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- [DIVISO] Detrarre l'omessa ritenuta?
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Ciao Natale e benvenuto sul forum,
Per i lavoratori autonomi, in caso di mancanza della certificazione dei compensi percepiti, esistono diversi strumenti, secondo la disciplina di cui all'articolo 7-bis del Dpr 600/73, per documentare in altro modo che il committente ha operato la ritenuta.
La risoluzione ministeriale del 31 ottobre 1977, n. 8/1034 ha ritenuto plausibile allegare, la ?lettera di accompagnamento? con cui viene corrisposto il compenso, sempre che siano indicati tutti gli elementi previsti dall'articolo 7-bis del Dpr 600/73.
Oltre a tale lettera di accompagnamento (che spesso nella realtà non esiste), in dottrina (e non solo) viene dibattuto se possano essere allegate tutte le fatture emesse dallo stesso contribuente, regolarmente quietanzate, dalle cui risulti che la ritenuta è stata operata, poiché lo stesso professionista deve detrarre dal compenso l'importo della ritenuta, con evidenza nelle fatture.
In merito, la sentenza del 4 maggio 2001 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 21, ha affermato che nel caso il sostituto d'imposta non abbia rilasciato la prevista certificazione prevista dall'articolo 7-bis del Dpr 600/73, chi percepisce le somme assoggettate a ritenuta d?acconto può portare in detrazione le ritenute subite nella propria dichiarazione dei redditi, allorquando sia in grado di fornire la prova delle stesse: nel tuo caso tale la prova potrebbe consistere nella produzione della ricevuta delle somme percepite e nella copia di una lettera di diffida ad emettere immediatamente la citata dichiarazione prevista per legge (il termine per il rilascio è il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi).Quindi sicuramente una lettera di diffida ed eventualmente una bella telefonata al 117 (il 113 della Guardia di Finanza), sempre tenendo in considerazione che denunciare la cosa alle autorità è sicuramente giusto e doveroso, ma può esporre a detrimento la tua immagine sul mercato.
Personalmente ti dico che anche il mio studio consiglia, a titolo prudenziale, ai clienti di non detrarre le ritenute per cui non è prodotta la certificazione, facendo presente quanto sopra scritto. Saranno poi loro a prendere la decisione finale sul da farsi purtroppo assumendosene il rischio.
Ciao,
Paolo.
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grazie i2m4y per la risposta "preziosa". Ne terrò conto per i prossimi clienti!!!
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Ciao a tutti e grazie da subito per l'attenzione...
Io sono nella stessa situazione di Natale: sono libero professionista assoggettato a ritenuta d'acconto. Nel corso del 2007 ho emesso molte fatture a clienti che per un motivo o per l'altro (!!!) non mi spediscono le certificazioni.
Non ho capito molto bene come devo fare in questo caso...Nel caso io voglia detrarre dalla mia dichiarazione dei redditi anche le ritenute non certificate come devo fare?
(Io ho emesso fatture nelle quali era evidenziato che la ritenuta era stata sottratta e che andava pagata.)E poi se io detraggo anche le ritenute non certificate, quali rischi corro?
E' meglio che mando delle lettere ai clienti che non hanno pagato la ritenuta?Grazie mille per l'aiuto!!!
@i2m4y said:
Ciao Natale e benvenuto sul forum,
Per i lavoratori autonomi, in caso di mancanza della certificazione dei compensi percepiti, esistono diversi strumenti, secondo la disciplina di cui all'articolo 7-bis del Dpr 600/73, per documentare in altro modo che il committente ha operato la ritenuta.
La risoluzione ministeriale del 31 ottobre 1977, n. 8/1034 ha ritenuto plausibile allegare, la ?lettera di accompagnamento? con cui viene corrisposto il compenso, sempre che siano indicati tutti gli elementi previsti dall'articolo 7-bis del Dpr 600/73.
Oltre a tale lettera di accompagnamento (che spesso nella realtà non esiste), in dottrina (e non solo) viene dibattuto se possano essere allegate tutte le fatture emesse dallo stesso contribuente, regolarmente quietanzate, dalle cui risulti che la ritenuta è stata operata, poiché lo stesso professionista deve detrarre dal compenso l'importo della ritenuta, con evidenza nelle fatture.
In merito, la sentenza del 4 maggio 2001 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione 21, ha affermato che nel caso il sostituto d'imposta non abbia rilasciato la prevista certificazione prevista dall'articolo 7-bis del Dpr 600/73, chi percepisce le somme assoggettate a ritenuta d?acconto può portare in detrazione le ritenute subite nella propria dichiarazione dei redditi, allorquando sia in grado di fornire la prova delle stesse: nel tuo caso tale la prova potrebbe consistere nella produzione della ricevuta delle somme percepite e nella copia di una lettera di diffida ad emettere immediatamente la citata dichiarazione prevista per legge (il termine per il rilascio è il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione dei compensi).Quindi sicuramente una lettera di diffida ed eventualmente una bella telefonata al 117 (il 113 della Guardia di Finanza), sempre tenendo in considerazione che denunciare la cosa alle autorità è sicuramente giusto e doveroso, ma può esporre a detrimento la tua immagine sul mercato.
Personalmente ti dico che anche il mio studio consiglia, a titolo prudenziale, ai clienti di non detrarre le ritenute per cui non è prodotta la certificazione, facendo presente quanto sopra scritto. Saranno poi loro a prendere la decisione finale sul da farsi purtroppo assumendosene il rischio.
Ciao,
Paolo.
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Mi sembra di aver letto ultimamente (non ricordo la fonte) che l'ADE non riconoscerà le ritenute che non siano certificate dal sostituto.
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@fedclaud said:
Mi sembra di aver letto ultimamente (non ricordo la fonte) che l'ADE non riconoscerà le ritenute che non siano certificate dal sostituto.
PAZZESCO!!! Io detraggo dalle fatture una somma che poi dovrò pagare ancora!? Cos è il 3X2 anzi il 2X1?
:bho:
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In effetti mi sembra tutto nasca da una interpretazione restrittiva di una sentenza della Cassazione del 2006, in cui veniva negata la possibilità di detrarre le ritenute subite da un professionista ma che il sostituto non aveva versato e certificato.
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@i2m4y said:
il mio studio consiglia, a titolo prudenziale, ai clienti di non detrarre le ritenute per cui non è prodotta la certificazione, facendo presente quanto sopra scritto. Saranno poi loro a prendere la decisione finale sul da farsi purtroppo assumendosene il rischio.
Quello che non mi è proprio chiaro è:
Quale rischio corro se detraggo le ritenute d'acconto non certificate?
Esiste qualche metodo per tutelarmi in futuro per casi del genere?
Secondo la procedura "corretta" io devo pagare in dichiarazione dei redditi le ritenute che non mi sono state pagate?Grazie
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@decallegaris said:
Quello che non mi è proprio chiaro è:
Quale rischio corro se detraggo le ritenute d'acconto non certificate?
Esiste qualche metodo per tutelarmi in futuro per casi del genere?
Secondo la procedura "corretta" io devo pagare in dichiarazione dei redditi le ritenute che non mi sono state pagate?Grazie
Sarebbe cosa giusta e prudenziale farsi firmare e rilasciare già al momento dell'incasso la certificazione delle ritenute subite.
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@fedclaud said:
Sarebbe cosa giusta e prudenziale farsi firmare e rilasciare già al momento dell'incasso la certificazione delle ritenute subite.
Cioè che mi pagassero subito la ritenuta d'acconto e mi dessero anche già la certificazione? O basta un foglio simile alla certificazione firmato da loro dove viene riportato l'importo della ritenuta e una cosa tipo "mi impegno a versare entro il 16 .. la ritenuta di ?. ..."
E poi scusa se insisto... ma quale rischio corro se le detraggo (quelle non pagate?)
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@decallegaris said:
Cioè che mi pagassero subito la ritenuta d'acconto e mi dessero anche già la certificazione? O basta un foglio simile alla certificazione firmato da loro dove viene riportato l'importo della ritenuta e una cosa tipo "mi impegno a versare entro il 16 .. la ritenuta di ?. ..."
E poi scusa se insisto... ma quale rischio corro se le detraggo (quelle non pagate?)
In caso di controllo, l'Ade sulla base delle sue posizioni in mancanza di certificazione, non riconoscerà quelle ritenute. Subirai così una doppia imposizione con possibilità di contenzioso. In tali casi, se non accettano altre prove delle ritenute subite se non la certificazione, si potrebbe richiedere di verificare il 770 del sostituto di imposta.