemi informatici

    • nel 2008 ho anche aperto partiva iva come consulente IT e sviluppatore sia software che web

    -da novembre 2009 sono dipendente presso una nuova azienda come sviluppatore

    Ora è giusto precisare che l'attività di libero professionista la svolgo da casa con strumenti "personali" e con una piccola clientela che non ha niente a che fare con le aziende per cui lavoro o ho lavorato, oltretutto rispetto all'attuale posizione di sviluppatore in azienda, il target della mia clientela è completamente differente.

    Secondo te, si configura la mera prosecuzione, o posso adottare il nuovo regime dei minimi? Che comunque, vista la mia età (32 anni) avrà durata di 3 anni, giusto?
    Ti ringrazio ancora per la disponibilità.


  • User

    @dogshort said:

    Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011

    Ma l'art. 27 del D.L. n. 98/2011 non si occupa della ritenuta d'acconto!


  • User Attivo

    @bluezeus said:

    Secondo te, si configura la mera prosecuzione, o posso adottare il nuovo regime dei minimi? Che comunque, vista la mia età (32 anni) avrà durata di 3 anni, giusto?
    Ti ringrazio ancora per la disponibilità.

    considerando che, se ho capito bene, nel momento in cui hai iniziato l'attività con partita iva il rapporto di lavoro in essere non si è interrotto, potrei dirti che non vedo gli estremi per configurare una prosecuzione dell'attività Ad ogni modo sarebbe prudente condurre comunque un esame approfondito delle caratteristiche della nuova attività rispetto a quella svolta in precedenza (tipo di attività, luogo di svolgimento, clientela, ecc..). Mi riferisco a quella iniziata nel 2004 come responsabile sistemi informativi; quella svolta successivamente sempre come dipendente non dovrebbe essere di ostacolo.
    Confermo che il nuovo regime dei minimi dura fino al compimento del 35° anno di età.


  • User

    @ste295 said:

    Ma l'art. 27 del D.L. n. 98/2011 non si occupa della ritenuta d'acconto!

    formez.it/sites/default/files/dl_98_2011.pdf

    ma richiama alle disposizioni dell'agenzia delle entrate per l'attuazione dell'articolo

    🙂


  • User

    Ti ringrazio Marco, per quanto riguarda il lavoro iniziato nel 2004 (responsabile sistemi informativi) l'attività la svolgevo esclusivamente per il sistema informativo dell'azienda, quindi non per clienti esterni, contrariamente all'attività di libero professionista.


  • User

    @dogshort said:

    Io ho scritto:

    Compenso non assoggettato a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011

    Grazie per la risposta.
    Quindi mi confermi che per il resto resta tutto invariato ?

    Ringrazio ancora


  • User

    @willows said:

    Grazie per la risposta.
    Quindi mi confermi che per il resto resta tutto invariato ?

    Ringrazio ancora

    Ciao, purtroppo non sono un commercialista e quindi non posso darti conferma. Posso dirti che io ho lasciato tutto invariato in fattura, aggiungendo solo la parte relativa all'assenza della ritenuta d'acconto.


  • User

    Un altro motivo per cui non faccio i salti di gioia a questo nuovo regime agevolato è che ho paura che tra poco ritoccheranno anche le aliquota inps... ovviamente, al rialzo.


  • Super User

    @dogshort said:

    Un altro motivo per cui non faccio i salti di gioia a questo nuovo regime agevolato è che ho paura che tra poco ritoccheranno anche le aliquota inps... ovviamente, al rialzo.

    Gial dal 2012 le aliquote sono state innalzate di un punto (Gestione separata) e sono comunque stati previsti "rincari" anche per la gestione commercianti ed artigiani.


  • User Attivo

    Si sa già quanto aumenterà l'aliquota INPS Gestione Separata nel 2012..ossia passerà da 26,72% a 27,72%..un punto percentuale in più.
    @GELOSIA E RABBIA ON
    Tuttavia per chi riesce ad aderire al nuovo regime dei minimi è pur sempre un gran guadagno rispetto all'annata precedente.
    Del resto..per far felici pochissimi..hanno stangato tanti.
    @GELOSIA E RABBIA OFF


  • User Newbie

    Salve,
    nel provvedimento dell'AdE al par. 6 si specificano i dettagli per gli studi di settore. Non voglio fare terrorismo, ma mi sembra di capire che chi permane nel regime agevolato "degli ex-minimi" e' soggetto agli studi di settore ed e' tenuto alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
    Fermo restando che al punto 6.2 dello stesso provvedimento si precisa che il limite dei ricavi e dei compensi percepiti non rileva l'adeguamento ai limiti degli studi di settore.

    Quindi se non ho capito male, mentre prima per il regime dei minimi non si parlava proprio di studi di settore, adesso se sono nel regime agevolato 2012, espleto gli adempimenti relativi agli studi di settore (6.1) ovvero compilazione del modello da allegare alla dichiarazione dei redditi, ma "non me ne po' frega de meno" perche' tanto non vengono applicati eventuali adeguamenti.

    Come interpretate questo misterioso paragrafo?
    (Oppure se non ho capito, per favore me lo spiegate in parole povere 😢)


  • User Attivo

    @shaki_mfb said:

    Salve,
    nel provvedimento dell'AdE al par. 6 si specificano i dettagli per gli studi di settore. Non voglio fare terrorismo, ma mi sembra di capire che chi permane nel regime agevolato "degli ex-minimi" e' soggetto agli studi di settore ed e' tenuto alla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati.
    Fermo restando che al punto 6.2 dello stesso provvedimento si precisa che il limite dei ricavi e dei compensi percepiti non rileva l'adeguamento ai limiti degli studi di settore.

    Quindi se non ho capito male, mentre prima per il regime dei minimi non si parlava proprio di studi di settore, adesso se sono nel regime agevolato 2012, espleto gli adempimenti relativi agli studi di settore (6.1) ovvero compilazione del modello da allegare alla dichiarazione dei redditi, ma "non me ne po' frega de meno" perche' tanto non vengono applicati eventuali adeguamenti.

    Come interpretate questo misterioso paragrafo?
    (Oppure se non ho capito, per favore me lo spiegate in parole povere 😢)

    Il regime "agevolato" (ex minimi) prevede l'assoggettamento a studi di settore, contrariamente al "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" che continua ad esserne escluso. La decisione di adeguarsi o meno alle risultanze dello studio dipende da diverse variabili che vanno analizzate in concreto. In genere è consigliabile farlo. L'eventuale adeguamento comporta il pagamento delle imposte e dell'iva sul maggior reddito risultante dallo studio. Tale maggior reddito (in particolare i maggiori ricavi che ne scaturiscono) non entrano nel calcoo del limite di 30.00 annui per rimanere nel regime. Tutto qui
    Spero sia un pò più chiaro :smile5:


  • User Attivo

    @bluezeus said:

    Ti ringrazio Marco, per quanto riguarda il lavoro iniziato nel 2004 (responsabile sistemi informativi) l'attività la svolgevo esclusivamente per il sistema informativo dell'azienda, quindi non per clienti esterni, contrariamente all'attività di libero professionista.

    Allora a maggior ragione non vedo come possa configurarsi la continuazione dell'attività.


  • User Attivo

    Parlando cn il mio commercialista, mi sono ancora piu incasinato. In pratica ho piu di 35 anni ed ho iniziato l'attivita nel 2009. Dovrei ancora rientrare nei minimi perche non ho fatto ancora 5 anni, è giusto? Grazie per le risposte.


  • User Newbie

    @marco.commercialista said:

    Il regime "agevolato" (ex minimi) prevede l'assoggettamento a studi di settore, contrariamente al "regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità" che continua ad esserne escluso. La decisione di adeguarsi o meno alle risultanze dello studio dipende da diverse variabili che vanno analizzate in concreto. In genere è consigliabile farlo. L'eventuale adeguamento comporta il pagamento delle imposte e dell'iva sul maggior reddito risultante dallo studio. Tale maggior reddito (in particolare i maggiori ricavi che ne scaturiscono) non entrano nel calcoo del limite di 30.00 annui per rimanere nel regime. Tutto qui
    Spero sia un pò più chiaro :smile5:

    Chiarissimo, Grazie.

    Quindi potrei concludere dicendo che chi sta per uscire dal regime dei minimi per "anzianita'" e puo' optare per questo strano regime "agevolato" dovrebbe dapprima fare due conti e valutare se l'ordinario non sia forse migliore: almeno non ci sono tetti entro cui stare (15000 beni in 3 anni per citarne uno) e la contropartita sarebbe qualche scartoffia in piu' sulla tenuta dei registri.

    Ora mi e' anche piu' chiaro il paragrafo "4 - opzione per i lregime ordinario"