• User Attivo

    La cessione di software standard rientra tra la cessione di beni all'esportazione, lo sviluppo di software personalizzati é considerata prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7, 4° comma lett. d). In questo secondo caso la sua attività é compatibile con il regime dei contribuenti minimi. La fattura dovrebbe recare solo l'imponibile della prestazione senza RdA e senza iva con la dicitura Prestazione di servizi non imponibile ai sensi art. 7, IV comma lett. d) DPR 633/1972. Sarebbe opportuno indicare anche che trattasi di contribuente in RdM.
    Saluti.
    Studio Emmi


  • User

    Grazie, effettivamente la mia situazione si configura esattamente nella seconda ipotesi indicata, sviluppo di software personalizzati.
    La fattura emessa, essendo in regime dei minimi, è già di sua natura senza RdA e senza Iva e riporta già le diciture che indicano sia l'appartenenza al regime dei minimi, sia la non assoggettazione alla RdA.
    Per quanto riguarda la rivalsa Inps, invece, posso inserirla?
    Ultimissimo quesito, a livello di Intrastat, Vies e paesi in BlackList, c'è qualche accorgimento particolare da seguire, sempre in merito al regime di appartenenza?


  • User Attivo

    io non la inserirei, analogamente ai contributi integrativi delle casse professionali private. Comunque cambia poco poiché la rivalsa fa parte della base imponibile irpef o i.s. ed un committente estero non distingue le due parti di costo. Per quanto riguarda gli adempimenti per le attività con l'estero é necessario essere iscritti al vies (verificabile telematicamente) per poter effettuare operazioni intracomunitarie. L'iscrizione può essere effettuata con il modello AA9 o con lettera a.r. da inviare all'Ade almeno 30 gg. prima dell'operazione. Per le operazioni intra deve essere presentato modello in dogana telematicamente e per le operazioni black list deve essere presentato modello telematicamente all'Ade dopo le rispettive operazioni entro termini stabiliti.
    Saluti
    Studio Emmi


  • Consiglio Direttivo

    Ciao Studioemmi e benvenuto nel forum GT.
    Giusto una curiosità: ma il contributo integrativo in fattura, che tra l'altro è soggetto ad iva, non va messo obbligatoriamente in fattura? Per analogia non è obbligatorio anche per i minimi che non sono soggetti ad iva? 🙂


  • User

    @Studio_Emmi said:

    io non la inserirei, analogamente ai contributi integrativi delle casse professionali private. Comunque cambia poco poiché la rivalsa fa parte della base imponibile irpef o i.s. ed un committente estero non distingue le due parti di costo. Per quanto riguarda gli adempimenti per le attività con l'estero é necessario essere iscritti al vies (verificabile telematicamente) per poter effettuare operazioni intracomunitarie. L'iscrizione può essere effettuata con il modello AA9 o con lettera a.r. da inviare all'Ade almeno 30 gg. prima dell'operazione. Per le operazioni intra deve essere presentato modello in dogana telematicamente e per le operazioni black list deve essere presentato modello telematicamente all'Ade dopo le rispettive operazioni entro termini stabiliti.
    Saluti
    Studio Emmi

    Rileggendo la circolare 185820/2011 dell AdE ho visto che

    "
    I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio ....
    a)
    [LEFT]sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti
    intracomunitari, all?atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività[/LEFT]
    o successivamente, per essere inclusi nell?archivio VIES...
    c)
    [LEFT]sono esonerati dall?obbligo di comunicare all?Agenzia delle entrate, ai sensi
    dell?articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle
    operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
    o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle
    finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[/LEFT]
    21 novembre 2001;
    "
    in più ho avuto modo di scoprire che:

    "Ai fini delle operazioni con soggetti domiciliati in altri Paesi dell'Unione Europea, i contribuenti minimi sono considerati "operatori economici sottoposti al regime delle piccole imprese" di cui agli artt. 281-292 della Direttiva 2006/112/CE. Le tipologie di operazioni che si possono presentare sono le seguenti:

    • soggetto "minimo" italiano che acquista beni da un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano integra la fattura comunitaria con l'applicazione dell'IVA italiana, la versa e presenta il modello INTRASTAT relativo agli acquisti intracomunitari di beni;
    • soggetto "minimo" italiano che vende beni ad un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano effettua un'operazione interna senza addebito dell'imposta, quindi non presenta la dichiarazione INTRASTAT;
    • soggetto "minimo" italiano che acquista servizi da un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano integra la fattura comunitaria con l'applicazione dell'IVA italiana, la versa e presenta il modello INTRASTAT relativo agli acquisti intracomunitari di servizi;
    • soggetto "minimo" italiano che vende servizi ad un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano effettua un'operazione interna senza addebito dell'imposta, quindi non presenta la dichiarazione INTRASTAT. "

  • User Attivo

    @lorenzo-74 said:

    Ciao Studioemmi e benvenuto nel forum GT.
    Giusto una curiosità: ma il contributo integrativo in fattura, che tra l'altro è soggetto ad iva, non va messo obbligatoriamente in fattura? Per analogia non è obbligatorio anche per i minimi che non sono soggetti ad iva? 🙂

    Ciao Lorenzo, grazie per il benvenuto. La rivalsa obbligatoria vale per le casse previdenziali professionali. Es. lo Statuto dell'Inarcassa, all'art. 23, che disciplina il contributo integrativo, specifica: "tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva....". Pertanto i corrispettivi che non rientrano nel volume di affari (Esportazioni) non sono soggetti a c.i. inarcassa.
    Nel caso di iscritto alla gestione separata L. 335/1995 il 4% di rivalsa non é obbligatorio ed é base imponibile irpef o i.s. oltreché base imponibile iva.
    Per le fatture all'estero al riguardo non ho trovato nulla, comunque per la rivalsa 4% inps gestione separata é praticamente privo di rilevanza.

    Scusami, per intra e b.l. ho espresso una indicazione generale e non attinente al RdM.
    Corretta la tua citazione, inoltre é consigliabile apporre sulle prestazioni di servizi intra da contribuenti minimi la seguente descrizione: ?Operazione effettuata nel regime delle piccole imprese ex artt. da 281 a 292, Direttiva 2006/112/CE.?
    Consiglio comunque l'iscrizione preventiva al VIES per cessioni e acquisti in modo da evitare future contestazioni anche per passaggi di regime (es. supero limite entro anno).
    Saluti
    Studio Emmi


  • Consiglio Direttivo

    Grazie Studioemmi per il chiarimento. 😉


  • User

    Gentilissimo, ti ringrazio per le preziosi informazioni fornitemi.


  • User

    Mi sapete indicare dove reperire un modello di istanza per l'iscrizione nell'archivio VIES, per i soggetti minimi?


  • User Attivo

    Restando in tema di Twago e Intrastat, avendo acquistato un abbonamento su Twago (come sviluppatore), sapete in quale categoria di servizi Intrastat va classificiata tale spesa? Ho una lista di ccirca 2000 righe e sto impazzendo a cercare quella corretta.
    Grazie