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personalmente trovo abbastanza capzioso il giro che hai effettuato per caricare l'auto nell'ambito dell'attività. Io penso che non sarebbe stato necessario e che sarebbe bastato dare una valutazione oggettiva basata su criteri di mercato e caricarla per tale valore. Mi sembrerebbe anche più logico anche perchè di fatto il propiretario rimane sempre lo stesso.
Un'altra cosa: dici che l'acquisto non era soggetto iva, ma forse volevi dire che non era per te detraibile per un discorso di pro rata (ma ci sarebbe stato comunque almeno parzialmente per le auto a uso promiscuo), pertanto nel tuo caso l'iva esposta in fattura era un costo. La cessione dovrebbe seguire il medesimo principio e cioè l'iva esposta è un ricavo.
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Se l'iva a suo tempo non fu applicata per carenza del presupposto soggettivo, allora non ne fu impedita la detrazione ai sensi degli artt. 19, 19 bis e 19bis-1... l'iva non esisteva e stop...... non si potrà dunque fatturarla in esenzione ex art. 1, c.1, 27quinquies..... (reputo andrà applicata l'iva sul valore normale)**.
** = si veda più sotto.
Concordo sulla capziosità, nonostante abbia con ciò potuto dedurre gli ammortamenti che non avrebbe potuto con un comodato..
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@Bax said:
personalmente trovo abbastanza capzioso il giro che hai effettuato per caricare l'auto nell'ambito dell'attività. Io penso che non sarebbe stato necessario e che sarebbe bastato dare una valutazione oggettiva basata su criteri di mercato e caricarla per tale valore. Mi sembrerebbe anche più logico anche perchè di fatto il propiretario rimane sempre lo stesso.
A mio parere per spostare un bene (dal regime privato) a quello professionale al fine di dedursi ammortamenti e costi occorre un documento da registrare in contabilità e caricare a libro cespiti e trovo molto comodo la ricevuta d'acquisto di beni da privato il cui prezzo corrisponde alla valutazione di cui parli tu. L'Agenzia delle Entrate della mia città mi ha detto che è ok.
@Bax said:
Un'altra cosa: dici che l'acquisto non era soggetto iva, ma forse volevi dire che non era per te detraibile per un discorso di pro rata (ma ci sarebbe stato comunque almeno parzialmente per le auto a uso promiscuo), pertanto nel tuo caso l'iva esposta in fattura era un costo. La cessione dovrebbe seguire il medesimo principio e cioè l'iva esposta è un ricavo
L'iva non è stata applicata per carenza del presupposto soggettivo. Il cedente era un privato.
Mi dite che la fattura di "uscita" del cespite dalla sfera professionale e imponibile iva anche nella fattispecie in cui il soggetto non ha mai detratto l'iva sugli acquisti (dentista) operando in totale esenzione iva???
Mi lascia perplesso...ma potrei (anzi probabilmente) sbagliare..
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a mio modestissimo parere, il bene andrebbe ceduto (o dismesso con autofattura) applicando il regime del margine di cui all'art.36 del d.l. 23 febbraio 1995 n.41, conv. con L. 22 marzo 95, n.85), in quanto si tratta di bene usato acquistato da privato...
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@odiovisco said:
a mio modestissimo parere, il bene andrebbe ceduto (o dismesso con autofattura) applicando il regime del margine di cui all'art.36 del d.l. 23 febbraio 1995 n.41, conv. con L. 22 marzo 95, n.85), in quanto si tratta di bene usato acquistato da privato...
Non so...ho un sacco di dubbi..
Naturalmente se Paolo dice che è così..sono sicura che è così...
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No, no, non devi prender ciò che dico come oro colato. Non mi metto a far la ricerca che dovresti aver fatto tu Martina. Ti posto quello che mi viene ragionando sulla tua posizione....
.....infatti in questo caso, riconfermando che non può essere esente 27quinquies... ti dico di bene valutare quanto scritto da Odiovisco, che forse meglio di me ha valutato l'operazione...... ricordo ora alcune rispostine dell'esperto risponde in merito che effettivamente facevano rientrare il caso (acquisto da privato e successiva rivendita) nel regime del margine..... divresti approfondire sulle norme Martina.Grazie Odiovisco.
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teoricamente potrebbe essere applicato il regime del margine, ma non credo che questa sia la circostanza migliore, perchè in genere quel regime non si applica per i beni strumentali, ma per quelli "commerciali" cioè destinati alla rivendita. Non che questo criterio sia assoluto.
Io continuo ad avere ancora qualche dubbio sul principio della cessione in cui la controparte è sia cedente che cessionaria, soprattutto alla luce della riforma per i professionisti per i quali diventano rilevanti le plusvalenze sulla cessione di questi beni. Con questo strumento si potrebbe eludere molto facilmente e anzi, addirittura rilevare delle preziose minusvalenze...
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@Bax said:
Io continuo ad avere ancora qualche dubbio sul principio della cessione in cui la controparte è sia cedente che cessionaria, soprattutto alla luce della riforma per i professionisti per i quali diventano rilevanti le plusvalenze sulla cessione di questi beni. Con questo strumento si potrebbe eludere molto facilmente e anzi, addirittura rilevare delle preziose minusvalenze...
Com'è possibile allora dare rilevanza nell'attività di impresa/professionale di beni già in possesso del soggetto prima che diventasse soggetto passivo iva. Beni che da tal momento iniziano ad essere utilizzati anche per lavoro (cellulare, macchina, computer, arredamenti per i professionisti ecc. ecc..)
Naturalmente mi piacerebbe ricevere un consiglio pratico visto che siamo commercialisti e non filosofi..;)
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Personalmente reputo sufficiente da persona a persona, inserirne i valore negli studio di settore (beni a disposizione) e nell'eventuale inventario.
Non ne dedurrai gli ammortamenti.P.
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Problema risolto (chi cerca trova
Circolare ministeriale 16/07/1988 n.188/E
- Trattamento dei veicoli acquistati in regime di esenzione.
D. Una societa' ha acquistato un veicolo in regime di esenzione ex articolo 10, numero 27-quinquies del D.P.R. n. 663/72. Quando rivende il veicolo che regime applica? Fatturazione con I.V.A., esenzione o margine?
R. I veicoli nuovi acquistati senza poter detrarre, neppure parzialmente, la relativa imposta, all'atto della rivendita formano oggetto di cessioni esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10. n. 27-quinquies, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il regime del margine si rende invece applicabile, ai sensi dell'art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85, alla rivendita di veicoli usati a suo tempo acquistati presso privati, presso contribuenti che hanno applicato il regime del margine ovvero presso contribuenti che hanno ceduto in regime di esenzione ai sensi dell'art. 10, n. 27-quinquies, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Grazie per l'aiuto
- Trattamento dei veicoli acquistati in regime di esenzione.
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@i2m4y said:
Non ne dedurrai gli ammortamenti.
P.
E' questo che scoccia...;) Naturalmente i beni che inserisco nella sfera imprenditoriale/professionale li valuto al valore normale (di mercato) sia in entrate ke in uscita...:)
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E se l'imprenditore/professionista ricevesse una ricevuta da un privato (non più se stesso) per l'acquisto di cespiti coi quali iniziare l'attività...questa alternativa la vedete ancora capziosa????:D
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Per quanto riguarda una autovettura c'è un passaggio di proprietà soggetto a trascrizione e ciò avviene in modo abbastanza trasparente. Per gli altri cespiti forse il procedimento è meno artificioso. Certo sarei un po' perplesso se un privato vendesse a una impresa edile una gru.
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@Bax said:
Certo sarei un po' perplesso se un privato vendesse a una impresa edile una gru.
Mi sto ancora rotolando per il ridere ad immaginarmi la scena del privato che aveva una gru in giardino....