• User Attivo

    quanto costa più o meno :mmm: :mmm:


  • Super User

    Quanto costa cosa???


  • User Attivo

    @i2m4y said:

    Vogliamo provare noi del forum a proporre una "istanza di interpello" all'Agenzia delle Entrate ????

    Costa, non è gratis, ma finalmente avremo la loro opinione ufficiale.

    Paolo

    questo :ciauz:


  • Super User

    La parcella del Commercialista (da 300 a 500 euro) + i bolli.

    PS il commercialista logicamente non devo per forza essere io.

    PPS la richiesta non può che provenire da un contribuente, di cui quindi si deve spendere il nome. La risposta sarà esclusivamente applicabile da tale contribuente, ma come accade sempre, la risposta traccerà la linea di tendenza dei livelli più alti dell'amministrazione finanziaria sul tema trattato.

    :ciauz:


  • User Attivo

    COMUNICAZIONE UFFICIALE DI GOOGLE

    Google rimborsa l'iva.
    ecco come procedere:

    esmepio

    • i vostri guadagni mensili sono di 100?
    • fare la fattura di 100? + 20% iva quindi tot. 120?
    • spedire la fattura a google in dollari
    • google rimborsa i 20?

    *Gentile Stefano,

    La ringraziamo per l'immensa pazienza dimostrata. Il dipartimento
    competente ci ha fornito la risposta al suo quesito: le confermiamo che
    quanto riportato nella sua prima email è corretto, e cioè nella fattura da
    inviare a Google dovrà inserire 100 USD + 20% IVA, supponendo che
    l'ammontare del pagamento sia pari a 100 USD.

    Il totale della fattura sarà 120 USD, e Google le rimborserà 20 USD. Le
    raccomandiamo di prestare particolare attenzione nella compilazione della
    fattura stessa. Per praticità riportiamo di seguito la lista delle
    informazioni necessarie:

    • Data di emissione
    • Numero fattura
    • Partita IVA del publisher
    • Partita IVA di Google (EU372000041)
    • Nome e indirizzo del beneficiario come riportati nel suo account AdSense
    • Nome completo e indirizzo di Google (come indicati di seguito)
    • Una descrizione dei servizi forniti dal publisher AdSense (come ad
      esempio "fornitura a Google di spazio pubblicitario sul sito Web per la
      pubblicazione di annunci)
    • Data pagamento (questo è il periodo di tempo i cui i rendimenti sono
      stati generati, o la data di emissione del pagamento)
    • Importo tassabile (ammontare del pagamento)
    • Percentuale (%) di IVA applicata (questa è la percentuale di IVA
      applicata in base al paese indicato nel suo account AdSense)
    • Importo IVA (l'esatto ammontare in dollari come determinato dalla % IVA)

    Dopo aver inserito le informazioni richieste, potrà inviare la sua fattura
    al seguente indirizzo:

    Google Inc.
    AdSense VAT
    PO Box 2050
    Mountain View CA 94042

    Dopo aver ricevuto la sua fattura completa e accurata per il rimborso IVA,
    procederemo all'emissione del pagamento all'indirizzo indicato nel suo
    account AdSense.


  • Super User

    PERFETTO!!!!

    Ora dunque sappiamo che emetteremo fattura e nessuno ci rimetterà l'iva.

    Per maggior precisione sui dati obbligatori da riportare in fattura riporto di seguito anche l'art. 21 del DPR 633/71 (che appunto definisce i dati obbligatori della fattura).

    A questo punto salvo novità eclatanti, direi conclusa l'indagine sul profilo IVA di Adsense.

    1. Pubblicità
    2. Imponibile ad IVA in Italia se il prestatore del servizio è Italiano per un sito visibile in Italia
    3. si emette fattura con IVA
    4. Google paga imponibile ed IVA

    Grazie Stealth per la tenacia con cui hai chiesto lumi a Google!!!

    Paolo

    Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633 - art. 21
    Titolo del provvedimento:
    Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
    Titolo del documento:
    Fatturazione delle operazioni.
    Testo: in vigore dal 29/02/2004
    modificato da: DLG del 20/02/2004 n. 52 art. 1

    1. Per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione
    del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di
    nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilita',
    assicura che la stessa sia emessa dal cessionario o dal committente, ovvero,
    per suo conto, da un terzo. L'emissione della fattura, cartacea o
    elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il
    quale non esiste alcun strumento giuridico che disciplini la reciproca
    assistenza e' consentita a condizione che ne sia data preventiva
    comunicazione all'amministrazione finanziaria e purche' il soggetto passivo
    nazionale abbia iniziato l'attivita' da almeno cinque anni e nei suoi
    confronti non siano stati notificati, nei cinque anni precedenti, atti
    impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di
    imposta sul valore aggiunto. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
    delle entrate sono determinate le modalita', i contenuti e le procedure
    telematiche della comunicazione. La fattura si ha per emessa all'atto della
    sua consegna o spedizione all'altra parte ovvero all'atto della sua
    trasmissione per via elettronica.
    2. La fattura e' datata e numerata in ordine progressivo per anno solare e
    contiene le seguenti indicazioni:
    a) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei
    soggetti fra cui e' effettuata l'operazione, del rappresentante fiscale
    nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti
    e, relativamente al cedente o prestatore, numero di partita IVA. Se non si
    tratta di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in luogo della
    ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome;
    b) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei servizi formanti oggetto
    dell'operazione;
    c) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della
    base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di
    sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2;
    d) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o
    abbuono;
    e) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento
    al centesimo di euro;
    f) numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del
    servizio qualora sia debitore dell'imposta in luogo del cedente o del
    prestatore, con l'indicazione della relativa norma;
    g) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e
    numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se
    trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui
    all'art. 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
    h) annotazione che la stessa e' compilata dal cliente ovvero, per conto
    del cedente o prestatore, da un terzo.
    3. Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce la fattura comprendono
    beni o servizi soggetti all'imposta con aliquote diverse, gli elementi e i
    dati di cui al comma 2, lettere b), c) ed e), devono essere indicati
    distintamente secondo l'aliquota applicabile. Per le operazioni effettuate
    nello stesso giorno nei confronti di un medesimo destinatario puo' essere
    emessa una sola fattura. In caso di piu' fatture trasmesse in unico lotto,
    per via elettronica, allo stesso destinatario da parte di un unico fornitore
    o prestatore, le indicazioni comuni alle diverse fatture possono essere
    inserite una sola volta, purche' per ogni fattura sia accessibile la
    totalita' delle informazioni. La trasmissione per via elettronica della
    fattura, non contenente macroistruzioni ne' codice eseguibile, e' consentita
    previo accordo con il destinatario. L'attestazione della data,
    l'autenticita' dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura
    elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su
    ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della
    firma elettronica qualificata dell'emittente o mediante sistemi EDI di
    trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di
    autenticita' e integrita'. Le fatture in lingua stranieradevono essere
    tradotte in lingua nazionale a richiesta dell'amministrazione finanziaria e
    gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta purche' l'imposta
    sia indicata in euro.
    4. La fattura e' emessa al momento di effettuazione dell'operazione
    determinata a norma dell'art. 6. La fattura in formato cartaceo e' compilata
    in duplice esemplare di cui uno e' consegnato o spedito all'altra parte. Per
    le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di
    trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali
    e' effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con
    decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, la fattura
    e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o
    spedizione e contiene anche l'indicazione della data e del numero dei
    documenti stessi. In tale caso, puo' essere emessa una sola fattura per le
    cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. In
    deroga a quanto disposto nel terzo periodo la fattura puo' essere emessa
    entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni
    limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il
    tramite del proprio cedente.
    5. Nelle ipotesi di cui all'art. 17, terzo comma, il cessionario o il
    committente deve emettere la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma
    restando la sua responsabilita', assicurarsi che la stessa sia emessa, per
    suo conto, da un terzo.
    6. La fattura deve essere emessa anche per le cessioni relative a beni in
    transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette
    all'imposta a norma dell'art. 7, secondo comma, nonche' per le operazioni
    non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, per le
    operazioni esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n. 6), per
    le operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23
    febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
    1995, n. 85, nonche' dall'art. 74-ter per le operazioni effettuate dalle
    agenzie di viaggio e turismo. In questi casi la fattura, in luogo
    dell'indicazione dell'ammontare dell'imposta, reca l'annotazione che si
    tratta rispettivamente di operazione non soggetta, non imponibile, esente
    ovvero assoggettata al regime del margine, con l'indicazione della relativa
    norma.
    7. Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, ovvero se nella
    fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relativi sono indicate
    in misura superiore a quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero
    ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
    8. Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti adempimenti e
    formalita' non possono formare oggetto di addebito a qualsiasi titolo.


  • User Attivo

    sarebbe bene se Giorgio scrivesse un piccolo vademecum a riguardo (basta anche unamezza paginetta).
    a questo punto impostare la pagina in una sezione del suo sito e posizionarla al meglio.

    cosa ne dite?


  • Super User

    Ho intenzione di scrivere un topic riassuntivo, postarlo a parte da questo e poi se Giorgio vorrà lo pubblicherà dove vuole.

    Paolo


  • User

    Mi sorge una domanda? perché google dovrebbe rimborsare l?IVA non pagata dalle società Italiane ?

    Se un?azienda della comunità europea fa pubblicità con Adwords e non risiede in Irlanda non paga IVA.

    L?azienda (residente al di fuori dell?Irlanda) dovrà autocertificare l?iva nella fattura emessa da Google Ireland Ltd e poi emettere un?autofattura per azzerare l?iva ... infatti nei pagamenti di Adwords non c?è iva da scaricare in quanto non viene pagata.

    Riporto una parte delle FAQ di ADwords a riguardo

    Se utilizzate AdWords di Google a fini commerciali, e il vostro indirizzo commerciale si trova nell'Unione Europea, ma al di fuori dell'Irlanda, potete autocertificare gli addebiti IVA con l'aliquota vigente nel Paese in cui si trova il vostro indirizzo commerciale. Google non aggiungerà l'IVA alle spese dell'inserzionista qualora questi dichiari che utilizza AdWords di Google per fini commerciali e che il proprio indirizzo commerciale si trova in area UE, ma al di fuori dell'Irlanda.


  • Super User

    Ciao Waitec,

    Non entro nel merito della correttezza dell'impostazione indicate per Adwords, ma mi limito a segnalare che:

    • l'integrazione della fattura con iva ex art. 46 DL 331/93 con doppia registrazione (acquisti-vendite);
    • l'autofatturazione ex art. 17 DPR 633/72 con doppia registrazione (acquisti-vendite);

    equivalgono entrambe al pagamento dell'IVA da parte dell'azienda Italiana (meccanismo c.d. di reverse-charge) che la applica e versa secondo le propire regole interne e successivamente la detrae, non rimanendone dunque incisa (esattamente come un acquisto in Italia).

    Che poi sotto il profilo meramente finanziario possa esservi una compensazione senza esborso di denaro è un'altra questione, ma l'IVA è pagata.

    Paolo


  • User

    Lo so che è solo un qualcosa che si fa ai fini legali, però in pratica l?iva non viene pagata materialmente.

    Se quindi Google irlanda mi fa la fattura di 100 dollari io alla fattura aggiungerò l?iva al 20% quindi 120 dollari poi farò l?autofattura ecc.

    Google in pratica non riceverà mai l?iva da parte del cliente che si trova al di fuori dell?Irlanda, di conseguenza chi offre il servizio tramite adsense riceverà i soldi senza iva, nella somma dei parametri non si sta evadendo niente non versando l?iva dei soldi ricevuti da Adsense.

    Il problema è che molte di queste cose devono trovare ancora una regolamentazione appropriata con la legislazione vigente in Italia e molta gente non sa esattamente come comportarsi.

    Poi c?è un altro punto, chi usa Adwords è cliente di un?azienda residente nella comunità europea, chi usa Adsense ha come cliente google con residenza in America non le aziende italiane, noi diamo un servizio a Google Inc e lui decide cosa fare di quello spazio, se ci mettesse solo pubblicità giapponenese francese, inglese o altro noi non fatturiamo a quegli inserzionisti ma sempre a Google INC quindi bisogna regolamentare le fatture come se si avesse a che fare con un?azienda residente in America.

    Appunto per ovviare ad eventuali problemi legati alla tassazione dei paesi con ADsense google Adwords ha specificato il fatto dell?autocertificazione dell?iva


  • Super User

    Non confondiamo Adwords (dove siete voi i clienti) ed Adsense (dove siete voi i fornitori).

    Per Adsense abbiamo assodato, in modo pressochè sicuro (salvo interventi del Ministero di altra opinione, che comunque dubito), che si tratta di pubblicità su suolo italiano se la società proprietaria del sito è italiana ed il sito è visibile in Italia. Dunque sarà normalmente imponibile ad iva (che incasseremo e verseremo).
    Il requisito di territorialità ai fini iva della pubblicità è la localizzazzione dell'annuncio in Italia, reso da soggetto italiano, a nulla conta il resto.
    In particolare non interessa minimamente che GG, i suoi server o gli inserzionisti di GG, od i loro server siano stranieri (Ue od ExtraUE), resta sempre imponibile normalmente ad IVA.

    Si potrebbe forse discutere se i quadrati di Adsense di siti italiani di società italiane riportassero pubblicità in mozambichese antico, ma al di là della residualità dell'ipotesi, a mio giudizio resterebbe un servizio pubblicitario su suolo italiano (rivolto ai soli due cittadini che conoscono quella lingua) e quindi imponibile normalmente ad iva.

    Per Adwords siete voi i clienti e il discorso è del tutto diverso.

    Se vogliamo parlare di Adwords facciamo in un topic nuovo e non sporchiamo questo per favore, perchè è già di per se complicato da leggere.

    Paolo.


  • User

    Le prestazioni pubblicitarie rientrare nell?articolo della legge Iva (dpr 633/72), dell'art. 7 quarto comma lettere d) ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972.

    va emessa fattura con IVA se si verificano contemporaneamente queste due condizioni:

    a) Il committente deve avere domicilio, residenza o stabile organizzazione in Italia.
    b) L?utilizzo del servizio deve avvenire in Italia o in un Paese Europeo.

    Se una di queste due condizioni non è presente , non si emette fattura con Iva, ma fuori campo Iva, per "mancanza del requisito di territorialita'".

    Anche se sul sito si dovessero avere inserzionisti Italiani (utilizzatori finali del servizio), il committente diretto è Google e quindi non sussiste una delle due condizioni

    Anche nel caso il cui il COMMITTENTE è ITALIANO (o con una sede in Italia, come nel caso di una multinazionale) potremmo rientrare nel caso di fatture esente IVA :

    1. Si emette fattura CON Iva se l?uso avviene in un Paese della Comunità

    2. Si emette fattura SENZA Iva se l?uso avviene in un Paese fuori dalla Comunità

    Se Il COMMITTENTE è di uno dei PAESI della Comunità, ai sensi dell?art. 7, comma 4 lettera E, dpr 633/72, le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario (il committente) non è soggetto passivo dell?imposta nello Stato in cui è residente. In pratica, se e' un privato.

    Così:

    1. Se è un soggetto privato, va emessa fattura CON Iva, ex art 21 dpr 633/72.

    2. Se è un soggetto impresa, va emessa ricevuta SENZA applicazione Iva, ai sensi dell?art. 7, comma 4 lettera E, dpr 633/72

    Nel caso si dovesse fatturare a Google con sede in Irlanda è un soggetto impresa e non privato quindi esente iva.

    Infine

    Se il COMMITTENTE utilizzatore è extra UE (ad esempio, Stati Uniti), la ricevuta è sempre fuori campo IVA.

    Il committente utilizzatore è Google INC, lui gestisce gli spazi e decide chi mettere. Nel caso l?utilizzo del servizio finale avvenisse in Italia il committente non è comunque un?azienda con sede in Italia e si rientra quindi sempre nel dpr 633/72.

    Per quanto riguarda il possibile rimborso di eventuali fatture emesse con I.V.A. da parte di Google ci crederò solo quando lo farà, una e-mail da parte della sede Italiana di google non mi basta 🙂

    Fino ad allora continuerò ad applicare l'art. 7 quarto comma lettere d) ed e) del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto delle fatture per servizi pubblicitari non relative a Adsense ma analoghe non mi sono state contestate dell?ufficio delle entrate in seguito a una verifica.


  • User Attivo

    il fattore della contestazione è da prenderecon le pinze.
    Nemmeno la mia azienda ha avuto segnalazioni da parte del Ministero, ma sicurazmente gli ordini di controllo della divisione appropriata ha notato l'aumento di fatture Vs Google.

    In un futuro dovremmo forse avere qualche delucidazione dal Ministero.


  • Super User

    @AG said:

    ....

    Ciò chiarito, ai fini ora della applicabilità del principio di territorialità sancito dall'art. 7 del D.P.R. n. 633/1972, la regola da considerare è quella del luogo di utilizzo delle prestazioni, posto che le stesse sono rese da soggetto italiano a soggetto extracomunitario (art. 7, comma 4, lett. d ed f del D.P.R. n. 633/1972).
    Concretamente, quindi, occorrerà individuare il luogo in cui si svolge la più ampia attività pubblicitaria cui risultano connessi i servizi in questione.?
    Considerato, quindi, che le prestazioni promozionali/pubblicitarie cui afferisce il supporto web fornito al committente (Google) si svilupperanno in Italia, i servizi risulteranno imponibili ai fini Iva, secondo quanto stabilito dal citato art. 7, comma 4, lett. d) ed f) del D.P.R. n. 633/1972.?

    ....

    Saluti. AG

    Visto che c'è chi la pensa in maniera assolutamente diversa ho reputato opportuno riportare una parte di un post non mio, ma di un altro professionista fiscale (il post integrale è alla pagina 3 di questo topic) che spiega e sottolinea doverosamente che per i servizi pubblicitari resi a committente extracomunitario (come Google) il solo ed unico criterio che regola l'imponibilità è:

    il luogo ove tale servizio pubblicitario è utilizzato

    Poichè tale luogo è l'Italia (annunci in italiano per siti web visibili in Italia) e con ogni probabilità non è possibile oggettivamente ripartire la parte di visualizzazioni/click italiani da quelli fuori Italia, tutto il corrispettivo sarà ordinariamente imponibile in Italia e mai fuori campo, non imponibile od esente da IVA.

    In ogni caso basterà una attenta lettura della Risoluzione del Ministero del 15.12.1990 prot. 470170 (da me riportata nelle prime pagine di questo topic) per giungere alla medesima conclusione.

    Oppure, più semplicemente, esaminare per estratto la lettera f) del comma 4) del art. 7 del D.p.r. 633/72 (e non solo le lettere d) ed e)) che recita:

    **"le operazioni di cui alla lettera d) [tra cui le prestazioni pubblicitarie n.d.r.] .......
    .... rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea
    [come Google AdSense n.d.r.] *.....
    .... si considerano effettuate nel territorio dello Stato *[Italia n.d.r.] *quando sono ivi utilizzate;.... ***

    Paolo.


  • Super User

  • User

    Sono stato impegnato parecchio in questi giorni e non passavo sul forum da un po? 🙂

    Non c?è bisogno di fare nessuna richiesta al fisco per sapere se versare l?iva o no in quanto esistono già numerosi casi relativi all?ambito pubblicitario.

    In pratica AdSense rientra nella tipologia seguente (sempre che abbiate un sito in lingua italiana, altrimenti non si pone il problema)

    Prestatore del servizio: Residente in Italia
    Committente: Residente in Paese Cee (Google Ireland)
    Luogo di utilizzo: Italia, Cee e extra-Cee

    In questo caso non si applica iva

    Riporto uno stralcio di un articolo di FiscoOggi

    Il punto controverso, dunque, è se ai fini della determinazione del luogo di tassazione si debba considerare il destinatario finale o quello intermedio a cui viene fatturata la prestazione pubblicitaria. La sentenza in commento (cfr. sentenza 5/6/2003, causa C-438/01, Flanders Expo) propende per tale ultima soluzione essendo superfluo "verificare se l'utente pubblicitario, che è il destinatario finale delle prestazioni, sia anch'esso un soggetto passivo che faccia entrare il costo delle dette prestazioni nel prezzo di beni ceduti o di servizi da esso forniti".


  • Super User

    @Waitec said:

    In pratica AdSense rientra nella tipologia seguente (sempre che abbiate un sito in lingua italiana, altrimenti non si pone il problema)

    Prestatore del servizio: Residente in Italia
    Committente: Residente in Paese Cee (Google Ireland)
    Luogo di utilizzo: Italia, Cee e extra-Cee

    In questo caso non si applica iva

    Ma scusa, io non uso Adsense, ma altri forummisti (anche dopo comunicazione di Google Italia apposita sul tema) mi hanno detto che il committente è:

    Per Adsense: Google USA e non Ireland

    (per la precisione
    Google Inc.
    AdSense VAT
    PO Box 2050
    Mountain View CA 94042)

    Anche da una visita testè compiuta nel sito di Adsense, vedendo il contratto, peraltro in Inglese, mi sono accorto che è chiaramente espresso che la controparte è Google Inc. (USA) ed infatti il contratto e le eventuali dispute sullo stesso sono da regolarsi con le regole della California.
    Lostesso fatto che gli assegni Google Adsense siano in dollari deporrebbe in questo senso.

    E quindi non Google Ireland (che è il fornitore invece di Adwords), ma Google USA sarebbe il committente e quindi ai sensi dell'art. 7, c.4, lett. F) Dpr 633/72 l'ospitare i quadrati Adsense per conto di questo committente Extra-UE è assolutamente imponibile ad Iva in Italia (per luogo di utilizzo Italia).

    A te invece risulta che sia per Adword che per Adsense ci si debba riferire a Google Ireland ????? Se si mi posti il link di dove trai questa conclusione su Google Adsense? Così facciamo chiarezza una volta per tutte.

    Paolo


  • User

    Si, però Google Irlenad è l?intermediario finale prima di arrivare all?azienda cliente italiana

    In pratica chi usa Adsense viene pagato da Google con sede in America, poi la gestione degli spazi passa (sempre che si espongano annunci Italiani o nella comunità europea) a Google con sede in Irlanda e infine si arriva all?utilizzatore finale in Italia.

    Poi i pagamenti di chi usa Adsense arrivano dalla Citibank di Londra


  • User Attivo

    Allora,
    Google Ireland
    e
    Google UK London

    sono le sedi dove viene svolta parte della contabilità di Google Inc; possiamo definirli dipartimenti amministrativi e contabili in area CEE.

    La loro banca d'appoggio è la famosa CiTIBANK

    il capo principale è Google Inc.

    l'iva deve essere aggiunta.