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- REGIME AGEVOLATO NUOVE INIZIATIVE (art. 13 L. 388/00)
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Ciao mc_leuz
Confermo che i contributi pensionistici non possono essere portati in deduzione dal reddito, visto che si è soggetti ad imposta sostitutiva.
Si possono solo dedurre le spese inerenti l'attività (visto che parli di arti e professioni, solo le spese rientranti nel quadro RE)
ciao
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@lorenzo-74 said:
Ciao mc_leuz
Confermo che i contributi pensionistici non possono essere portati in deduzione dal reddito, visto che si è soggetti ad imposta sostitutiva.
Si possono solo dedurre le spese inerenti l'attività (visto che parli di arti e professioni, solo le spese rientranti nel quadro RE)
ciaoL'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'Irpef si applica al reddito(-costi deducibili).
Il reddito (da art.50 citato sopra) si computa al netto dei contributi previdenziali (il 23% di INPS per chi ad esempio è iscritto alla gest.sep.INPS)
Se intendevi solo dire che l'imposta sostitutiva non considera tutte quelle detrazioni e oneri deducibili normalmente fruibili dai contribuenti ordinari, sono d'accordo, ma nella determinazine del reddito professionale (da art.50) dei contributi previdenziali devi tener conto.
Ci sono dei riferimenti normativi che ti fanno propendere per una diversa interpetazione?
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@mc_leuz said:
L'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'Irpef si applica al reddito(-costi deducibili).
Il reddito (da art.50 citato sopra) si computa al netto dei contributi previdenziali (il 23% di INPS per chi ad esempio è iscritto alla gest.sep.INPS)
Se intendevi solo dire che l'imposta sostitutiva non considera tutte quelle detrazioni e oneri deducibili normalmente fruibili dai contribuenti ordinari, sono d'accordo, ma nella determinazine del reddito professionale (da art.50) dei contributi previdenziali devi tener conto.
Ci sono dei riferimenti normativi che ti fanno propendere per una diversa interpetazione?
A conferma di quanto scritto riporto anche le istruzioni alla compilazione di Unico:
Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l?ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell?Iva, derivanti dall?attività professionale o artistica, percepiti nell?anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all?estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell?oggetto proprio dell?arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell?oggetto dell?arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei
Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l?ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l?ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell?art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna
l?importo eventualmente indicato in colonna 1.
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@mc_leuz said:
L'imposta sostitutiva del 10% in luogo dell'Irpef si applica al reddito(-costi deducibili).
Il reddito (da art.50 citato sopra) si computa al netto dei contributi previdenziali (il 23% di INPS per chi ad esempio è iscritto alla gest.sep.INPS)
Se intendevi solo dire che l'imposta sostitutiva non considera tutte quelle detrazioni e oneri deducibili normalmente fruibili dai contribuenti ordinari, sono d'accordo, ma nella determinazine del reddito professionale (da art.50) dei contributi previdenziali devi tener conto.
Ci sono dei riferimenti normativi che ti fanno propendere per una diversa interpetazione?
**Infatti - l'imposta sostitutiva non considera tutte quelle deduzioni (spese sanitarie, contributi, interessi sui mutui, familiari a carico, ecc). Considera che tutto quello che puoi dedurre sono le spese professionali nel quadro RE.
Devi tenere conto, togliendola, la rivalsa in fattura, e non i contributi soggettivi.
Ti invito a simulare la compilazione di un modello unico e potrai vedere da solo che la compilazione del quadro "oneri e spese" non sortisce nessun effetto sull'imposta sostitutiva irpef.
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@mc_leuz said:A conferma di quanto scritto riporto anche le istruzioni alla compilazione di Unico:
Nel rigo RE2, colonna 2, va indicato l?ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell?Iva, derivanti dall?attività professionale o artistica, percepiti nell?anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all?estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da attività rientranti nell?oggetto proprio dell?arte o professione o anche da attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell?oggetto dell?arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei
Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l?ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.
Al riguardo, si ricorda che l?ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell?art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna
l?importo eventualmente indicato in colonna 1.**La frase in neretto cosa significa? Che devi inserire esclusivamente l'imponibile delle tue fatture, al netto della rivalsa previdenziale del 2% (o 4% a seconda dei casi). Infatti, mentre la rivalsa non concorre a formare il reddito, viceversa concorre a formare il volume d'affari. Ed è quella la parte di contribuzione pensionistica "a carico del soggetto che li corrisponde". I contributi soggettivi che te li paghi da solo, non te li corrisponde nessuno!
****Forse è questo che ti ha confuso le idee?
Ciao
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Confermo il problema che avevo riportato qualche post sopra:
ho inserito correttamente sia le scritture che le rilevazioni con data 30/09 ma alla validazione mi dà tutti "0" (zero)?
Ho provato anche entro il 10 ottobre ma niente da fare.
Avete qualche suggerimento?
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@lorenzo-74 said:
**Infatti - l'imposta sostitutiva non considera tutte quelle deduzioni (spese sanitarie, contributi, interessi sui mutui, familiari a carico, ecc). Considera che tutto quello che puoi dedurre sono le spese professionali nel quadro RE.
Devi tenere conto, togliendola, la rivalsa in fattura, e non i contributi soggettivi.
Ti invito a simulare la compilazione di un modello unico e potrai vedere da solo che la compilazione del quadro "oneri e spese" non sortisce nessun effetto sull'imposta sostitutiva irpef. **
Sul fatto che l'imposta sostitutiva del 10% si applichi al reddito(- costi deducibili) siamo tutti d'accordo.Il punto su cui la pensiamo in modo diverso è la determinazione di detto reddito.
A mio avviso tenuto conto dell'art 50 tale reddito si computa al netto dei contributi previdenziali. (lasciamo perdere la rivalsa).
A tuo avviso, ma non ho capito in base a cosa ne sei certo, no.
**> La frase in neretto cosa significa? ** La frase, che ho riportato in neretto, relativa alla compilazione dell'Unico, mi sembra ripeta pari pari quanto scritto nell'articolo 50.
**> Che devi inserire esclusivamente l'imponibile delle tue fatture, al netto della rivalsa previdenziale del 2% (o 4% a seconda dei casi)**Veramente la rivalsa è l'unica cosa che mi sembra da includere
Riporto di nuovo:
"Al riguardo, si ricorda che l?ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell?art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali (nota mia: che vanno ''tolti'' dal reddito e non vanno quindi inseriti nel rigo) e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo."
P.S. Il rigo in questione come si evince dal mex precedente è l' RE2, colonna 2 (in sostanza l'ammontare dei compensi professionali).
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lo chiedo anche qui....
aver lavorato per 15 giorni in uno studio di architettura in cui mi hanno pagato con ricevuta d'acconto la straodrinaria cifra di 250 euro, pregiudica che il fatto di poter aprire una partita Iva con regime agevolato come disegnatore?
Dovrei lavorare per un ente statale, ma mi chiedo se quei 15 giorni possono far scattare il meccanismo per cui la mia attivita con la partita iva diventa la continuazione di una stessa precedente.
qualora dovessi omettere i 15 giorni e aprire cmq un regime agevolato, a cosa potrei andare incontro nel peggiore dei casi???
grazie
e un saluto a tutti
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Ciao.
Beh, effettivamente c'è prosecuzione dell'attività, anche se per poco. Sinceramente non so dirti se sono previste "tolleranze", visto che 250 euro sono veramente una cifra minima e fanno capo ad un'unica prestazione.
Se apri il regime agevolato ed in futuro te lo contesteranno dovrai pagare la differenza di tassazione, più sanzioni ed interessi.
Ti consiglierei di chiedere direttamente all'agenzia delle entrate.
Ciao
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scusate ma mi sembra che l'aliquota inps per la gestione separata, per coloro che non sono iscritti in nessun'altra Cassa, sia il 23,50%.
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@mk4 said:
scusate ma mi sembra che l'aliquota inps per la gestione separata, per coloro che non sono iscritti in nessun'altra Cassa, sia il 23,50%.
Sì.
Per maggiori dettagli:
http://studioripa.it/Informative/2007/Gestione Separata - Aliquote INPS dal 1 gennaio 2007.htm
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Ciao a tutti, una domandina...con partita iva RFA è possibile scaricarsi tasse universitarie (nel mio caso la facoltà che faccio è inerente al lavoro che svolgo) o visite mediche tipo analisi del sangue, visite ginecologiche etc??
Grazie
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@federoma said:
Ciao a tutti, una domandina...con partita iva RFA è possibile scaricarsi tasse universitarie (nel mio caso la facoltà che faccio è inerente al lavoro che svolgo) o visite mediche tipo analisi del sangue, visite ginecologiche etc??
GrazieSe fossi il tuo commercialista io ti risponderei di no.
Le visite mediche non sono attinenti alla tua attività (immagino) e far passare le tasse universitarie per un corso di formazione professionale (che sarebbe deducibile al 50%) mi sembra un po' tirata per i capelli ...
Poi vedi un po' te, magari ti risponde q.no più 'elastico'
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@mc_leuz said:
Se fossi il tuo commercialista io ti risponderei di no.
Le visite mediche non sono attinenti alla tua attività (immagino) e far passare le tasse universitarie per un corso di formazione professionale (che sarebbe deducibile al 50%) mi sembra un po' tirata per i capelli ...
Poi vedi un po' te, magari ti risponde q.no più 'elastico'
effettivamente sono spese personali che non si possono dedurre...
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@federoma said:
Ciao a tutti, una domandina...con partita iva RFA è possibile scaricarsi tasse universitarie (nel mio caso la facoltà che faccio è inerente al lavoro che svolgo) o visite mediche tipo analisi del sangue, visite ginecologiche etc??
Grazie
al massimo ti scaricherai sia le tasse universitarie che le spese mediche nella dichairazione dei redditi e precisamente nel quadro RP.
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@mk4 said:
al massimo ti scaricherai sia le tasse universitarie che le spese mediche nella dichairazione dei redditi e precisamente nel quadro RP.sempre che abbia altri redditi, oltre a quello tassato con imposta sostitutiva :); altrimenti, anche se compili quel quadro, l'imposta sostitutiva non cambierà.
Ciao
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Grazie delle vostre risposte. Altra domandina...
con il rfa sono tenuta obbligatoriamente ad aprire la gestione separata inps anche se non supero i 5000 euro l'anno?
All'agenzia delle entrate mi hanno detto di si, ma ho trovato questo sul sito dell' inps:
A seguito della riforma Biagi, dal 1° gennaio 2004 hanno l'obbligo di versare i contributi alla gestione separata anche coloro che svolgono attività di lavoro autonomo occasionale e i venditori a domicilio, nel caso in cui il reddito annuo derivante dalla loro attività superi i 5.000 euro.Che ne dite??
Io comunque lavoro solo 9 ore a settimana e per 8 mesi? Pensate che possa considerarsi "lavoro autonomo occasionale" il mio??
Scusate l'insistenza ma vorrei uscire fuori da questo incubo. Grazie.
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Salve,
leggendo i vs post mi è venuto un dubbio...
Quando si parla di mera prosecuzione dell'attività cosa vuole intendere di preciso il legislatore?
Ad esempio: chi come me lavora in un'azienda come amministrativo con funzioni di responsabile contabile part time da 6 anni può usufruire del regime agevolato per essere consulente fiscale continuando ad essere lavoratore dipendente ( da considerare che tra i miei clienti non ci sarà la società per cui lavoro come dipendente)
Premettendo anche che non vi sarebbero incompatibilità tra i due lavori.
Alfa74
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Ciao Alfa74...
da come l'hai esposta, mi pare proprio che l'attività che andrai ad intraprendere sia proprio una mera prosecuzione di attività svolta.......
Ciao
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Per favore :bho: mi rispondete??
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Grazie lorenzo74,
rimango dubbioso sui limiti di applicazione del regime.Sembrerebbe tutto molto soggettivo. Molto interpretativo.Alfa74