• Super User

    Concordo con Lorenzo... nei casi più gravi è previsto addirittura il carcere per chi si tiene le ritenute eseguite, e scrivere "Riversa la ritenuta o finisci in galera" non è molto accomodante verso i tuoi clienti!

    In tutti i casi, anche se subisci la ritenuta e quello poi se la dovesse trattenere, oggi esiste una nuova procedura di autocertificazione che ti consente di scomputare comunque la ritenuta, anche senza la sua certificazione.


  • ModSenior

    Ciao dissignstudio,

    io voglio specificare nero su bianco che il 20% di ritenuta d'acconto che lui non paga direttamente a me, non è uno sconto ma sono soldi del fisco

    Non può esserci questo equivoco da parte dei tuoi clienti perché Tu non indichi in fattura il totale da pagare e basta, ma tu sei obbligato ad esporre l'importo pari al 20% e a indicarlo come ritenuta d'acconto.

    Questo chiarisce al cliente due cose:

    1. Non è uno sconto ma è ritenuta d'acconto
    2. Gli conferisce il ruolo di sostituto d'imposta e le conseguenze che questo implica.

    Qualora non versasse l'importo pari alla ritenuta d'acconto, sono solo problemi suoi, sarebbe in difetto per l'erario allo stesso modo di un'azienda che non versa l'iva ! !

    Per quanto riguarda gli estremi che vuoi indicare, va bene, anzi devi indicare i riferimenti di legge, ma ti sconsiglio di spiegare quali sono gli obblighi del tuo cliente e fornire loro interpretazioni tributarie:

    • ti prendi un onere che non ti compete (e se fornisci un'indicazione errata o mancante?)
    • considera che date e modalità di versamento potrebbero essere modificate dal legislatore in qualunque momento.

    Concordo sull'ipotesi di lorenzo-74, che tante indicazioni, leggi e postille potrebbero indispettire i clienti, a me è capitato un anno fa quando mi è capitato di vendere del software di crittografia importato dagli Usa, e per legge (italiana), devo informare alcune limitazioni sull'uso e su eventuali riesportazioni: stavo quasi per litigare con il cliente; non sono riuscito a spiegare che non erano vincoli che gli stavo imponendo io, ma delle leggi comunitarie.

    Valerio Notarfrancesco


  • User Newbie

    Grazie mille dei suggerimenti!
    Buoni consigli da chi ha molta più esperienza di me sono sempre bene accetti. Si, avete ragione, ma magari, quando un mio cliente, alla mia comunicazione che la fatturazione sarà con ritenuta d'acconto, non dovesse avere le idee ben chiare a riguardo, potrei preparare un foglio in cui, (in toni molto cordiali) faccio una esposizione chiara delle leggi, come se gli facessi un favore, evitandogli di perder tempo a chiedere al commercialista oppure a farsi ricerche su internet.

    Comunque, una cosa che mi sfugge al momento (il mio commercialista me lo ha spiegato ma...):

    Se io di un lavoro percepisco :

    1000 euro
    +4% rivalsa
    -20% ritenuta d'acconto

    =832 euro

    In sede di pagamento tasse, dovrò pagare per l'inps il 27%-4% già versato;
    invece per l'agenzia entrate o fisco in genere non pagherò nulla?
    Oppure quel 20% di ritenuta d'acconto sarà sottratto anch'esso al 27%inps? Ed io pagherò solo il 3% all'inps? (Si, magari!)

    Vi ripeto che sono moooolto poco espeto, abbiate pazienza.


  • User Attivo

    Limitati ad inserire in fattura la semplice frase "Si prega gentilmente far pervenire l'attestazione del versamento della ritenuta d'acconto".

    Quoto quanto detto da Lorenzo. Meglio rapporti cordiali


  • ModSenior

    Quoto tutti quanti, non ti sostituire al commercialista dei tuoi clienti.

    Non è possibile che non sappiano come trattare una fattura di acquisto con ritenuta d'acconto e anche se fosse non può essere un tuo problema.

    Valerio Notarfrancesco


  • User Newbie

    Bhe, che dire, nuovo del forum e già accolto così bene, grazie a tutti.

    Quindi, che ne pensate se mi limito ad inserire in fattura quanto segue:

    "Norme e modalità di ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta regolate dal D.P.R 600/73."

    "Si prega gentilmente di far pervenire, entro il mese Febbraio dell'anno successivo alla fatturazione, attestazione di avvenuto versamento della ritenuta d'acconto."

    Oppure è troppo anche questo? Voi cosa mettereste?


  • ModSenior

    "Si prega gentilmente di far pervenire, entro il mese Febbraio dell'anno successivo alla fatturazione, attestazione di avvenuto versamento della ritenuta d'acconto."

    Io quella frase non la metterei non perché sia sbagliata o non si deve mettere, ma perché sono obblighi del sostituto d'imposta, e possono variare.

    Poi, come ha scritto OEJ oggi c'è anche l'autocertificazione.

    Il mio è solo un parere da imprenditore e non da consulente fiscale,e ho imparato a mie spese a non prendermi obblighi più del necessario.

    Valerio Notarfrancesco


  • User Newbie

    Allora tagliamo la testa al toro e metto solo:

    "Si prega gentilmente di far pervenire attestazione di avvenuto versamento della ritenuta d'acconto."

    Ma il riferimento al dpr 600/73 è corretto?


  • User Attivo

    Il riferimento al dpr 600/73 è corretto ma non è necessario citarlo nella fattura.


  • User Newbie

    Grazie davvero a tutti!


  • Super User

    Ciao a tutti,
    visto il periodo la discussione è decisamente interessante.
    Da come ho inteso io la normativa che regola la ritenuta d'acconto faccio alcune precisazioni:

    • entro il mese di febbraio dell'anno successivo il sostituto d'imposta invia la certificazione delle ritenute operate, in tale certificazione si attesta di aver trattenuto una certa somma su dei compensi a titolo di ritenuta. Cio' che il sostituto attesta nella certificazione è di aver trattenuto dei soldi non di averli versati.

    • La scadenza di versamento delle ritenute non è sempre il 16 del mese successivo. Infatti i cosiddetti "sostituti minimi" cioè chi in un anno ha meno di 1.000 euro di ritenute da versare per non più di tre contribuenti, può versare le ritenute a saldo con la dichiarazione dei redditi (per cui giugno dell'anno dopo)

    • L'autocerticazione permette di ovviare al mancato invio della certificazione da parte del sostituto, ma se il sostituto non ha versato l'importo si resta debitori in solido dell'imposta.

    Fabrizio


  • User Attivo

    @fab75 said:

    L'autocertificazione permette di ovviare al mancato invio della certificazione da parte del sostituto, ma se il sostituto non ha versato l'importo si resta debitori in solido dell'imposta.

    Assolutamente no. Nessuna responsabilità solidale.


  • Super User

    Ho visto sentenze anche recenti che affermano la responsabilità solidale salvo la possibilità per il sostituito di rivalersi sul sostituto.
    Tra l'altro mi sono capitati alcuni controlli formali (art. 36 ter) in cui il contribuente aveva indicato nella propria dichiarazione ritenute che in realtà il sostituto non aveva versato e l'agenzia delle entrate ne ha richiesto il versamento al contribuente.


  • User Newbie

    Come volevasi dimostrare, viviamo in un paese di m***a!


  • User Attivo

    Suggerisco la lettura della Circolare n. 6 UNGDC - 04.05.09


  • Super User

    Io sono d'accordo che la responsabilità solidale sia una cosa inaccettabile. Tuttavia anche leggendo la circolare mi sembra che l'unico chiarimento reale e concreto da parte dell'agenzia delle entrate sia riguardo al fatto che sia possibile in sede di controllo formale produrre documentazione alternativa rispetto alla certificazione del sostituto (nel caso in cui questo non l'abbia inviata al contribuente) per dimostrare di aver subito la ritenuta.

    Nulla dice l'agenzia su cosa succede se il sostituto oltre a non avere inviato la certificazione, non ha versato nemmeno la ritenuta, ed è qui che secondo me resta il problema.


  • Consiglio Direttivo

    @fab75 said:

    ... al fatto che sia possibile in sede di controllo formale produrre documentazione alternativa rispetto alla certificazione del sostituto (nel caso in cui questo non l'abbia inviata al contribuente) per dimostrare di aver subito la ritenuta.

    Ciao Fabrizio. Come "documentazione alternativa" non è sufficiente esibire la fattura riportante la ritenuta?


  • Super User

    L'agenzia delle entrate nella circolare n. 68 del 2009 parla di fattura + idonea documentazione bancaria che attesti il pgaamento del compenso netto.


  • Consiglio Direttivo

    Ok!

    Grazie Fabrizio 🙂


  • Super User

    A quanto ne so, con la nuova normativa non è necessario dimostrare che il sostituto abbia versato al ritenuta... è necessario semmai dimostrare di averla subita.
    Perciò, avendo da un lato la fattura da cui emerge il lordo e dall'altro l'estratto conto o altro documento inoppugnabile da cui risulta di aver percepito solo il netto, il problema è risolto con l'autocertificazione.
    In quest'ultima, comunque, occorre attestare di non aver percepito in un secondo momento o per strade alternative (leggi: contanti passati sotto banco) l'ammontare della ritenuta che si dichiara subita.