• Super User

    Per essere sicuri sicuri fino allaprescrizione del reato. Se viene contestato solo il 616 sono 6 anni. In realtà il reato è punito a querela di parte i cui termini sono 90 giorni, per cui se dopo 90 giorni non risulta la querela si può essere sicuri (n.b. le registrazioni delle querele talvolta avvengono con ritardi dipendenti dalle procure, consultare un legale sul posto!).


  • User

    Grazie a tutti per le celeri risposte.

    A questo punto aspetto l'evolversi della situazione, sperando non abbia un seguito in ambito penale.

    Ho solo un'ultima domanda, avendo scritto il messaggio sul forum dall'ufficio, l'IP appartiene all'azienda per cui lavoro, nel caso ci fossero delle indagini come verranno affrontate per risalire al "colpevole"?

    Grazie ancora a tutti!!!!


  • Super User

    Chiederanno all'azienda chi usava il computer quel giorno a quell'ora. A meno che non sia possibile risalire alla persona fisica da altri elementi (il post nel forum).


  • User Attivo

    Salve, è possibile sapere - nel dettaglio - per quale motivo sarebbe stata presentata denuncia/querela nei suoi riguardi? Peraltro sappia che risalendo all'IP dell'azienda ove lei presta la sua opera, le eventuali notifiche avverrebbero presso la sede della stessa.


  • User

    @Web Designer said:

    Salve, è possibile sapere - nel dettaglio - per quale motivo sarebbe stata presentata denuncia/querela nei suoi riguardi

    Il motivo non lo conosco con certezza, in quanto mi è "solo" arrivata una e-mail che diceva che un legale dell'azienda avrebbe sporto querela nei confronti del mio IP (dell'azienda per cui lavoro, in realtà) per alcuni post effettuati. Io presumo per diffamazione in quanto affermavo che quest'azienda, con il loro continuo silenzio, fregava i clienti. 😮


  • User Attivo

    mi è "solo" arrivata una e-mail che diceva che un legale dell'azienda avrebbe sporto querela nei confronti del mio IP (dell'azienda per cui lavoro, in realtà) per alcuni post effettuati.
    Ma lei avrebbe presumibilmente "diffamato" l'azienda in più topics e in tempi diversi?


  • User

    @Web Designer said:

    Ma lei avrebbe presumibilmente "diffamato" l'azienda in più topics e in tempi diversi?

    Su topic unico, tra l'altro iniziato da altri utenti, con più miei interventi di "lamentele".


  • User Attivo

    Un consiglio, poi faccia come crede:

    • si registri nuovamente nel Forum (se ancora possibile) con un nuovo nickname (magari simile al precedente);
    • porga ufficialmente le sue scuse creando una nuova discussione, adducendo che tali esternazioni sono scaturite nei loro riguardi in un momento di rabbia, e comunque non giustificate;
    • scriva una raccomandata a.r., dove si scuserà ulteriormente adducendo i motivi predetti.

    Questo dovrebbe calmare le "acque", semprechè non sia già stata presentata denuncia-querela nei suoi confronti per diffamazione.

    Le ricordo che per essere ammessi al "patrocinio a spese dello Stato" in ambito penale, è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile non superiore a euro 10.628,16 (rilevabile dall'ultima dichiarazione), ed elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

    Diffamazione, delitto previsto dall'art. 595 del C.P.:

    « Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1032.
    Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2065.
    Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad euro 516.

    Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»


  • User

    @Web Designer said:

    Un consiglio, poi faccia come crede:

    • si registri nuovamente nel Forum (se ancora possibile) con un nuovo nickname (magari simile al precedente);
    • porga ufficialmente le sue scuse creando una nuova discussione, adducendo che tali esternazioni sono scaturite nei loro riguardi in un momento di rabbia, e comunque non giustificate;
    • scriva una raccomandata a.r., dove si scuserà ulteriormente adducendo i motivi predetti.

    Questo dovrebbe calmare le "acque", semprechè non sia già stata presentata denuncia-querela nei suoi confronti per diffamazione.

    Grazie molte per il prezioso suggerimento, faccio subito come mi ha suggerito, sperando di essere ancora in tempo e che basti a non procedere penalmente nei miei confronti.

    Grazie ancora, vi terrò aggiornati!!!


  • User Attivo

    Quanto meno declini a "loro" le sue generalità, al fine di poter "bypassare" (almeno si spera) eventuali notifiche future presso l'azienda dove lei lavora, in quanto le stesse avverrebbero presso il suo domicilio.
    Se poi invece volessero ricostruire il fatto dettagliatamente, il posto di lavoro diventerebbe una meta obbligatoria.


  • User

    Grazie ai preziosissimi suggerimenti di @Web Designer**, ho risolto amichevolmente la bruttissima situazione che avevo involontariamente creato.

    In pausa pranzo sono finalmente riuscito a contattare telefonicamente l'azienda offesa. Dopo una lunga e chiarificatrice chiacchierata, con un responsabile, mi hanno confermato anche per scritto via e-mail, indirizzata per conoscenza anche al loro legale, che la pratica per querelarmi è stata sospesa e che nessun ulteriore provvedimento verrà attuato nei miei confronti!!!

    Ho passato dei momenti d'inferno, con questa situazione sulla coscienza, devo ammettere che l'azienda offesa è stata molto comprensiva nei miei confronti, per questo li ringrazio moltissimo.

    Ringrazio anche tutti voi e questo stupendo forum che è sempre pronto a aiutare e sostenere le persone, che spesso, come nel mio caso, per estrema superficialità finiscono in situazioni drammatiche.

    Grazie infinite!!! :wink3:


  • User Attivo

    Felice di esserLe stato utile. 😉


  • Super User

    @Web Designer said:

    .. sappia che risalendo all'IP dell'azienda ove lei presta la sua opera, le eventuali notifiche avverrebbero presso la sede della stessa.

    Chiariamo questo punto per non ingenerare pericolosi equivoci. Trattandosi di azioni penale (ma quella civile è uguale), nel momento in cui fosse stato identificato il presunto diffamante le notifiche devono avvenire necessariamente secondo una procedura prefissata che prevede sempre per prima la notifica a mani proprie, presso il domicilio o residenza. Una notifica pressa la sede di lavoro (cioè la persona fisica viene cercata presso l'azienda!) è solo l'ultimissimo caso previsto dalla legge (della serie non accade mai) che si applica qualora non lo si trovi da nessuna altra parte.
    Se invece il presunto diffamante non viene individuato semplicemente non si può procedere perchè la responsabilità penale è personale. L'azienda in tutto ciò non ha nessun ruolo, al massimo potrà essere destinataria di richieste di informazioni per scoprire l'utente del computer al momento del fatto.


  • User Attivo

    Non per contraddirla, ma a mio modesto parere l'utente in questione si identifica nella persona giuridica, in quanto per tale fine ha utilizzato il PC dell'azienda "X" dove presta la sua attività, al quale è attribuito un IP inequivocabile. Premesso questo, nel caso in cui fosse stato instaurato un procedimento penale, le indagini preliminari sarebbero state "indirizzate", inizialmente, nei riguardi della sede legale dell'azienda "X", allo scopo di risalire all'autore del fatto.
    Infine l'azienda "X", a seguito del compimento del 1° atto presso la di lei sede legale, essendo venuta a conoscenza di tale attività delittuosa da parte di in dipendende, avrebbe potuto "agire" ulteriormente nei confronti del medesimo per uso privato del PC sul posto di lavoro, se espressamente vietato.


  • Super User

    Ciao Web Designer,

    quello che sostieni non è corretto. E' vero che recentemente sono state introdotte alcune figure di responsabilità delle persone giuridiche, ma sempre e solo nei casi in cui il reato sia commesso a vantaggio dell'ente.
    E' ovvio che non è questo il caso.
    Ribadisco quindi che le indagini, semmai le avessero davvero fatte (non è detto che da una querela nasca per forza una indagine effettiva) si sarebbero svolte nel seguente modo: la PG acquisisce i dati dal forum, poi contatta l'azienda titolare dell'IP per verificare dai log chi era al computer in quel momento. Se risulta indagano chi era al computer. Se non risulta e non è possibile evincere in altro modo chi era al computer (ad esempio dalla totalità dei post dell'utente in questione) l'indagine si ferma. La responsabilità penale è personale, per cui MAI l'azienda potrebbe essere iscritta nel registro degli indagati, al massimo avrebbero iscritto colui il quale aveva la disponibilità del computer (il capo reparto, il dirigente, quello che è). Ovviamente in tale caso occorre sempre dimostrare che sia la persona indagata ad aver effettivamente immesso il post diffamante. Se manca tale prova non vi può essere condanna.
    Spero di essere stato chiaro.


  • User Attivo

    Mi perdoni, ma non condivido la sua opinione "procedurale":

    Ribadisco quindi che le indagini, semmai le avessero davvero fatte (non è detto che da una querela nasca per forza una indagine effettiva) si sarebbero svolte nel seguente modo: la PG acquisisce i dati dal forum, poi contatta l'azienda titolare dell'IP per verificare dai log chi era al computer in quel momento. Per questo tipo di delitto la competenza spetta al G.D.P., e la P.G. ha tempo 4 mesi per comunicare l'esito delle indagini al P.M. che, sulla base di quanto emerso, rinvierà a giudizio i responsabili. Ciò vuol dire che le indagini preliminari scaturiscono obbligatoriamente.
    Se risulta indagano chi era al computer. Se non risulta e non è possibile evincere in altro modo chi era al computer (ad esempio dalla totalità dei post dell'utente in questione) l'indagine si ferma.In proposito il procedimento può essere instaurato nei confronti di ignoti, dopodichè sarà la P.G. a comunicare il titolo del reato unitamente all'autore del fatto, anche se nel caso specifico credo che sia abbastanza facile individuare il responsabile (ma posso anche sbagliarmi per questo).
    La responsabilità penale è personale, per cui MAI l'azienda potrebbe essere iscritta nel registro degli indagati, al massimo avrebbero iscritto colui il quale aveva la disponibilità del computer (il capo reparto, il dirigente, quello che è). E chi l'hai mai postato questo? Io ho detto che "l'utente in questione si identifica nella persona giuridica, in quanto per tale fine ha utilizzato il PC dell'azienda "X" dove presta la sua attività, al quale è attribuito un IP inequivocabile ". Quindi dove lo vado a reperire l'autore del fatto, se non presso l'azienda che è risultata "titolare" di quell'IP, mediante la redazione del verbale di altre sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 351 c.p.p.?
    Ovviamente in tale caso occorre sempre dimostrare che sia la persona indagata ad aver effettivamente immesso il post diffamante. Se manca tale prova non vi può essere condanna. Questa è una cosa che verrà eventualmente decisa nella fase dibattimentale (se ci sarà un rinvio a giudizio), semprechè non vi sia prima dell'apertura dell'udienza il tentativo di conciliazione (con relativa accettazione).
    Saluti.

    PS: ***Nelle Aziende la caratteristica del protocollo TCP/IP è intesa al fatto che ogni computer è identificato grazie ad un Indirizzo univoco composto da una serie di quattro numeri compresi da 0 a 255 (ad esempio 192.168.0.1). ***


  • Super User

    Ciao Web Designer,

    temo che stiamo andando OT rispetto al quesito iniziale. Il mio intervento era destinato ad evitare possibili equivoci da parte di eventuali lettori. In realtà in questi casi il suggerimento migliore è rivolgersi ad un legale, appunto perchè su un forum possono nascere equivoci.
    Comunque, venendo alle osservazioni da te poste, il fatto che le indagini siano di compentenza del GdP o del tribunale non ha rilievo, quello che ho detto io è che non è affatto detto che qualcuno faccia realmente qualcosa, dato che la PG è straoberata di fascicoli, per cui in molti tribunali (poi dipende dal tribunale è ovvio) le querele talvolta non possono essere seguite. Infatti ho parlato di "indagine effettiva".
    Poi, non so se sia possibile individuare l'autore del fatto non conoscendo cosa è stato scritto. Anche qui, come ho detto io, se non risulta un autore a cui attribuire il fatto tutto si ferma, poichè, come è ovvio, un processo ha necessità di un imputato.
    Per l'iscrizione a carico di un ente non ho detto che lo hai detto tu, ma ho precisato proprio per evitare che chi legge possa equivocare poichè il testo poteva dare adito a dubbi. Per il resto hai ripetuto quanto da me affermato (cioè che la PG chiede all'ente chi usava il pc). Sul punto concordiamo, quindi.
    Anche per l'ultimo punto sostanzialmente diciamo la stessa cosa, cioè che se manca la prova non ci può essere condanna.

    Vedo quindi c'è sostanzialmente ci troviamo d'accordo. Quindi, nel ribadire i concetti fondamentali, e cioè che le notifiche avvengono sempre alla persona fisica, a mani proprie possibilmente, presso la residenza, domicilio ecc..., e che occorre provare che quella persona operasse sul computer in questione per raggiungere una condannda, questo ovviamente semmai le frasi fossero ritenute davvero diffamatorie dal giudice procedente, ti ringrazio per il tuo intervento. 🙂


  • Un piccolo appunto da parte di un tecnico di settore quale sono.
    In una rete aziendale priva di un sistema di monitoraggio delle connessioni ad internet (non obbligatorio per legge) non sarà possibile risalire alla singola macchina che ha effettuato la connessione .....
    Il firewall (obbligatorio per legge) impedisce alla rete esterna (Internet) di percepire i dati della macchine collegate sulla rete interna (LAN). A meno che il system administrator non sia un emerito imbecille ....


  • User Attivo

    Ciao criceto,
    ovviamente la tua è un'ipotesi, poichè se l'azienda disponesse di tale opportunità l'autore del fatto sarebbe individuato senza problemi, senza parlare poi delle piccole aziende con pochissimi dipendenti.
    Peraltro, a seguito della pronuncia della Cassazione, con sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010, risultano essere ammissibili i controlli elettronici sui PC dei dipendenti per verificare l'accesso a siti Internet per ragioni personali, purché finalizzati alla tutela contro l'illecito penale e alla ricostruzione della prova di esso.


  • Sono "ammissibili" non obbligatori e per la mia esperienza non applicati dato che costano e (secondo la dirigenza) assolutamente inutili ai fini della produttività.
    La "dirigenza" più che controllare preferisce "inibire", ovvero se si occupa del problema impedisce l'accesso a TUTTI i siti tranne quelli che servono per lavorare (ci mancherebbe ... mica devono cazzeggiare in internet i dipendenti) se invece non si occupa del problema si limita ad ignorarlo ....
    Concordo che "se" il sistema di controllo fosse istituito si identificherebbe con certezza matematica l'autore ma appunto "se"
    Se poi l'autore fosse il sysadmin e non del tipo detto piu sopra bensì con pelo ........ he he he .... chi lo beccherebbe ....
    A parte che quando si fanno certe cose si fanno "surfando" .... sapete vero cosa vuol dire "surfare" ?