• User Attivo

    Anche io ritengo sia fattibile il passaggio durante il triennio. Ciao


  • Moderatore

    Il problema è che non c'è certezza.
    Sarebbe un caso da interpello.


  • User

    Ciao a tutti, ho avuto modo di "confrontarmi" con l'Ade della mia città stamattina proprio sull'argomento.
    La mia ragazza ha aperto p.iva in regime ex. art.13 l.388/00 nel 2010 e a partire da questo periodo d'imposta intende passare nei minimi (nel 2010 gli erano state prospettate alcune collaborazioni, poi non realizzate, che avrebbero reso le "nuove iniziative" più "vantaggiose" dei "minimi").

    Oggi, forti di 2 distinti pareri favorevoli sulla fattibilità della revoca ricevuti con il sistema di assistenza fiscale dell'Ade (comunica con l'agenzia) e di alcuni post sul forum, siamo andati in Ade per consegnare il modello AA9 in cui era sbarrato il quadro B per la revoca.

    Allo sportello l'impiegata si è scusata dicendosi non molto "ferrata" sull'argomento (riteneva non fosse necessario alcun tipo di comunicazione essendo sufficiente il comportamento concludente) e dopo pochi minuti ci ha fatto parlare direttamente con il responsabile del tutoraggio, il quale ha da subito sostenuto la tesi del "vincolo triennale" non mostrandosi per la verità molto aperto al confronto.
    Dopo pochi minuti ci ha liquidato con "io ho una sentenza che conferma il vincolo triennale e comunque a me il direttore ha detto cosi, se non siete d'accordo parlate direttamente con lui, stanza xyz"

    Il direttore viceversa è stato molto gentile e dialogante, ha da subito confermato la tesi della vincolatività triennale, ma di fronte alle nostre ragioni (art. 2.2 provv. 22/03/2001 e punto 3.6 circ. 7E del 2008) ha concluso per la correttezza del nostro operato.
    Non ha minimamente fatto riferimento ad alcuna sentenza sulla durata 3ennale del regime.

    Siamo quindi tornati allo sportello: l'operatrice non riusciva a far accettare la revoca al sistema, ma dopo un paio di tentativi, ed aver richiesto l'assistenza di alcuni colleghi (ognuno avanzava una tesi operativa diversa ed alcuni nuovamente parlavano di vincolo triennale) ci ha confermato la riuscita dell'operazione.

    I dati normativi a mio avviso sono inconfutabili:

    • l'art 2.2 provv. 22/03/01 parla esplicitamente di revocabilità e di vincolo "per almeno un periodo d'imposta"

    • il provv. del 22/03/01 è un'atto di normativa delegata che non può certo essere intaccato da una circolare.

    • la circ. 7E al punto 3.6 richiama ancora il provv. di cui sopra.

    • i modelli AA9 riportano ancora il quadro B per la revoca e non sono stati modificati (guardate invece le bozze dei modelli iva per il 2011 e vedrete che nelle istruzioni per il quadro VO33 è stata "tagliata" tutta la parte relativa alla revoca in "deroga" per il regime ordinario)

    • più in generale la l.388/00 è successiva all'entrata in vigore del vincolo triennale delle opzioni (del 97 se ricordo bene): quindi anche confliggesse troverebbe applicazione il principio generale secondo cui "la normativa particolare prevale su quella più generale"

    • non ho trovato la sentenza richiamata dal responsabile del tutoraggio

    Onestamente il grado di precarietà nelle risposte ricevute in Agenzia mi ha abbastanza deluso: speriamo vada bene, ormai mi aspetto di tutto.
    Spero vi possa aiutare 🙂


  • Moderatore

    Io prudenzialmente evito queste operazioni salvo che il cliente non intenda effettuare il passaggio in ogni caso, tuttavia in punta di diritto ritengo che non vi sia vincolo triennale che pregiudichi l'operazione in questione.


  • User Attivo

    Il funzionamento delle AdE è spesso causa di imbarazzo per non dire altro. In genere c'è fortunatamente un responsabile in sala che riesce in qualche modo a dirimere la matassa.


  • User

    Vi ringrazio per le vostre risposte. Speriamo di non avere "sgradite" sorprese nei prossimi mesi (o anni non saprei in questi casi quali siano i tempi tecnici di un eventuale provvedimento "punitivo").

    Ho ritrovato tra tutti i documenti che avevo scaricato la circolare 23E del 2001 (reperibile anche via Cerdef credo) che in allegato porta i 2 modelli di comunicazione inizialmente elaborati dall'Ade per l' opzione delle "nuove attività" (prima dei AA9 per intenderci).

    Entrambi hanno la voce:

    Comunica che non intende piu' avvalersi del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.Quindi casomai la vera questione circa l'interpretazione della circolare 73 del 2007 potrebbe essere:

    • chi revoca dalle nuove att. produttive può entrare nei minimi o deve "obbligatoriamente" transitare in regime ordinario ??
      e non:
    • si può revocare dalle nuove att. produttive prima della conclusione del triennio ??

    Non capisco infatti (interpretazione dell'Esperto del Sole24ore) perchè una circolare che chiarisce lo modalità operative del regime dei minimi può intaccare un'altro regime (come se istituiti i minimi "morissero" le nuove attività produttive).
    Se fino al 2008 i modelli dell'Ade riportavano la facoltà di revoca perchè questa verrebbe meno ora?
    Di più, se non si può revocare perchè nel modello AA9/10 c'è il quadro B per esercitare tale possibilità?? (ed è quando gli ho fatto questa domanda banale che il responsabile del tutoraggio mi ha "spedito" dal direttore)

    Speriamo bene 🙂


  • User

    Scusate se posto nuovamente in coda ad un mio commento ma l'idea di "aver sbagliato" non mi lasciava "tranquillo" cosi ho passato il pomeriggio a scartabellare in Cerdef.

    Qui ho trovato la risoluzione 185 del 2002 in risposta ad un'istanza di INTERPELLO (quindi quello che michelini auspicava) relativa ad una tardiva comunicazione dell'opzione ex. art 13 l.388/00 in cui si legge (copio-incollo):

    Si osserva quindi, in primo luogo, che né l'articolo 13, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, né il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001 contengono una espressa decadenza dal regime agevolato per inosservanza dei termini di comunicazione, cosicché né il termine di 30 giorni dall'inizio dell'attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972, né quello di sessanta giorni dall'entrata in vigore del citato provvedimento possono considerarsi termini perentori.

    Nel caso di specie, si ritiene invece applicabile il principio generale fissato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l'opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalita' di tenuta delle scritture contabili.

    Lo stesso provvedimento citato, individuando l'oggetto della comunicazione di opzione per il regime fiscale agevolato nella "scelta operata", identifica quest'ultima con il concreto comportamento posto in essere dal contribuente, cosicche', come e' precisato successivamente, e' la "scelta operata" - e non la comunicazione - **che vincola il contribuente alla sua applicazione per almeno un periodo d'imposta.**Il parere reso dall'Agenzia mi pare confermare indirettamente ma in modo inequivocabile la durata minima annuale del vincolo.


  • User

    per completezza vi linko (azz non posso farlo) un inserto dello stesso esperto del sole:

    Fascicolo 51/2005 - quesito n. 27 (del 03/07/2005 IL REGIME AGEVOLATO «VINCOLA» PER UN ANNO).

    XXX.espertorisponde.ilsole24ore.com/fcsvc?cmd=check&chId=33&docPath=/quesiti/1147&docParams=geg3wCXSHBvmyDh5bevBl9LFh5jmnm21e1jaORc2j5FASNmpddkkppIIxxvA64KFutqqsqmdlaY9h7y0jDk2h3x1XMNCfUYNDCvuPLjcxpWPLNs3h0t4ti54MLfbunxpKDxIgGoMgAIKt4k3p0xmH3vT

    (sostituite XXX con www)

    Un po' datato ma qui sosteneva che dopo un anno si poteva abbandonare.


  • User

  • User

    Ho consultato un fascicolo allegato al Sole 24 ore di qualche giorno fa (non sono riuscito a "rubarlo" ma me lo sono letto bene).
    C'è un paragrafo dedicato espressamente al passaggio dal regime delle nuove iniziative al nuovo regime dei minimi.
    E' chiaro: in sintesi, occorre revocare il regime delle nuove iniziative presentando il modello AA9/10 con barrata la casella "R" (che sta per "Revoca") accanto alla scelta del regime per le nuove iniziative.
    Poi occorre adottare il "comportamento concludente" e quindi iniziare a fatturare secondo le modalità del nuovo regime dei minimi (quindi ritenuta d'acconto e niente IVA).

    Non esiste al momento un modo o un modulo per comunicare "positivamente" la propria intenzione di aderire al nuovo regime dei minimi: il comportamento concludente è fondamentale.

    Aggiungo che secondo la circolare 13/E del 2008 (punto 1.4) se qualcuno si dimenticasse di presentare il modello AA9/10 con la "R" barrata, non sembrano previste sanzioni: se viene adottato il comportamento concludente viene solo ricordato al contribuente di comunicare al più presto la revoca dal regime delle nuove iniziative, anche in un secondo momento.
    Quindi, ripeto, sembra che l'unica cosa che conta davvero sia il comportamento concludente, che in effetti per quanto riguarda il regime dei minimi mostra inequivocabilmente la scelta.

    Io ora sono tranquillo, anche se devo dire che all'AdE sono davvero messi malissimo...

    Ciao a tutti e buon 2012.


  • Moderatore

    Non sono convintissimo che sia possibile passare da n.i.p. a minimi.
    Si poteva solo la prima volta in cui entrava in vigore il regime dei minimi.
    Altrimenti il regime n.i.p. dovrebbe vincolare 3 anni.
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  • User Attivo

    La circolare dell'agenzia delle entrate di qualche giorno fa indica anche tale possibilità per chi aveva aderito al regime delle nuove iniziative produttive. Sono fuori studio e non ho il referimento preciso ma appena posso lo invio. Saluti


  • Moderatore

    Sì ho letto però fa sempre riferimento al vincolo triennale del regime ordinari e ricordo che anche l'Agenzia nel 2008/2009 intendeva compresa l'opzione per il n.i.p.
    Io a livello teorico non vedrei ostacoli però vorrei che l'Agenzia o il legislatore fossero più espliciti.
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  • User Attivo

    Purtroppo è quello che vorremmo tutti circa la chiarezza. In realtà queste disposizioni non chiariscono tutti i punti quando addirittura non ne creano di ulteriori. Tra l'altro dovrebbe essere il legislatore a fare norme chiare e non l'agenzia che ha un ruolo diverso ma spesso si sostutisce di fatto al primo interpretando le norma come più gli fa comodo.


  • User

    La circolare 185825/2011 del 22/12/2011 consegnatami direttamente ieri all'Agenzia delle Entrate da un loro responsabile e assieme a lui commentata, al punto 1.2 comma a) e b) afferma che non c'è nessun problema nel passare dal regime delle nuove iniziative al nuovo regime dei minimi. Sempre che esistano i presupposti validi anche per chi vi accede per la prima volta, s'intende: questi devono continuare ad esserci.

    La circolare 13/E del 2008 dell'AdE al punto 1.4 e il recentissimo fascicolo (pochi giorni fa) del Sole 24 Ore (che la menziona esplicitamente) spiegano anche le modalità, anche qui molto chiaramente e con tanto di esempio pratico e immagine della casellina da barrare.
    Nessun'altra circolare uscita nel frattempo modifica quanto affermato nella 13/E riguardo alle modalità di passaggio tra regimi agevolati.

    Si revoca il regime delle nuove iniziative barrando la casella con la lettera "R" e si adotta l'atteggiamento concludente.

    Dopo aver sentito completa omogeneità di interpretazione di:

    • 2 Agenzie delle entrate (Verona e Caprino Veronese)
    • Il call center dell'Agenzia delle Entrate (848 8800444)
    • 2 commercialisti

    e dopo essermi letto tutta la documentazione menzionata, io sono abbastanza tranquillo.
    Al netto di circolari all'ultimo secondo, s'intende. Ma non ce ne saranno fino a Gennaio.

    Per quanto riguarda il TRIENNIO, sono andato a leggere il punto 4466 de "L'esperto risponde" del sole 24 Ore (leggo la data del 19/12/2011 sulla stampa che mi è stata lasciata dall'AdE), anche questo consultato assieme al responsabile dell'AdE: si afferma chiaramente al punto 4466 che il passaggio dal regime delle n.i.p. a quello dei minimi 2012 avviene direttamente per comportamento concludente e RICORDA come la circolare 73/E del 21 Dicembre 2007 espresse parere positivo all'accesso diretto al regime dei minimi anche senza attendere il decorso del triennio delle nuove iniziative produttive. Lo fa con tanto di esempio concreto tarato sul 2012 che non lascia adito a dubbi su che cosa intendano gli esperti del Sole 24 Ore.

    Se è chiaro al Sole 24 Ore e anche all'AdE (that's incredible!), sembra chiaro anche a me. Sarà contorto senz'altro ma non vedo molti dubbi, documenti alla mano.

    Ciao


  • Moderatore

    Nel 2007 l'Agenzia consentiva il passaggio prima della fine del triennio in quanto per la prima volta entrava in vigore il regime dei minimi.
    Per fare ora lo stesso, bisognerebbe trovare la stessa novità che a mio parere non esiste oggi.
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  • Moderatore

    Provvedimento 185820/2011 sul nuovo regime dei minimi:

    2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un?attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all?articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all?opzione per il regime ordinario.

    Per me si intende che il triennio non si può interrompere e che per i due anni conslusivi si può adottare il regime dei minimi nuovo (o fino ai 35 anni).
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  • Moderatore

    Il 185825/2011 riguarda i soggetti in regime dei minimi che escono dal regime nel 2012 per via delle nuove condizioni introdotte.
    Quel punto ricordato (1.2) fa sempre riferimento al triennio, non dice che si può interrompere.
    [URL=http://www.giorgiotave.it/forum/gt-world/101972-forum-gt-disponibile-alle-versioni-per-telefoni-cellulari.html]Postato via Mobile


  • User

    @michelini said:

    Provvedimento 185820/2011 sul nuovo regime dei minimi:

    2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un?attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all?articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all?opzione per il regime ordinario.

    Per me si intende che il triennio non si può interrompere e che per i due anni conslusivi si può adottare il regime dei minimi nuovo (o fino ai 35 anni).

    Sì, fa riferimento a un triennio, ma poi specifica sempre (anche nella circolare 185825) che è il triennio dell'opzione "per il regime ordinario".

    Se il Sole 24 Ore non solleva eccezioni io tendo a fidarmi.

    Comunque la mia personalissima opinione da ignorante in materia (realmente) è che "l'opzione triennale per il regime ordinario" di cui parlano le circolari sia questa:
    "* Art. 1 comma 110 della L. 244/07 (Legge finanziaria per il 2008)

    1. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
      L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
      Il comma 110 prevede la possibilità di non avvalersi della contabilità prevista per il regime dei minimi, ed in tal caso si può applicare il regime ordinario. Si precisa che per regime "ordinario" si intende quello normale, potendosi ovviamente applicare il regime "semplificato" previsto per le imprese ai sensi dell'art. 66 del TUIR 917.
      Dal 2009 resta però il vincolo triennale, che soltanto dal 2011 sarà possibile revocare, salvo il superamento dei limiti previsti dai commi 96-97-98-99 dell'art. 1 della Legge 244/07."*

    E non mi sembra che abbia a che fare con le n.i.p.
    Sbaglio?


  • Moderatore

    Il regime delle n.i.p. è ordinario ai fini IVA, solo con liquidazione annuale e non mensile o trimestrale, ma le regole sono ordinarie.
    E anche il metodo di determinazione del reddito è ordinario, si applica il Tuir tranne che per l'aliquota che è sostitutiva Irpef a scaglioni.
    [URL=http://www.giorgiotave.it/forum/gt-world/101972-forum-gt-disponibile-alle-versioni-per-telefoni-cellulari.html]Postato via Mobile