• Super User

    Ciao Web Designer,

    quello che sostieni non è corretto. E' vero che recentemente sono state introdotte alcune figure di responsabilità delle persone giuridiche, ma sempre e solo nei casi in cui il reato sia commesso a vantaggio dell'ente.
    E' ovvio che non è questo il caso.
    Ribadisco quindi che le indagini, semmai le avessero davvero fatte (non è detto che da una querela nasca per forza una indagine effettiva) si sarebbero svolte nel seguente modo: la PG acquisisce i dati dal forum, poi contatta l'azienda titolare dell'IP per verificare dai log chi era al computer in quel momento. Se risulta indagano chi era al computer. Se non risulta e non è possibile evincere in altro modo chi era al computer (ad esempio dalla totalità dei post dell'utente in questione) l'indagine si ferma. La responsabilità penale è personale, per cui MAI l'azienda potrebbe essere iscritta nel registro degli indagati, al massimo avrebbero iscritto colui il quale aveva la disponibilità del computer (il capo reparto, il dirigente, quello che è). Ovviamente in tale caso occorre sempre dimostrare che sia la persona indagata ad aver effettivamente immesso il post diffamante. Se manca tale prova non vi può essere condanna.
    Spero di essere stato chiaro.


  • User Attivo

    Mi perdoni, ma non condivido la sua opinione "procedurale":

    Ribadisco quindi che le indagini, semmai le avessero davvero fatte (non è detto che da una querela nasca per forza una indagine effettiva) si sarebbero svolte nel seguente modo: la PG acquisisce i dati dal forum, poi contatta l'azienda titolare dell'IP per verificare dai log chi era al computer in quel momento. Per questo tipo di delitto la competenza spetta al G.D.P., e la P.G. ha tempo 4 mesi per comunicare l'esito delle indagini al P.M. che, sulla base di quanto emerso, rinvierà a giudizio i responsabili. Ciò vuol dire che le indagini preliminari scaturiscono obbligatoriamente.
    Se risulta indagano chi era al computer. Se non risulta e non è possibile evincere in altro modo chi era al computer (ad esempio dalla totalità dei post dell'utente in questione) l'indagine si ferma.In proposito il procedimento può essere instaurato nei confronti di ignoti, dopodichè sarà la P.G. a comunicare il titolo del reato unitamente all'autore del fatto, anche se nel caso specifico credo che sia abbastanza facile individuare il responsabile (ma posso anche sbagliarmi per questo).
    La responsabilità penale è personale, per cui MAI l'azienda potrebbe essere iscritta nel registro degli indagati, al massimo avrebbero iscritto colui il quale aveva la disponibilità del computer (il capo reparto, il dirigente, quello che è). E chi l'hai mai postato questo? Io ho detto che "l'utente in questione si identifica nella persona giuridica, in quanto per tale fine ha utilizzato il PC dell'azienda "X" dove presta la sua attività, al quale è attribuito un IP inequivocabile ". Quindi dove lo vado a reperire l'autore del fatto, se non presso l'azienda che è risultata "titolare" di quell'IP, mediante la redazione del verbale di altre sommarie informazioni, ai sensi dell'art. 351 c.p.p.?
    Ovviamente in tale caso occorre sempre dimostrare che sia la persona indagata ad aver effettivamente immesso il post diffamante. Se manca tale prova non vi può essere condanna. Questa è una cosa che verrà eventualmente decisa nella fase dibattimentale (se ci sarà un rinvio a giudizio), semprechè non vi sia prima dell'apertura dell'udienza il tentativo di conciliazione (con relativa accettazione).
    Saluti.

    PS: ***Nelle Aziende la caratteristica del protocollo TCP/IP è intesa al fatto che ogni computer è identificato grazie ad un Indirizzo univoco composto da una serie di quattro numeri compresi da 0 a 255 (ad esempio 192.168.0.1). ***


  • Super User

    Ciao Web Designer,

    temo che stiamo andando OT rispetto al quesito iniziale. Il mio intervento era destinato ad evitare possibili equivoci da parte di eventuali lettori. In realtà in questi casi il suggerimento migliore è rivolgersi ad un legale, appunto perchè su un forum possono nascere equivoci.
    Comunque, venendo alle osservazioni da te poste, il fatto che le indagini siano di compentenza del GdP o del tribunale non ha rilievo, quello che ho detto io è che non è affatto detto che qualcuno faccia realmente qualcosa, dato che la PG è straoberata di fascicoli, per cui in molti tribunali (poi dipende dal tribunale è ovvio) le querele talvolta non possono essere seguite. Infatti ho parlato di "indagine effettiva".
    Poi, non so se sia possibile individuare l'autore del fatto non conoscendo cosa è stato scritto. Anche qui, come ho detto io, se non risulta un autore a cui attribuire il fatto tutto si ferma, poichè, come è ovvio, un processo ha necessità di un imputato.
    Per l'iscrizione a carico di un ente non ho detto che lo hai detto tu, ma ho precisato proprio per evitare che chi legge possa equivocare poichè il testo poteva dare adito a dubbi. Per il resto hai ripetuto quanto da me affermato (cioè che la PG chiede all'ente chi usava il pc). Sul punto concordiamo, quindi.
    Anche per l'ultimo punto sostanzialmente diciamo la stessa cosa, cioè che se manca la prova non ci può essere condanna.

    Vedo quindi c'è sostanzialmente ci troviamo d'accordo. Quindi, nel ribadire i concetti fondamentali, e cioè che le notifiche avvengono sempre alla persona fisica, a mani proprie possibilmente, presso la residenza, domicilio ecc..., e che occorre provare che quella persona operasse sul computer in questione per raggiungere una condannda, questo ovviamente semmai le frasi fossero ritenute davvero diffamatorie dal giudice procedente, ti ringrazio per il tuo intervento. 🙂


  • User Attivo

    Ciao criceto,
    ovviamente la tua è un'ipotesi, poichè se l'azienda disponesse di tale opportunità l'autore del fatto sarebbe individuato senza problemi, senza parlare poi delle piccole aziende con pochissimi dipendenti.
    Peraltro, a seguito della pronuncia della Cassazione, con sentenza n. 4375 del 23 febbraio 2010, risultano essere ammissibili i controlli elettronici sui PC dei dipendenti per verificare l'accesso a siti Internet per ragioni personali, purché finalizzati alla tutela contro l'illecito penale e alla ricostruzione della prova di esso.


  • User Attivo

    Ok, lette le conclusioni di "bsaett", al quale rappresento che siamo in pieno tema e non in OT, e le successive considerazioni di "criceto", mi sento obbligato a dover chiarire alcuni aspetti che fino ad ora ho omesso di fare, per una questione di "opportunità":
    per poter dare dei pareri circa il "modus operandi investigativo", bisognerebbe avere una discreta esperienza nel settore, poichè dall'attento esame di questa discussione, si può tranquillamente evincere che il presunto "diffamante", aveva acquistato dei beni presso una azienda mediante la comunicazione dei suoi dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, Email e Codice Fiscale per la fatturazione), e segnatamente

    *Ho acquistato del materiele elettronico sul web direttamente dalla ditta produttrice.
    Dopo alcuni mesi di utilizzo il prodotto acquistato si rompe. Con la garanzia ufficiale ancora valida cerco di ricontattare l'azienda per la riparaione/sostituzione del prodotto.

    La ditta ha i telefoni e i fax irraggiungibili e non rispondono alle e-mail. Passano i mesi e su alcuni forum di settore escono voci che l'azienda è stata denunciata dalla concorrenza ed è sotto sequestro.

    Sul forum ufficiale all'interno del sito dell'azienda alcuni utenti iniziano una discussione menzionando la poca serietà della stessa in merito ad essere "sparita" senza dare spiegazioni. Dopo parecchi post di utenti un moderatore conferma la versione delle noie legali e tranquillizza gli utenti che a breve l'azienda emanerà un comunicato ufficiale sulla vicenda.* Risulta ovvio, quindi, che il luogo in cui è stato commesso un reato, è di fondamentale importanza: è proprio da lì che si parte con le indagini. Quindi, sulla base delle considerazioni fatte da Bsaett
    @bsaett said:

    Vedo quindi c'è sostanzialmente ci troviamo d'accordo. Quindi, nel ribadire i concetti fondamentali, e cioè che le notifiche avvengono sempre alla persona fisica, a mani proprie possibilmente, presso la residenza, domicilio ecc..., e che occorre provare che quella persona operasse sul computer in questione per raggiungere una condannda, questo ovviamente semmai le frasi fossero ritenute davvero diffamatorie dal giudice procedente, ti ringrazio per il tuo intervento.
    posso tranquillamente affermare: non sono d'accordo!
    Il primo atto che sarebbe stato eseguito presso l'azienda legale del "diffamante", sarebbe stato quello inteso alla redazione del verbale di altre sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.), con l'enunciazione alla stessa che si procedeva nell'ambito del Proc. Pen. Nr._/, in ordine al reato di cui all'art. 595 del C.P..
    Ciò vuol dire che, da una semplice comparazione dei dati identificativi dei soggetti escussi ad altre S.I. con quelli acquisiti dall'Azienda "diffamata", si può risalire con la massima semplicità all'autore del fatto.

    Infine, vorrei esprimere il mio parere anche in merito alla seguente affermazione che, ovviamente, non condivido:
    @bsaett said:

    Il mio intervento era destinato ad evitare possibili equivoci da parte di eventuali lettori. In realtà in questi casi il suggerimento migliore è rivolgersi ad un legale, appunto perchè su un forum possono nascere equivoci.

    ....poichè se noi "dirottiamo" le discussioni, il Forum che esiste a fare?

    Un saluto cordiale a tutti! :ciauz:


  • Consiglio Direttivo

    @Web Designer said:

    Infine, vorrei esprimere il mio parere anche in merito alla seguente affermazione che, ovviamente, non condivido:
    Il mio intervento era destinato ad evitare possibili equivoci da parte di eventuali lettori. In realtà in questi casi il suggerimento migliore è rivolgersi ad un legale, appunto perchè su un forum possono nascere equivoci.
    ....poichè se noi "dirottiamo" le discussioni, il Forum che esiste a fare?

    Un saluto cordiale a tutti! :ciauz:

    Veramente interessante questa discussione, sembra di essere all'interno di un'aula di giustizia! 🙂
    Vorrei solo far presente che le considerazioni espresse dal moderatore non costituiscono un punto di vista personale, ma la* linea editoriale del forum*, visto che il consiglio che ha dato all'utente è proprio quello che suggerisce il regolamento di sezione:

    Qualsiasi opinione, risposta od altro contenuto del presente forum riveste carattere puramente informativo e non è da considerarsi parere professionale od altro tipo di consulenza professionale specifica.
    Il forum, i suoi responsabili, moderatori o membri non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali azioni che in base ai contenuti dei topic dovessero essere, a qualsiasi titolo, intraprese.
    Altamente consigliato rimane non avvalersi esclusivamente delle conoscenze eventualmente acquisite nella consultazione dei contenuti di "web, fisco e leggi", ma rivolgersi a propri consulenti di fiducia, specificamente competenti in materie giuridiche (commercialista, avvocato...), onde ottenere qualificati e puntuali pareri professionali personalizzati.
    Credo sia evidente a tutti che potrà essere solo un professionista appositamente incaricato a valutare precisamente la situazione dell'utente.
    Certo, si può continuare a discutere nel forum dei vari cavilli correlati alla vicenda, ma credo siano questioni poco utili agli utenti che non sono in grado di comprendere. 🙂


  • User Attivo

    Nulla in contrario, anche se ritengo che [...], anche se effettuato in un forum.
    Felice comunque di essere stato utile all'utente egnos, in quanto ha risolto bonariamente il suo problema.
    Detto questo, mi congedo da questa sezione e dal forum GT, per dedicarmi al mio giardino che ne ha realmente bisogno. :ciauz:


  • Consiglio Direttivo

    @Web Designer said:

    Nulla in contrario, anche se ritengo che [...], anche se effettuato in un forum.
    Questa affermazione, caro web designer, mi sconcerta. E qui mi fermo, visto che siamo entrambi persone mature ed intelligenti ed il tuo messaggio è chiaro.

    @Web Designer said:

    Detto questo, mi congedo da questa sezione e dal forum GT, per dedicarmi al mio giardino che ne ha realmente bisogno. :ciauz:
    Bene. Non posso che ringraziarti per il tuo apporto dato al forum, sia come utente che come moderatore. Il tuo apporto, se rispettoso della nostra linea editoriale, sarà comunque benvenuto.


  • User

    @criceto said:

    A parte la minaccia di querela le hanno anche risolto il problema sul prodotto difettoso?

    Mi hanno contattato successivamente, per fornirmi l'indirizzo a cui spedire il prodotto difettoso per la riparazione/sostituzione in garanzia!

    Alla fine, viste le premesse (querela), l'assistenza era passata in secondo piano. Sono comunque molto felice di aver risolto entrambe le cose in maniera "amichevole".

    @Web Designer said:

    Felice comunque di essere stato utile all'utente egnos, in quanto ha risolto bonariamente il suo problema.

    Grazie a Lei ho brillantemente risolto il mio problema! Grazie infinite!!!! 🙂