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Ok scomputo ritenute non certificate
Riporto quanto pubblicato dalla rivista telematica dell'ADE.
L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 68/E](http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Documento.pdf?Request=0&DocumentID=14000006820090319AENN40000004138000&Info=2,0,1) del 19 marzo, chiarisce i dubbi, avanzati da numerosi contribuenti, sulla possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
Professionisti e imprenditori possono scomputare dall'Irpef le ritenute subite sui redditi d'impresa e di lavoro autonomo anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta a patto che esibiscano la fattura e la relativa documentazione della banca (o altro intermediario finanziario) comprovante l'importo percepito. In caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, occorre aggiungere anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Dalla lettura di questa risoluzione sembrerebbe che ciò sia possibile soltanto se si esibiscono congiuntamente fattura e documentazione bancaria (dalla quale si evince il pagamento), oltre alla dichiarazione sotitutiva di notorietà. Nulla si dice del caso in cui il pagamento sia avvenuto in contanti.
A mio modesto parere, il ragionamento e l'interpretazione data dall'ADE può valere anche quando il pagamento sia avvenuto in contanti.
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Ottimo, ciò vuol dire che se il committente non la versa e si ha la documentazione giusta si puo detrarre dall'imposta, e non sono più soldi persi. Mi sembra una bella conquista, strano.
Leggendo bene "si ritiene che il contribuente sia comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, a condizione che sia in grado di documentare l?effettivo assoggettamento a ritenuta tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l?importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
[LEFT]Nell?ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell?articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, alle stesse andrà, inoltre, allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata."
Contabilizzata in che senso e da chi, da Noi o dal committente, e cosa ne sappiamo?[/LEFT]
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Fattura contabilizzata nel registro fatture emesse (se obbligato) da chi ha subito la ritenuta (prestatore che scomputa la ritenuta, non il committente).
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Ciao,
l'argomento è decisamente interessante.
Leggendo il testo riportato non vorrei che l'interpretazione fosse più restrittiva. Cioè in mancanza della certificazione (non in mancanza del versamento) posso portare in sede di controllo la fattura ed il bonifico di pagmento.
In sostanza non vorrei si trattasse solo di documentazione sostitutiva della certificazione e che rimanesse la responsabilità solidale per il versamento.Leggevo su un sole 24 ore recente un articolo in cui si parlava di responsabilità solidale solo per le ritenute a titolo d'imposta e non per le ritenute a titolo d'acconto se lo trovo posto i riferimenti.
Fabrizio
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Personalmente, in caso di omessa certificazione e pagamento in contanti della fattura al netto della ritenuta, mi è stato confermato da A.E. che se in banca è presente in versamento dei contanti riconducibile alla fattura (data dello stesso giorno o giorno successivo e importo pari al netto) allora è valutabile da parte dei verificatori la possibilità di riconoscere l'effettivo incasso al netto e quindi la sussistenza del diritto allo scomputo della ritenuta in sede di dichiarazione.... agli effetti pratici non ne ho avuto bisogno, ma questo è quello che è stato abbozzato.