Ciao jacklo beh si, gli estremi giuridici ci sono: ingiuria bella e buona.
L'utente ha per caso sporto denuncia/querela verso ignoti?
zippo56
Bannato
Post creati da zippo56
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RE: Ingiurie via web
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Sit: Dichiarazioni mendaci
Buonasera
ove si rilascino dichiarazioni mendaci durante un S.I.T.,
esiste la possibilità di essere perseguiti? -
RE: Procedure ed esiti reati fb
Ho continuato la discussione qui,
giorgiotave.it/forum/leggi-per-le-professioni-web/190786-sostituzione-di-identita-4.html
ma purtroppo non ottengo risposte da esperti del settore.
Tu che pensi Pumino, rileggendo gli ultimi interventi? -
RE: sostituzione di identità
Pareri, risposte, commenti di avvocati, inquirenti o giuristi?
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RE: sostituzione di identità
*Non si potrà mai avere la certezza materiale del fatto ma la presenza di prove, seppure non collegabili in maniera scientificamente certa all'indagato, *.
Sembra che tu creda che per le condanne occorre che la PG provi "il fatto negativo" e cioè che si immagini tutte le possibili alternative e le scarti con prove. Ti faccio alcuni esempi, simili a quello che ti cruccia:
a) in metropolitana Tizio viene alleggerito del suo portafoglio. La Polizia blocca il vagone, perquisisce i viaggiatori e trova il portafoglio nel giubbotto di Caio. Se costui adduce "e che ne so io? Il vero ladro me lo avrà di soppiatto infilato nel mio giubbotto" è lui stesso che è tenuto a provarlo. Non è la PG che deve provare che il fatto non sia avvenuto (sarebbe una prova impossibile da produrre). Se Caio riesce a provarlo al giudice (ad es. provando con testi di essere stato urtato da un altro passeggero, presunto vero ladro, che si sentiva braccato dopo l'ingresso della Polizia) sarà forse assolto. Sennò viene condannato: la PG deve solo provare che Caio era vicino a Tizio e che il portafoglio di Tizio era nella disponibilità di Caio. -
RE: sostituzione di identità
@Zeta_1 said:
IP non è una prova oltre ogni ragionevole dubbio, perchè NON corrisponde a una persona fisica. Mi sembra molto "nel dubbio, ti condanno...poi se ci riesci, vedi di dimostrare che sei innocente"..si inverte l'onere della prova.
le situazioni in cui si rilevano dei dati certi e incontrovertibili sono praticamente assenti.
Averle significa che un pubblico ufficiale stia a lato del computer della persona che sta compiendo il reato informatico con lo sguardo sul monitor e converrai che questo è semplicemente impossibile.
La verità processuale, cioè quella che alla fine conta in merito all'emanazione di un'eventuale sentenza di condanna è formata dalle prove, la cui assunzione è regolata dal diritto processuale, in parte dal libero convincimento del giudice e dalle presunzioni che suggeriscono una relazione tra le stesse e il fatto oggetto di giudizio.
Se le prove sono idonee alla dimostrazione del fatto, sono puntuali e sistemicamente non presentano contrasti logici si ha una verità processuale non viziata, ma che per altri motivi potrebbe non coincidere completamente con la verità dei fatti.
Se l'imputato può fornire la prova dall'assenza dall'abitazione e si possa essere in modo ragionevole certi che non sia stato possibile utilizzare la connessione, se la stessa è ritenuta attendibile in accordo sempre al libero convincimento del giudice è possibile sperare in assoluzione piena o per lo meno a causa di un ragionevole dubbio.
L'attività discrezionale del giudice nell'interpretazione del diritto e nella valutazione delle prove al fine di emanare un giudizio è inevitabile.
Quando la Procura ha un quadro di prove complessivamente idoneo a sostenere l'accusa in giudizio ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
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RE: sostituzione di identità
@giurista said:
Vati...non è questione di incolpare chi dice di essere stato lui o meno. Per incolpare devono avere prove significative. Certo, se uno va alle SIT e confessa son capaci di commuoversi e gli offrono pure i cioccolatini visto che non accade praticamente mai...
La questione NON è la connessione ma provare chi era al pc in quel momento commettendo un reato usando quella connessione.
In altre parole.. risalire alla connessione non basta.
Non si può incolpare (la condanna c'è, semmai, a seguito di un giudizio) una persona solo perchè non si hanno prove della condotta criminosa di altri. E' vietata l'accusa negativa "accuso te perchè non so chi è stato"
Tua mamma non sarà incolpata a meno che il pm non sia un folle... tanto sarebbe facile fare archiviare.
Se non trovano le prove di chi ha commesso il reato la questione sarà archiviata...come praticamente sempre succede...
Cercati un legale... non ti far compromettere la fedina penale senza difesa...Mi scuso per il linguaggio tecnico.. ma io sono un tecnico...
Troppi film americani. Il sistema non funziona così. Funziona sulla base di una ricostruzione ?probabilistica? del fatto e del suo autore. Se il quadro indiziario è grave preciso e concordante spetta all?indagato confutarlo con controprove: sennò viene condannato. Sono questi i cosiddetti processi ?indiziari?. Così funziona. E nei processi indiziari c'è sempre la possibilità che un innocente finisca al gabbio. E' un rischio statistico che il legislatore accetta per garantire il funzionamento del sistema. Se fosse richiesta la "prova certa" di cui parli, sarebbe difficile condannare qualcuno se non solo coloro che vengono colti in flagranza di reato :censored:.Ti faccio qualche esempio, distinguendoli per grado di difficoltà delle indagini di PG e del relativo quadro indiziario da raccogliere per un rinvio a giudizio.Esempio nr. 1 - FACILE.Tizio molesta su fb Caio. I due si conoscono e tra loro ci sono motivi di astio: la PG deve solo provare lo stato di astio e che la connessione sia in disponbilità di Tizio ("disponibilità", non deve mica essere intestata a Tizio...). Il quadro indiziario è sufficiente per il rinvio a giudizio e la condanna. Sarà Tizio che tramite ?indagini difensive? dovrà eventualmente provare di essere stato ... "incastrato" da un fantomatico lex lutor che ha usato la sua linea telefonica per molestare Caio con il quale, guarda caso, proprio Tizio ha astio ;). Ovviamente non basta affermarlo. E? necessario che Tizio provi la cosa. Ad esempio: quella sera c?era una festa e al pc si è avvicinato Sempronio, che ha anche lui motivi di astio avverso Caio. I fatti (uso del pc e stato di astio) possono essere testimoniati da Mevio, Filano e Calpurnio).Esempio nr. 2 - MEDIOUn nick di nome Tizio insulta su un forum un nick di nome Caio. I due non si conoscono. La PG in tal caso è tenuta a ricercare la linea telefonica dell?intestatario ad individuare quale tra i vari utilizzatori (nonno, nonna, padre, madre, figlio e figlia) sia il ?probabile? autore. Se nell?esempio nr. 1 la deduzione è logica (lo stato di astio dei due che si conoscono, come due fidanzati che hanno rotto, ad esempio), in questo caso il probabile autore va dedotto con presunzioni logiche (ad es: se lo stile di scrittura è in sms ed il forum è di quaddisti, difficilmente è stata ... la nonna !!!). Il probabile autore così individuato potrà difendersi con proprie indagini difensive dimostrando altro probabile autore. Ad esempio: mio nonno si esprime con stile sms, come emerge da queste precedenti comunicazione a lui certamente attribuibili ed è un fegatato quaddista come dimostrano i testi Mevio, Filano e Calpurnio che possono testimoniare di averlo visto in diversi raduni in sella al suo fiammante quad. E queste sono le sue foto sul quad al raduno di tre mesi fa.Esempio nr. 3 - DIFFICILEUn nick di nome Tizio insulta su un forum un nick d nome Caio. I due non si conoscono. Dalla connessione usata non appare mai essere stati inviati post con il nick Tizio (nel passato ed in altri forum) ed addirittura non risulta mai essere stato effettuato un accesso al forum dove è avvenuto il fatto: quello incriminato è il primo ed il solo accesso. In tal caso l?allegazione ?non sono stato io, qualcuno avrà usato la mia linea dall?esterno? assume una valenza probabilistica che esula la mera allegazione. In tal caso la PG potrà provare la probabile attribuzione ad uno degli utilizzatori della linea soltanto tramite il sequestro del PC. Ma per fatti bagatellari (Tizio e Caio questionano sul sesso degli angeli, dandosi poi del *******) si archivia.
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RE: Procedure ed esiti reati fb
Da quanto ho studiato io, a Giurisprudenza, ma vorrei un intervento di qualche professionista, in sede di interrogatorio l'indagato ha diritto di mentire. In altre parole in reati del genere la prova deve essere ricercata in altri modi e non già tramite l'interrogatorio dell'indagato che, a meno che non sia un fesso, ovviamente negherebbe tutto. La polizia postale dovrebbe sequestrare il pc per trovarvi tracce del reato, pur se la cosa è dispendiosa e dunque si tende ad archiviare se il fatto denunciato è bagatellare.
Tra l'altro, leggevo che spesso la PG ricorre ad un trucco: interroga l'indagato facendo apparire che lo stesso stia rendendo "dichiarazioni spontanee" (e dunque che stia parlando di sua libera iniziativa e non rispondendo a delle domande). Si tratta di un "trucco" molto usato per evitare le rotture degli avvocati.
Però, rimarco, non sono che uno studente universitario, quindi vorrei gentilmente parer autorevoli nel forum.
Grazie. -
RE: Procedure ed esiti reati fb
Ed aggiungo:
"Si presume che l’autore del reato sia l’intestatario della linea telefonica salvo eventuali elementi a discarico quali l’età o un lavoro che costringe a passare fuori casa tutta la giornata. Poi, le ripeto, dipende dal caso concreto, se ci sono figli in età di ragione l’accertamento sarebbe più complicato, verrebbero sicuramente sentiti tutti i familiari con le conseguenti determinazioni dell’autorità inquirente.".
Quindi, la mera intestazione di un numero telefonico postula la condanna, pur in assenza di prove certe?
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RE: Procedure ed esiti reati fb
Grazie mille per la risposta.
Guarda, ne ho parlato con un avvocato che m'ha fornito la seguente risposta. Vorri svilupparla con gli esperti di tale sito, grazie."Il suo interrogativo involge una serie di fattispecie di reato eterogenee, conseguentemente per ognuna di esse l’accertamento penale può presentare delle distinte peculiarità. Ad ogni modo, non è bene sottovalutare l’iniziativa e l’attività di indagine della polizia giudiziaria e degli organi inquirenti, anche in considerazione dell’evolversi della tecnologia, grazie alla quale si è ormai in grado di recuperare le “tracce” di qualsiasi tipo di attività informatica, anche di quelle che, all’apparenza sembrerebbero del tutto insignificanti.
Le SIT, ossia le Sommarie Informazioni Testimoniali costituiscono un atto procedimentale attraverso il quale vengono sentite le persone informate sui fatti. In questa sede è irrilevante un’eventuale confessione che sarebbe comunque inutilizzabile. Se nell’ambito di una audizione a mezzo SIT emergono indizi di reità a carico del dichiarante, l’esame viene interrotto, il dichiarante viene invitato a nominare un difensore e le sue precendenti dichiarazioni non possono essre utilizzate contro di lui. Se il dichiarante doveva essere sentito sin dall’inizio in qualità di indagato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate neanche nei confronti di altri.
Come vede, la legge prevede una serie di garanzie a tutela dell’indagato, funzionali anche a “dirigere” l’attività di indagine, che non può certo basarsi sulla speranza che il responsabile rilasci dichiarazioni autoaccusatorie che comunque dovrebbero essere reiterate successivamente e in presenza del difensore". -
Procedure ed esiti reati fb
Leggevo, non ricordo dove, che la polpost sia subissata di denunce per reati perpetrati su Facebook, si parlava di decine al giorno.
Ora, la polizia ha l'obbligo di azione, come da legge.
Chiedo agli avvocati del forum:
"Ove, in caso di S.I.T., l'autore dell'illecito neghi la propria responsabilità, la polizia continua le indagini?".Mi spiego meglio: al giorno d'oggi, è facilissimo perforare una connessione, wardriving, wi-fi ecc..., e l'accusa deve essere precisa e circostanziata nel senso, bisogna accertare che quella specifica persona, a quell'ora, in quel giorno, si sia trovata dinnanzi al pc per compiere il determinato atto. Ora, ove l'intestatario della linea telefonica venisse escusso, e negasse di essere l'autore dell'atto, come si comporterebbe la polizia? Escutererebbe i conviventi? Indagherebbe o condannerebbe per accusa negativa?
Ditemi, ditemi.
Leggevo che, in mancanza di una confessione, tali procedimenti vengano sovente archiviati ed il S.I.T. serve proprio per ottenere la prova, la confessione, del querelato, sovente spaventato dinnanzi ad una convocazione della polpost.Attendo rapide ed esaustive risposte in merito,
grazie. -
Successione per un rudere
Ho trovato una casa in condizioni mediocri, ma vorrei acquistarla.
Il prezzo è irrisorio (15000) e la posizione è ottima.
Ho contattato l'inserzionista ma...
c'è un problema.
L'immobile risulta intestato ad un "nonno" deceduto oltre 30 anni fa e si sono dimenticati di inserirlo nella successione, che hanno fatto per altri beni.Ho chiesto ad un professionista di fiducia e mi ha detto che è necessario fare i passaggi dal "nonno" ai "figli" e poi dai figli a me.
Io,ovviamente, vorrei pagare solo il passaggio dai figli a me e non quello dal nonno ai figli, ma loro tirano sul prezzo, inserendo i passaggi di proprietà (2500) nel prezzo finale (da 15000 a 17500 ).Non si spostano di una virgola da questa posizione.
Esiste un modo per risparmiare quei 2500 ?
Oppure è necessario fare tutte le successioni?Grazie