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Grazie per la risposta, sapevo di tale incompatibilità ma credo che non essendoci niente di materiale non sussista la cessione all'esportazione.
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Anche alcuni servizi sono assimilati alle cessioni all'esportazione, quindi bisogna verificare che non rientrino nel novero dell'art.9 del d.p.r. 633/72 dove sono elencati tutti i servizi (onestamente mi intendo poco delle attività descritte): in questo caso allora non ci sarebbe alcun problema.
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Ho letto l'art.9 del d.p.r. 633/72, ma non vi è nessun riferimento alle attività da me svolte (consulenza informatica e sviluppo).
Detto ciò, come dovrei comportarmi?
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La cessione di software standard rientra tra la cessione di beni all'esportazione, lo sviluppo di software personalizzati é considerata prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7, 4° comma lett. d). In questo secondo caso la sua attività é compatibile con il regime dei contribuenti minimi. La fattura dovrebbe recare solo l'imponibile della prestazione senza RdA e senza iva con la dicitura Prestazione di servizi non imponibile ai sensi art. 7, IV comma lett. d) DPR 633/1972. Sarebbe opportuno indicare anche che trattasi di contribuente in RdM.
Saluti.
Studio Emmi
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Grazie, effettivamente la mia situazione si configura esattamente nella seconda ipotesi indicata, sviluppo di software personalizzati.
La fattura emessa, essendo in regime dei minimi, è già di sua natura senza RdA e senza Iva e riporta già le diciture che indicano sia l'appartenenza al regime dei minimi, sia la non assoggettazione alla RdA.
Per quanto riguarda la rivalsa Inps, invece, posso inserirla?
Ultimissimo quesito, a livello di Intrastat, Vies e paesi in BlackList, c'è qualche accorgimento particolare da seguire, sempre in merito al regime di appartenenza?
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io non la inserirei, analogamente ai contributi integrativi delle casse professionali private. Comunque cambia poco poiché la rivalsa fa parte della base imponibile irpef o i.s. ed un committente estero non distingue le due parti di costo. Per quanto riguarda gli adempimenti per le attività con l'estero é necessario essere iscritti al vies (verificabile telematicamente) per poter effettuare operazioni intracomunitarie. L'iscrizione può essere effettuata con il modello AA9 o con lettera a.r. da inviare all'Ade almeno 30 gg. prima dell'operazione. Per le operazioni intra deve essere presentato modello in dogana telematicamente e per le operazioni black list deve essere presentato modello telematicamente all'Ade dopo le rispettive operazioni entro termini stabiliti.
Saluti
Studio Emmi
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Ciao Studioemmi e benvenuto nel forum GT.
Giusto una curiosità: ma il contributo integrativo in fattura, che tra l'altro è soggetto ad iva, non va messo obbligatoriamente in fattura? Per analogia non è obbligatorio anche per i minimi che non sono soggetti ad iva?
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@Studio_Emmi said:
io non la inserirei, analogamente ai contributi integrativi delle casse professionali private. Comunque cambia poco poiché la rivalsa fa parte della base imponibile irpef o i.s. ed un committente estero non distingue le due parti di costo. Per quanto riguarda gli adempimenti per le attività con l'estero é necessario essere iscritti al vies (verificabile telematicamente) per poter effettuare operazioni intracomunitarie. L'iscrizione può essere effettuata con il modello AA9 o con lettera a.r. da inviare all'Ade almeno 30 gg. prima dell'operazione. Per le operazioni intra deve essere presentato modello in dogana telematicamente e per le operazioni black list deve essere presentato modello telematicamente all'Ade dopo le rispettive operazioni entro termini stabiliti.
Saluti
Studio EmmiRileggendo la circolare 185820/2011 dell AdE ho visto che
"
I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio ....
a)
[LEFT]sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti
intracomunitari, all?atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività[/LEFT]
o successivamente, per essere inclusi nell?archivio VIES...
c)
[LEFT]sono esonerati dall?obbligo di comunicare all?Agenzia delle entrate, ai sensi
dell?articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle
operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[/LEFT]
21 novembre 2001;
"
in più ho avuto modo di scoprire che:"Ai fini delle operazioni con soggetti domiciliati in altri Paesi dell'Unione Europea, i contribuenti minimi sono considerati "operatori economici sottoposti al regime delle piccole imprese" di cui agli artt. 281-292 della Direttiva 2006/112/CE. Le tipologie di operazioni che si possono presentare sono le seguenti:
- soggetto "minimo" italiano che acquista beni da un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano integra la fattura comunitaria con l'applicazione dell'IVA italiana, la versa e presenta il modello INTRASTAT relativo agli acquisti intracomunitari di beni;
- soggetto "minimo" italiano che vende beni ad un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano effettua un'operazione interna senza addebito dell'imposta, quindi non presenta la dichiarazione INTRASTAT;
- soggetto "minimo" italiano che acquista servizi da un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano integra la fattura comunitaria con l'applicazione dell'IVA italiana, la versa e presenta il modello INTRASTAT relativo agli acquisti intracomunitari di servizi;
- soggetto "minimo" italiano che vende servizi ad un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano effettua un'operazione interna senza addebito dell'imposta, quindi non presenta la dichiarazione INTRASTAT. "
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@lorenzo-74 said:
Ciao Studioemmi e benvenuto nel forum GT.
Giusto una curiosità: ma il contributo integrativo in fattura, che tra l'altro è soggetto ad iva, non va messo obbligatoriamente in fattura? Per analogia non è obbligatorio anche per i minimi che non sono soggetti ad iva?Ciao Lorenzo, grazie per il benvenuto. La rivalsa obbligatoria vale per le casse previdenziali professionali. Es. lo Statuto dell'Inarcassa, all'art. 23, che disciplina il contributo integrativo, specifica: "tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e di architetto devono applicare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini Iva....". Pertanto i corrispettivi che non rientrano nel volume di affari (Esportazioni) non sono soggetti a c.i. inarcassa.
Nel caso di iscritto alla gestione separata L. 335/1995 il 4% di rivalsa non é obbligatorio ed é base imponibile irpef o i.s. oltreché base imponibile iva.
Per le fatture all'estero al riguardo non ho trovato nulla, comunque per la rivalsa 4% inps gestione separata é praticamente privo di rilevanza.Scusami, per intra e b.l. ho espresso una indicazione generale e non attinente al RdM.
Corretta la tua citazione, inoltre é consigliabile apporre sulle prestazioni di servizi intra da contribuenti minimi la seguente descrizione: ?Operazione effettuata nel regime delle piccole imprese ex artt. da 281 a 292, Direttiva 2006/112/CE.?
Consiglio comunque l'iscrizione preventiva al VIES per cessioni e acquisti in modo da evitare future contestazioni anche per passaggi di regime (es. supero limite entro anno).
Saluti
Studio Emmi
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Grazie Studioemmi per il chiarimento.
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Gentilissimo, ti ringrazio per le preziosi informazioni fornitemi.
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Mi sapete indicare dove reperire un modello di istanza per l'iscrizione nell'archivio VIES, per i soggetti minimi?
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Restando in tema di Twago e Intrastat, avendo acquistato un abbonamento su Twago (come sviluppatore), sapete in quale categoria di servizi Intrastat va classificiata tale spesa? Ho una lista di ccirca 2000 righe e sto impazzendo a cercare quella corretta.
Grazie