Facciamo un pochino di chiarezza su regime di deducibilità per una impresa italiana (ipotetica cliente) dei costi sostenuti da una società svizzera.
Se quest'ultima paga con il regime ordinario le imposte svizzere, potrà produrre una apposita documentazione che la escluderà dal novero delle imprese considerate "Black list".... il costo sarà dunque deducibile ordinariamente per l'impresa italiana.
Se invece la società paga in maniera agevolata (e/o con ruling) le imposte in svizzera, verrà considerata a tutti gli effetti una società black list (secondo la normativa italiana) e dunque si dovranno raccogliere le ulteriori prove previste dalla nostra normativa per poter procedere a deduzione di quel costo.
Tutto questo è stabilito dall'art. 110 del TUIR e non dal 167 che ha altre finalità.
Si consideri inoltre le norme poste da quest'ultimo governo per combattere l'"esterovestizione" societaria.
Il post lo chiudo in quanto non mi piace dare spazio a discussioni che abbiano quale tema anche solo latente l'evasione/elusione fiscale in Italia.
Paolo