• Super User

    SCAMBIO BANNER: profilo IVA

    SCAMBIO BANNERS: UNA POSSIBILE EMERGENZA IVA???

    Il mio lavoro si base fondamentalmente sul continuo studio ed aggiornamento. Tre giorni or sono mi è capitato di imbattermi in un pesante libro di 2500 pagine che aveva quale argomento l?IVA (Guida all?IVA, Giuseppe Franco, ed. Giuffrè, anno 2004). Orbene, nella lettura, ho trovato degno di segnalazione un intervento in merito al profilo IVA dello scambio banners sul web.

    Vi riassumo con parole più semplici rispetto al testo originario.

    Soggetti coinvolti:

    A = proprietario del sito web A
    B = proprietario del sito web B

    Tipologia contrattuale:

    A = mette a disposizione B uno spazio sul sito A per ospitare lo striscione pubblicitario del sito B
    Contropartita:
    B = mette a disposizione A uno spazio sul sito B per ospitare lo striscione pubblicitario del sito A

    Questa fattispecie contrattuale (pubblicitaria o di sponsorizzazione) si sostanzia in una cosiddetto contratto a prestazioni corrispettive di carattere permutativo.
    Cosa vuol dire questo? Che a fronte di un obbligo di fare (mettere a disposizione una parte del proprio sito) il corrispettivo non sarà denaro, ma un altro obbligo di fare (mettere a disposizione una parte di un altro sito).

    L?art. 11 del DPR 633/72 dispone che le tali operazioni (obblighi di fare), poiché effettuate quali corrispettivi di altre prestazioni di servizi, sono soggette ad IVA autonomamente rispetto a quelle in corrispondenza delle quali sono attuate.

    Dunque da ciò discende che le due operazioni contenute nel negozio giuridico di ?scambio banners? saranno assoggettate ad IVA autonomamente e la base imponibile di ciascuna operazione sarà data dal ?valore normale? della prestazione (artt. 13 e 14 del DPR 633/72).

    Dunque esisteranno 2 fatture distinte (da A a B e da B ad A).

    Il momento impositivo sarà quello in cui si verificherà l?adempimento dell?obbligazione (inserimento del banner) (ris. Min. 361107 del 24 luglio 1986)

    Ora, personalmente condivido il costrutto teorico sopra descritto e lo reputo aderente al caso concreto, resta da domandarsi se ciò accada sempre, o meglio per tutti i soggetti.

    Sicuramente se l?operazione vede soggetti titolari di partita IVA.
    Forse però chi lo dovesse fare una volta, in modo episodico, e per un breve periodo non sarebbe tenuto a farlo, non avendo attività abituale e professionale e quindi non essendo obbligato ad avere la partita IVA.

    Mi chiedo: lo scambio link quale differenze ha con lo scambio banner?!?!?

    A voi i commenti.

    Paolo.


  • Moderatore

    Adesso capisco perchè le aziende non investono in Italia 😄

    E capisco pure perchè se ne vanno nei paradisi fiscali 😄 😄


  • Super User

    Ciao Paolino.

    Purtroppo è una direttiva comunitaria a definire le regole generali dell'IVA.
    Quindi non è solo un problema italiano, ma europeo.

    Paolo.


  • Super User

    la vera domanda è:
    qual'è il valore normale? come valutarlo?

    :bho:


  • Super User

    secondo quanto scritto sopra c'è quindi l'obbligo di emettere fattura per ogni link corrisposto presente sul sito.

    praticamente un macello assurdo. :mmm: :mmm: :mmm:


  • Super User

    In effetti condivido il punto di vista del collega spiderpanoz.

    Vediamo un po'.... proviamo a riportare quanto la legge dice in merito al "valore normale".

    Art. 14, D.P.R. 633/72 (IVA):

    ....
    "Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o
    corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di
    commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata effettuata
    l'operazione o nel tempo e nel luogo piu' prossimi.
    Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto
    possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i
    servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini della camera di
    commercio piu' vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa."

    A mio giudizio dovrebbe essere il prezzo che si utilizzerebbe per vendere uno spazio banner NON reciproco. Dunque almeno dipendente dai "listini prezzi" dei singoli siti web.

    Vediamo se gli altri forummisti hanno idee in merito.

    Avanti ragazzi....

    Paolo.


  • Super User

    Chiudevo un mio precedente post di questo topic chiedendomi se anche lo scambio link fosse da considerare quale "scambio di pubblicità".

    Ebbene leggendo ho trovato che già un'Autorità nazionale li ha riconosciuti quali mezzi pubblicitari.. che prima o poi lo faccia anche l'autorità fiscale?!?!?!?

    http://www.newlaw.it/pubblicita_link.htm (fonte: www.newlaw.it)

    Ciao

    Paolo


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Chiudevo un mio precedente post di questo topic chiedendomi se anche lo scambio link fosse da considerare quale "scambio di pubblicità".

    Ebbene leggendo ho trovato che già un'Autorità nazionale li ha riconosciuti quali mezzi pubblicitari.. che prima o poi lo faccia anche l'autorità fiscale?!?!?!?

    http://www.newlaw.it/pubblicita_link.htm (fonte: www.newlaw.it)

    Ciao

    Paolo

    carissimo Paolo, interesante l'argomento proposto!

    Una domanda: tu parli di un contratto vero e proprio tra le due parti mi par di capire, giusto?

    Personalmente Ipotizzo questo:
    forse in caso di contratto interviene un vero obbligo , che puo' essere paragonato a una prestazione lavorativa che viene ricompensata con un 'altra prestazione a nostro favore (e qui l'iva ci andrebbe), ma in caso di uno scambio banner "amichevole", senza obblighi formali di nessun tipo ,il tutto si puo considerare uno scambio di favori piu' che una prestazione reciproca.
    Lo stesso dicasi per lo scambio di link , che penso si possa considerare esattamente allo stesso modo del banner, essendo anche il banner un link, ed essendo spesso anche il link fatto pagare!!!

    che ne pensi?

    ps: concordo in pieno a riguardo del valore normale dello scambio banner.
    E' chiaro che tale valore corrisponderebbe all'importo che faremmo pagare a un cliente in caso di normale sponsorizzazione tramite banner.

    un salutone....

    :ciauz:


  • Super User

    Ciao Martic,

    si logicamente se lo scambio è effettuato tra controparti commerciali (o professionali) l'iva ci va da entrambe le parti senza ombra di dubbio. Per quanto riguarda l'"amichevolezza" diciamo che non è recepita dal legislatore fiscale.
    Il legislatore guarda solo alla professionalità ed all'abitualità (artt. 4 e 5 DPR 633/72) quindi è qui che bisogna verificare il caso concreto.
    Lo svolgere in maniera continuativa e per lunghi periodi lo scambio di link potrebbe e ripeto potrebbe essere visto da un verificatore quale attività abituale e quindi essere presupposto sufficiente per l'imposta (IVA).
    Il contratto potrebbe essere anche verbale e quindi non del tutto influente sul presupposto iva, che si rivolge al sorgere del presupposto impositivo (nel caso: al momento di inserimento dei link).
    Il non obbligo verrebbe superato dalla realizzazione dello scambio, cioè se da un lato non mi obbligo dall'altro poi lo inserisco nel mio sito anche se non vi è obbligo...

    L'applicazione degli obblighi iva all'internet è materia quanto mai giovane e priva di accurati e frequenti controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria... solo col passare del tempo e magari con interpretazioni ufficiali e/o giurisprudenza troveremo il giusto modus operandi.

    Ciao

    Paolo.