C'è da dire però che il nome a dominio non sempre identifica una classe merceologica certa anche perchè per registrare un dominio non c'è bisogno di aggiungere alcuna classe.
In questo caso se un'azienda decidesse di registrare un marchio con lo stesso nome per classi diverse da quelle trattate sul sito, potrebbe farlo?
Opterei per il sì, ma è una semplice opinione da profano.
@bsaett said:
Ciao Karapoto,
premetto che di marchi non me ne intendo, per cui ti consiglio già da subito di sentire un secondo parere sul punto.
Quello che posso dire è che la legge 99 del 2009 (cosiddetto Decreto Sviluppo), entrata in vigore ad agosto, introduce una modifica dell’articolo 473 del codice penale:
“Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.
La novità della norma è l’inciso “potendo conoscere l’esistenza” che di fatto introduce un obbligo di informazione preventiva a carico di chi vuole registrare o usare un marchio.
Ovviamente, come ben sappiamo tutti, i nomi a dominio sono equiparati ai marchi secondo l’articolo 22 del codice della proprietà industriale (in realtà il nome a dominio non è un segno distintivo, ma solo il modo per diffondere il segno distintivo, ma nessuno lo ha ancora spiegato al legislatore). Per cui in teoria l'uso di un nome di dominio uguale o simile (art. 22 codice proprietà industriale) ad altro dominio o marchio, può portare ad una denuncia.
Per quello che so io non c'è differenza di tutela tra i domini .com e .it, al massimo potrebbe essere un problema di procedure stragiudiziali da avviare, ma è sempre possibile ricorrere al giudice per una tutela del dominio, dove dominio si intende il dominio di secondo livello, che è quello che ha carattere distintivo.
Ovviamente, se il marchio fa riferimento alla sola grafica, e non al nome in sè, è pacifico che non vi sono possibilità di confusione dei marchi (marchio e dominio), per cui l'uso dovrebbe essere lecito.