• User

  • User

    Ho consultato un fascicolo allegato al Sole 24 ore di qualche giorno fa (non sono riuscito a "rubarlo" ma me lo sono letto bene).
    C'è un paragrafo dedicato espressamente al passaggio dal regime delle nuove iniziative al nuovo regime dei minimi.
    E' chiaro: in sintesi, occorre revocare il regime delle nuove iniziative presentando il modello AA9/10 con barrata la casella "R" (che sta per "Revoca") accanto alla scelta del regime per le nuove iniziative.
    Poi occorre adottare il "comportamento concludente" e quindi iniziare a fatturare secondo le modalità del nuovo regime dei minimi (quindi ritenuta d'acconto e niente IVA).

    Non esiste al momento un modo o un modulo per comunicare "positivamente" la propria intenzione di aderire al nuovo regime dei minimi: il comportamento concludente è fondamentale.

    Aggiungo che secondo la circolare 13/E del 2008 (punto 1.4) se qualcuno si dimenticasse di presentare il modello AA9/10 con la "R" barrata, non sembrano previste sanzioni: se viene adottato il comportamento concludente viene solo ricordato al contribuente di comunicare al più presto la revoca dal regime delle nuove iniziative, anche in un secondo momento.
    Quindi, ripeto, sembra che l'unica cosa che conta davvero sia il comportamento concludente, che in effetti per quanto riguarda il regime dei minimi mostra inequivocabilmente la scelta.

    Io ora sono tranquillo, anche se devo dire che all'AdE sono davvero messi malissimo...

    Ciao a tutti e buon 2012.


  • Moderatore

    Non sono convintissimo che sia possibile passare da n.i.p. a minimi.
    Si poteva solo la prima volta in cui entrava in vigore il regime dei minimi.
    Altrimenti il regime n.i.p. dovrebbe vincolare 3 anni.
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  • User Attivo

    La circolare dell'agenzia delle entrate di qualche giorno fa indica anche tale possibilità per chi aveva aderito al regime delle nuove iniziative produttive. Sono fuori studio e non ho il referimento preciso ma appena posso lo invio. Saluti


  • Moderatore

    Sì ho letto però fa sempre riferimento al vincolo triennale del regime ordinari e ricordo che anche l'Agenzia nel 2008/2009 intendeva compresa l'opzione per il n.i.p.
    Io a livello teorico non vedrei ostacoli però vorrei che l'Agenzia o il legislatore fossero più espliciti.
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  • User Attivo

    Purtroppo è quello che vorremmo tutti circa la chiarezza. In realtà queste disposizioni non chiariscono tutti i punti quando addirittura non ne creano di ulteriori. Tra l'altro dovrebbe essere il legislatore a fare norme chiare e non l'agenzia che ha un ruolo diverso ma spesso si sostutisce di fatto al primo interpretando le norma come più gli fa comodo.


  • User

    La circolare 185825/2011 del 22/12/2011 consegnatami direttamente ieri all'Agenzia delle Entrate da un loro responsabile e assieme a lui commentata, al punto 1.2 comma a) e b) afferma che non c'è nessun problema nel passare dal regime delle nuove iniziative al nuovo regime dei minimi. Sempre che esistano i presupposti validi anche per chi vi accede per la prima volta, s'intende: questi devono continuare ad esserci.

    La circolare 13/E del 2008 dell'AdE al punto 1.4 e il recentissimo fascicolo (pochi giorni fa) del Sole 24 Ore (che la menziona esplicitamente) spiegano anche le modalità, anche qui molto chiaramente e con tanto di esempio pratico e immagine della casellina da barrare.
    Nessun'altra circolare uscita nel frattempo modifica quanto affermato nella 13/E riguardo alle modalità di passaggio tra regimi agevolati.

    Si revoca il regime delle nuove iniziative barrando la casella con la lettera "R" e si adotta l'atteggiamento concludente.

    Dopo aver sentito completa omogeneità di interpretazione di:

    • 2 Agenzie delle entrate (Verona e Caprino Veronese)
    • Il call center dell'Agenzia delle Entrate (848 8800444)
    • 2 commercialisti

    e dopo essermi letto tutta la documentazione menzionata, io sono abbastanza tranquillo.
    Al netto di circolari all'ultimo secondo, s'intende. Ma non ce ne saranno fino a Gennaio.

    Per quanto riguarda il TRIENNIO, sono andato a leggere il punto 4466 de "L'esperto risponde" del sole 24 Ore (leggo la data del 19/12/2011 sulla stampa che mi è stata lasciata dall'AdE), anche questo consultato assieme al responsabile dell'AdE: si afferma chiaramente al punto 4466 che il passaggio dal regime delle n.i.p. a quello dei minimi 2012 avviene direttamente per comportamento concludente e RICORDA come la circolare 73/E del 21 Dicembre 2007 espresse parere positivo all'accesso diretto al regime dei minimi anche senza attendere il decorso del triennio delle nuove iniziative produttive. Lo fa con tanto di esempio concreto tarato sul 2012 che non lascia adito a dubbi su che cosa intendano gli esperti del Sole 24 Ore.

    Se è chiaro al Sole 24 Ore e anche all'AdE (that's incredible!), sembra chiaro anche a me. Sarà contorto senz'altro ma non vedo molti dubbi, documenti alla mano.

    Ciao


  • Moderatore

    Nel 2007 l'Agenzia consentiva il passaggio prima della fine del triennio in quanto per la prima volta entrava in vigore il regime dei minimi.
    Per fare ora lo stesso, bisognerebbe trovare la stessa novità che a mio parere non esiste oggi.
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  • Moderatore

    Provvedimento 185820/2011 sul nuovo regime dei minimi:

    2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un?attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all?articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all?opzione per il regime ordinario.

    Per me si intende che il triennio non si può interrompere e che per i due anni conslusivi si può adottare il regime dei minimi nuovo (o fino ai 35 anni).
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  • Moderatore

    Il 185825/2011 riguarda i soggetti in regime dei minimi che escono dal regime nel 2012 per via delle nuove condizioni introdotte.
    Quel punto ricordato (1.2) fa sempre riferimento al triennio, non dice che si può interrompere.
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  • User

    @michelini said:

    Provvedimento 185820/2011 sul nuovo regime dei minimi:

    2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un?attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all?articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all?opzione per il regime ordinario.

    Per me si intende che il triennio non si può interrompere e che per i due anni conslusivi si può adottare il regime dei minimi nuovo (o fino ai 35 anni).

    Sì, fa riferimento a un triennio, ma poi specifica sempre (anche nella circolare 185825) che è il triennio dell'opzione "per il regime ordinario".

    Se il Sole 24 Ore non solleva eccezioni io tendo a fidarmi.

    Comunque la mia personalissima opinione da ignorante in materia (realmente) è che "l'opzione triennale per il regime ordinario" di cui parlano le circolari sia questa:
    "* Art. 1 comma 110 della L. 244/07 (Legge finanziaria per il 2008)

    1. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
      L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
      Il comma 110 prevede la possibilità di non avvalersi della contabilità prevista per il regime dei minimi, ed in tal caso si può applicare il regime ordinario. Si precisa che per regime "ordinario" si intende quello normale, potendosi ovviamente applicare il regime "semplificato" previsto per le imprese ai sensi dell'art. 66 del TUIR 917.
      Dal 2009 resta però il vincolo triennale, che soltanto dal 2011 sarà possibile revocare, salvo il superamento dei limiti previsti dai commi 96-97-98-99 dell'art. 1 della Legge 244/07."*

    E non mi sembra che abbia a che fare con le n.i.p.
    Sbaglio?


  • Moderatore

    Il regime delle n.i.p. è ordinario ai fini IVA, solo con liquidazione annuale e non mensile o trimestrale, ma le regole sono ordinarie.
    E anche il metodo di determinazione del reddito è ordinario, si applica il Tuir tranne che per l'aliquota che è sostitutiva Irpef a scaglioni.
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  • User

    2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinarioAmmettendo che sia valida la tesi del dott. Michelini non vedrei motivo allora per specificare espressamente:
    Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinarioA questo punto se il n.i.p non fosse recedibile, come l'opzione per l'ordinario, tanto varrebbe non scrivere nulla o espressamente specificare che > "Resta fermo il vincolo triennale conseguente l'opzione per il regime ordinario e quello agevolato ex art 13 l.388/2000".

    Infatti nel n.i.p si determinano iva e imposte seguendo le regole dell' ordinario, ma lo stesso NON E' il regime ordinario.
    Tanto è vero che anche il regime nip prevede delle ipotesi di decadenza (che ovviamente non possono sussistere per il regime ordinario). A mio parere dunque l'equiparazione è voler provare troppo.
    I regimi sono "simili" (quanto a regole da adottare), non "identici" ne gli stessi.

    In assenza della seconda specificazione per me (da profano) è preferibile la tesi sulla recedibilità anche sulla scorta delle indicazioni che diedi a suo tempo quando la mia ragazza passò da nip a minimi dopo il 1 periodo d'imposta.

    Tutta sta tematica è sorta per l'interpretazione di un verbo (all'imperfetto se ricordo bene) della circolare 73/2007 (o forse 2008??), ma quel periodo è stato sempre interpretato fuori contesto: era una circolare dedicata a chi era già in attività per chiarire il passaggio al (allora neonato) regime dei minimi.
    Il tempo verbale non poteva che essere al passato.

    Tanto è vero che le successive circolari che illustravano le modalità di passaggio da nip a minimi (ex 13e/2008) usano tempi verbali differenti,


  • Moderatore

    Il Sole24Ore fino a qualche mese fa, prima della modifica ai minimi, sosteneva che il triennio fosse vincolante in quanto la Circolare del 2007 trattava solo la prima applicazione del nuovo regime che entrava in vigore.
    Ora sostengono sia possibile riapplicare lo stesso principio del 2007 per il 2012 perché intravedono la stessa situazione di novità.
    A mio parere non è così.
    Comunque non pretendo di aver ragione, dico solo la mia opinione. 🙂
    Non sono tranquillo al 100% nel sostenere la tesi dell'interruzione nel triennio per passare ai minimi.
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  • User

    Comunque non pretendo di aver ragione, dico solo la mia opinione. :smile3:Certo e ti ringrazio per il prezioso tempo che insieme agli altri moderatori dedichi al forum 🙂
    Ricordo bene la tesi della non recedibilità del Sole, tanto è vero che forse fui proprio io il primo a postare "allarmato" quando la lessi ...

    Nemmeno secondo me sussiste alcuna novità rispetto a quanto vigente, solo che personalmente ritengo che le nip siano sempre state recedibili (tanto è vero che la mia ragazza è passata ai minimi nel 2011).
    Ci sono provvedimenti, risoluzioni e modelli AA9/10 che lo affermano.
    E solo una circolare all'imperfetto che può tranne in dubbio.

    Le nip per erano (e sono) recedibili, casomai sarebbe da chiedersi se dopo essere receduti si potesse ANCORA transitare ai minimi.
    Stante la vecchia normativa l'unico dubbio era relativo agli "acquisti del precedente triennio non superiori ai 15.000 euro"
    Noi non avevamo alcun triennio infatti.
    Ma anche su quel punto c'era una circolare che espressamente parlava di "determinazione del limite per le attività iniziate da meno di 3 anni".

    D'altro canto se non fosse stato cosi già nel 2008 i nip non sarebbero potuti transitare all'allora neonato regime dei minimi (dato che il regime nip dura al massimo 3 anni).

    Le circolari infatti non parlano mai di deroghe ai requisiti di accesso al regime dei minimi (quale è quello del limite agli acquisti)!!: voglio dire, se anche c'è una "nuova norma" che mi permette di derogare alla durata minima delle opzioni e poi io non ho uno dei requisiti richiesti per accedere al neonato regime ... novità o non novità non ci posso accedere ....


  • User

    Io ho appena comunicato la revoca del n.i.p. col modello AA9/10 e passo i minimi dal 1° gennaio 2012, con la benedizione (sempre traballante, lo riconosco) del'AdE e le conferme del Sole 24 Ore.
    Ritengo che la probabilità di errore da parte mia, sebbene sempre presente, sia a questo punto anche lei "minima".

    Auguri e buon 2012, che mi auguro prospero per tutti.


  • Moderatore

    Bene, tanti auguri anche a te!
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  • User Newbie

    ciao a tutti!

    ho una situazione da risolvere...un mio cliente ha aperto la p.iva nel 2009 aderendo al regime n.i.p., nel 2010 ha superato i 30.987 di compensi, pur non superando i 46.481.
    Conseguenza di ciò nel 2010 versa con imposta sostitutiva al 10% ma nel 2011 si trova costretto ad applicare il regime ordinario.
    nel 2011 ottiene compensi inferiori ai 30.000; essendo in regola con tutti gli altri requisiti previsti per i nuovi minimi ho pensato di farlo accedere al nuovo regime agevolato, ma ho un dubbio: il fatto che nel 2011 abbia adottato il regime ordinario implica che debba adottarlo per un triennio??
    ..mi spiego meglio..la disapplicazione del regime n.i.p. per legge può essere considerata alla stessa stregua dell'opzione di adozione del regime ordinario con conseguente obbligo triennale???

    ho letto di tutto e mi sono fatto l'idea che può accedere al nuovo regime dei minimi...voi cosa ne pensate??