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Un consiglio, poi faccia come crede:
- si registri nuovamente nel Forum (se ancora possibile) con un nuovo nickname (magari simile al precedente);
- porga ufficialmente le sue scuse creando una nuova discussione, adducendo che tali esternazioni sono scaturite nei loro riguardi in un momento di rabbia, e comunque non giustificate;
- scriva una raccomandata a.r., dove si scuserà ulteriormente adducendo i motivi predetti.
Questo dovrebbe calmare le "acque", semprechè non sia già stata presentata denuncia-querela nei suoi confronti per diffamazione.
Le ricordo che per essere ammessi al "patrocinio a spese dello Stato" in ambito penale, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile non superiore a euro 10.628,16 (rilevabile dall'ultima dichiarazione), ed elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Diffamazione, delitto previsto dall'art. 595 del C.P.:
« Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»
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@Web Designer said:
Un consiglio, poi faccia come crede:
- si registri nuovamente nel Forum (se ancora possibile) con un nuovo nickname (magari simile al precedente);
- porga ufficialmente le sue scuse creando una nuova discussione, adducendo che tali esternazioni sono scaturite nei loro riguardi in un momento di rabbia, e comunque non giustificate;
- scriva una raccomandata a.r., dove si scuserà ulteriormente adducendo i motivi predetti.
Questo dovrebbe calmare le "acque", semprechè non sia già stata presentata denuncia-querela nei suoi confronti per diffamazione.
Grazie molte per il prezioso suggerimento, faccio subito come mi ha suggerito, sperando di essere ancora in tempo e che basti a non procedere penalmente nei miei confronti.
Grazie ancora, vi terrò aggiornati!!!
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Quanto meno declini a "loro" le sue generalità, al fine di poter "bypassare" (almeno si spera) eventuali notifiche future presso l'azienda dove lei lavora, in quanto le stesse avverrebbero presso il suo domicilio.
Se poi invece volessero ricostruire il fatto dettagliatamente, il posto di lavoro diventerebbe una meta obbligatoria.
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Grazie ai preziosissimi suggerimenti di @Web Designer**, ho risolto amichevolmente la bruttissima situazione che avevo involontariamente creato.
In pausa pranzo sono finalmente riuscito a contattare telefonicamente l'azienda offesa. Dopo una lunga e chiarificatrice chiacchierata, con un responsabile, mi hanno confermato anche per scritto via e-mail, indirizzata per conoscenza anche al loro legale, che la pratica per querelarmi è stata sospesa e che nessun ulteriore provvedimento verrà attuato nei miei confronti!!!
Ho passato dei momenti d'inferno, con questa situazione sulla coscienza, devo ammettere che l'azienda offesa è stata molto comprensiva nei miei confronti, per questo li ringrazio moltissimo.
Ringrazio anche tutti voi e questo stupendo forum che è sempre pronto a aiutare e sostenere le persone, che spesso, come nel mio caso, per estrema superficialità finiscono in situazioni drammatiche.
Grazie infinite!!!
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Felice di esserLe stato utile.
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@Web Designer said:
.. sappia che risalendo all'IP dell'azienda ove lei presta la sua opera, le eventuali notifiche avverrebbero presso la sede della stessa.
Chiariamo questo punto per non ingenerare pericolosi equivoci. Trattandosi di azioni penale (ma quella civile è uguale), nel momento in cui fosse stato identificato il presunto diffamante le notifiche devono avvenire necessariamente secondo una procedura prefissata che prevede sempre per prima la notifica a mani proprie, presso il domicilio o residenza. Una notifica pressa la sede di lavoro (cioè la persona fisica viene cercata presso l'azienda!) è solo l'ultimissimo caso previsto dalla legge (della serie non accade mai) che si applica qualora non lo si trovi da nessuna altra parte.
Se invece il presunto diffamante non viene individuato semplicemente non si può procedere perchè la responsabilità penale è personale. L'azienda in tutto ciò non ha nessun ruolo, al massimo potrà essere destinataria di richieste di informazioni per scoprire l'utente del computer al momento del fatto.
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Non per contraddirla, ma a mio modesto parere l'utente in questione si identifica nella persona giuridica, in quanto per tale fine ha utilizzato il PC dell'azienda "X" dove presta la sua attività, al quale è attribuito un IP inequivocabile. Premesso questo, nel caso in cui fosse stato instaurato un procedimento penale, le indagini preliminari sarebbero state "indirizzate", inizialmente, nei riguardi della sede legale dell'azienda "X", allo scopo di risalire all'autore del fatto.
Infine l'azienda "X", a seguito del compimento del 1° atto presso la di lei sede legale, essendo venuta a conoscenza di tale attività delittuosa da parte di in dipendende, avrebbe potuto "agire" ulteriormente nei confronti del medesimo per uso privato del PC sul posto di lavoro, se espressamente vietato.
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Ciao Web Designer,
quello che sostieni non è corretto. E' vero che recentemente sono state introdotte alcune figure di responsabilità delle persone giuridiche, ma sempre e solo nei casi in cui il reato sia commesso a vantaggio dell'ente.
E' ovvio che non è questo il caso.
Ribadisco quindi che le indagini, semmai le avessero davvero fatte (non è detto che da una querela nasca per forza una indagine effettiva) si sarebbero svolte nel seguente modo: la PG acquisisce i dati dal forum, poi contatta l'azienda titolare dell'IP per verificare dai log chi era al computer in quel momento. Se risulta indagano chi era al computer. Se non risulta e non è possibile evincere in altro modo chi era al computer (ad esempio dalla totalità dei post dell'utente in questione) l'indagine si ferma. La responsabilità penale è personale, per cui MAI l'azienda potrebbe essere iscritta nel registro degli indagati, al massimo avrebbero iscritto colui il quale aveva la disponibilità del computer (il capo reparto, il dirigente, quello che è). Ovviamente in tale caso occorre sempre dimostrare che sia la persona indagata ad aver effettivamente immesso il post diffamante. Se manca tale prova non vi può essere condanna.
Spero di essere stato chiaro.
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Mi perdoni, ma non condivido la sua opinione "procedurale":
Ribadisco quindi che le indagini, semmai le avessero davvero fatte (non è detto che da una querela nasca per forza una indagine effettiva) si sarebbero svolte nel seguente modo: la PG acquisisce i dati dal forum, poi contatta l'azienda titolare dell'IP per verificare dai log chi era al computer in quel momento. Per questo tipo di delitto la competenza spetta al G.D.P., e la P.G. ha tempo 4 mesi per comunicare l'esito delle indagini al P.M. che, sulla base di quanto emerso, rinvierà a giudizio i responsabili. Ciò vuol dire che le indagini preliminari scaturiscono obbligatoriamente.
Se risulta indagano chi era al computer. Se non risulta e non è possibile evincere in altro modo chi era al computer (ad esempio dalla totalità dei post dell'utente in questione) l'indagine si ferma.In proposito il procedimento può essere instaurato nei confronti di ignoti, dopodichè sarà la P.G. a comunicare il titolo del reato unitamente all'autore del fatto, anche se nel caso specifico credo che sia abbastanza facile individuare il responsabile (ma posso anche sbagliarmi per questo).
La responsabilità penale è personale, per cui MAI l'azienda potrebbe essere iscritta nel registro degli indagati, al massimo avrebbero iscritto colui il quale aveva la disponibilità del computer (il capo reparto, il dirigente, quello che è). E chi l'hai mai postato questo? Io ho detto che "l'utente in questione si identifica nella persona giuridica, in quanto per tale fine ha utilizzato il PC dell'azienda "X" dove presta la sua attività, al quale è attribuito un IP inequivocabile ". Quindi dove lo vado a reperire l'autore del fatto, se non presso l'azienda che è risultata "titolare" di quell'IP, mediante la redazione del verbale di altre sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 351 c.p.p.?
Ovviamente in tale caso occorre sempre dimostrare che sia la persona indagata ad aver effettivamente immesso il post diffamante. Se manca tale prova non vi può essere condanna. Questa è una cosa che verrà eventualmente decisa nella fase dibattimentale (se ci sarà un rinvio a giudizio), semprechè non vi sia prima dell'apertura dell'udienza il tentativo di conciliazione (con relativa accettazione).
Saluti.PS: ***Nelle Aziende la caratteristica del protocollo TCP/IP è intesa al fatto che ogni computer è identificato grazie ad un Indirizzo univoco composto da una serie di quattro numeri compresi da 0 a 255 (ad esempio 192.168.0.1). ***
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Ciao Web Designer,
temo che stiamo andando OT rispetto al quesito iniziale. Il mio intervento era destinato ad evitare possibili equivoci da parte di eventuali lettori. In realtà in questi casi il suggerimento migliore è rivolgersi ad un legale, appunto perchè su un forum possono nascere equivoci.
Comunque, venendo alle osservazioni da te poste, il fatto che le indagini siano di compentenza del GdP o del tribunale non ha rilievo, quello che ho detto io è che non è affatto detto che qualcuno faccia realmente qualcosa, dato che la PG è straoberata di fascicoli, per cui in molti tribunali (poi dipende dal tribunale è ovvio) le querele talvolta non possono essere seguite. Infatti ho parlato di "indagine effettiva".
Poi, non so se sia possibile individuare l'autore del fatto non conoscendo cosa è stato scritto. Anche qui, come ho detto io, se non risulta un autore a cui attribuire il fatto tutto si ferma, poichè, come è ovvio, un processo ha necessità di un imputato.
Per l'iscrizione a carico di un ente non ho detto che lo hai detto tu, ma ho precisato proprio per evitare che chi legge possa equivocare poichè il testo poteva dare adito a dubbi. Per il resto hai ripetuto quanto da me affermato (cioè che la PG chiede all'ente chi usava il pc). Sul punto concordiamo, quindi.
Anche per l'ultimo punto sostanzialmente diciamo la stessa cosa, cioè che se manca la prova non ci può essere condanna.Vedo quindi c'è sostanzialmente ci troviamo d'accordo. Quindi, nel ribadire i concetti fondamentali, e cioè che le notifiche avvengono sempre alla persona fisica, a mani proprie possibilmente, presso la residenza, domicilio ecc..., e che occorre provare che quella persona operasse sul computer in questione per raggiungere una condannda, questo ovviamente semmai le frasi fossero ritenute davvero diffamatorie dal giudice procedente, ti ringrazio per il tuo intervento.
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Ciao criceto,
ovviamente la tua è un'ipotesi, poichè se l'azienda disponesse di tale opportunità l'autore del fatto sarebbe individuato senza problemi, senza parlare poi delle piccole aziende con pochissimi dipendenti.
Peraltro, a seguito della pronuncia della Cassazione, con sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010, risultano essere ammissibili i controlli elettronici sui PC dei dipendenti per verificare l'accesso a siti Internet per ragioni personali, purché finalizzati alla tutela contro l'illecito penale e alla ricostruzione della prova di esso.
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Ok, lette le conclusioni di "bsaett", al quale rappresento che siamo in pieno tema e non in OT, e le successive considerazioni di "criceto", mi sento obbligato a dover chiarire alcuni aspetti che fino ad ora ho omesso di fare, per una questione di "opportunità":
per poter dare dei pareri circa il "modus operandi investigativo", bisognerebbe avere una discreta esperienza nel settore, poichè dall'attento esame di questa discussione, si può tranquillamente evincere che il presunto "diffamante", aveva acquistato dei beni presso una azienda mediante la comunicazione dei suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, Email e Codice Fiscale per la fatturazione), e segnatamente*Ho acquistato del materiele elettronico sul web direttamente dalla ditta produttrice.
Dopo alcuni mesi di utilizzo il prodotto acquistato si rompe. Con la garanzia ufficiale ancora valida cerco di ricontattare l'azienda per la riparaione/sostituzione del prodotto.La ditta ha i telefoni e i fax irraggiungibili e non rispondono alle e-mail. Passano i mesi e su alcuni forum di settore escono voci che l'azienda è stata denunciata dalla concorrenza ed è sotto sequestro.
Sul forum ufficiale all'interno del sito dell'azienda alcuni utenti iniziano una discussione menzionando la poca serietà della stessa in merito ad essere "sparita" senza dare spiegazioni. Dopo parecchi post di utenti un moderatore conferma la versione delle noie legali e tranquillizza gli utenti che a breve l'azienda emanerà un comunicato ufficiale sulla vicenda.* Risulta ovvio, quindi, che il luogo in cui è stato commesso un reato, è di fondamentale importanza: è proprio da lì che si parte con le indagini. Quindi, sulla base delle considerazioni fatte da Bsaett
@bsaett said:Vedo quindi c'è sostanzialmente ci troviamo d'accordo. Quindi, nel ribadire i concetti fondamentali, e cioè che le notifiche avvengono sempre alla persona fisica, a mani proprie possibilmente, presso la residenza, domicilio ecc..., e che occorre provare che quella persona operasse sul computer in questione per raggiungere una condannda, questo ovviamente semmai le frasi fossero ritenute davvero diffamatorie dal giudice procedente, ti ringrazio per il tuo intervento.
posso tranquillamente affermare: non sono d'accordo!
Il primo atto che sarebbe stato eseguito presso l'azienda legale del "diffamante", sarebbe stato quello inteso alla redazione del verbale di altre sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.), con l'enunciazione alla stessa che si procedeva nell'ambito del Proc. Pen. Nr._/, in ordine al reato di cui all'art. 595 del C.P..
Ciò vuol dire che, da una semplice comparazione dei dati identificativi dei soggetti escussi ad altre S.I. con quelli acquisiti dall'Azienda "diffamata", si può risalire con la massima semplicità all'autore del fatto.Infine, vorrei esprimere il mio parere anche in merito alla seguente affermazione che, ovviamente, non condivido:
@bsaett said:Il mio intervento era destinato ad evitare possibili equivoci da parte di eventuali lettori. In realtà in questi casi il suggerimento migliore è rivolgersi ad un legale, appunto perchè su un forum possono nascere equivoci.
....poichè se noi "dirottiamo" le discussioni, il Forum che esiste a fare?
Un saluto cordiale a tutti!
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@Web Designer said:
Infine, vorrei esprimere il mio parere anche in merito alla seguente affermazione che, ovviamente, non condivido:
Il mio intervento era destinato ad evitare possibili equivoci da parte di eventuali lettori. In realtà in questi casi il suggerimento migliore è rivolgersi ad un legale, appunto perchè su un forum possono nascere equivoci.
....poichè se noi "dirottiamo" le discussioni, il Forum che esiste a fare?Un saluto cordiale a tutti!
Veramente interessante questa discussione, sembra di essere all'interno di un'aula di giustizia!
Vorrei solo far presente che le considerazioni espresse dal moderatore non costituiscono un punto di vista personale, ma la* linea editoriale del forum*, visto che il consiglio che ha dato all'utente è proprio quello che suggerisce il regolamento di sezione:Qualsiasi opinione, risposta od altro contenuto del presente forum riveste carattere puramente informativo e non è da considerarsi parere professionale od altro tipo di consulenza professionale specifica.
Il forum, i suoi responsabili, moderatori o membri non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali azioni che in base ai contenuti dei topic dovessero essere, a qualsiasi titolo, intraprese.
Altamente consigliato rimane non avvalersi esclusivamente delle conoscenze eventualmente acquisite nella consultazione dei contenuti di "web, fisco e leggi", ma rivolgersi a propri consulenti di fiducia, specificamente competenti in materie giuridiche (commercialista, avvocato...), onde ottenere qualificati e puntuali pareri professionali personalizzati.
Credo sia evidente a tutti che potrà essere solo un professionista appositamente incaricato a valutare precisamente la situazione dell'utente.
Certo, si può continuare a discutere nel forum dei vari cavilli correlati alla vicenda, ma credo siano questioni poco utili agli utenti che non sono in grado di comprendere.
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Nulla in contrario, anche se ritengo che [...], anche se effettuato in un forum.
Felice comunque di essere stato utile all'utente egnos, in quanto ha risolto bonariamente il suo problema.
Detto questo, mi congedo da questa sezione e dal forum GT, per dedicarmi al mio giardino che ne ha realmente bisogno.
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@Web Designer said:
Nulla in contrario, anche se ritengo che [...], anche se effettuato in un forum.
Questa affermazione, caro web designer, mi sconcerta. E qui mi fermo, visto che siamo entrambi persone mature ed intelligenti ed il tuo messaggio è chiaro.@Web Designer said:
Detto questo, mi congedo da questa sezione e dal forum GT, per dedicarmi al mio giardino che ne ha realmente bisogno.
Bene. Non posso che ringraziarti per il tuo apporto dato al forum, sia come utente che come moderatore. Il tuo apporto, se rispettoso della nostra linea editoriale, sarà comunque benvenuto.
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@criceto said:
A parte la minaccia di querela le hanno anche risolto il problema sul prodotto difettoso?
Mi hanno contattato successivamente, per fornirmi l'indirizzo a cui spedire il prodotto difettoso per la riparazione/sostituzione in garanzia!
Alla fine, viste le premesse (querela), l'assistenza era passata in secondo piano. Sono comunque molto felice di aver risolto entrambe le cose in maniera "amichevole".
@Web Designer said:
Felice comunque di essere stato utile all'utente egnos, in quanto ha risolto bonariamente il suo problema.
Grazie a Lei ho brillantemente risolto il mio problema! Grazie infinite!!!!