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    Post creati da website1953

    • RE: Novità legge di stabilità 2015

      Da quello che si legge, sembrerebbe ( il condizionale è d'obbligo) che questo nuovo regime forfettario dovrebbe coprire bene quella fascia di lavoratori internet ( nel nostro caso) che, sia perchè all'inizio dell'attivita, sia perchè l'attività è utilizzata come piccola fonte integrativa del reddito famigliare, hanno un reddito abbastanza ridotto. In pratica in questa maniera si potrebbero regolarizzare tanti proprietari di siti che attualmente viaggiano in "nero", considerando che il minimale INPS verrebbe praticamente abolito e le imposte si pagano al 15% ( anche se per le nuove imprese per 3 anni la percentuale scende al 5%). Chi è già nel regime dei minimi può rimanerci fino alla scadenza naturale.
      Se ipotizziamo un lavoratore che ha incassa 2.500€ in un anno ( per semplificare consideriamo senza spese) con il regime dei minimi attuale perderebbe circa 80€ ogni mese mentre con il nuovo forfettario guadagnerebbe circa 115€ al mese.
      Semplificando fino ad un ricavo di 10.000€ /anno il nuovo regime forfettario dovrebbe permettere un guadagno maggiore (oltre ad una grande semplificazione burocratica).

      Naturalmentre coloro per i quali l'attività IVA è quella principale e ben avviata hanno maggiore convenienza nel regime IVA normale, che ovviamente continuerà ad esistere.

      Bisogna comunque aspettare per vedere esattamente come saranno le nuove norme

      postato in Consulenza Fiscale
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      website1953
    • RE: Link siti viaggi

      I siti inseriti con backlink sono follow, quelli senza backlink sono no-follow

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      website1953
    • Link siti viaggi

      Se avete un sito turistico è cercate dei link vi presento la WayPoint Travel Directory che è una directory dedicata esclusivamente ai siti di viaggio.
      La directory è gratuita ed il backlink, anche se molto gradito, non è obbligatorio.

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      website1953
    • Paesi Tropicali

      PaesiTropicali.com è un portale d'informazione, ideato da appassionati del viaggio indipendente, che si rivolge a tutti coloro che sono attratti dal fascino dei paesi tropicali.
      E' un'introduzione al viaggio nei paesi tropicali e un invito a visitarli; un esperimento di divulgazione turistica che propone spunti, riflessioni e strumenti per crearsi ognuno il proprio itinerario attraverso una mappa ragionata dei principali strumenti messi a disposizione dalla rete per organizzare un proprio personale viaggio o una vacanza ai Tropici. Costantemente aggiornato, diventa ogni giorno più ricco di contenuti, con l'obiettivo di far conoscere i paesi tropicali non solo come luoghi di vacanza ma anche come parte del mondo che abitiamo.
      PaesiTropicali.com è organizzato in diverse sezioni.
      **Viaggiare ai Tropici ** introduce al viaggio in un qualsiasi paese tropicale e fornisce informazioni di carattere generale per prepararsi al viaggio. Dà suggerimenti su quali precauzioni sanitarie adottare, come scegliere l'alloggio, dove noleggiare un'auto o prenotare un volo a tariffe convenienti. E ancora, qual è il mese giusto per andare e quanto costa una vacanza ai tropici.
      Paesi Tropicali raccoglie le schede dei singoli paesi; ognuna contiene una breve descrizione, il perché, il quando e il come visitare quel paese. E poi una serie di proposte di approfondimento: guide, giornali telematici locali, forum, libri, video, curiosità e quant'altro possa essere utile, e non sempre di facile reperimento su un solo sito, per conoscere meglio la destinazione scelta.
      Tropici in diretta è la sezione dedicata a notizie di cronaca ed eventi che quotidianamente interessano le aree tropicali.
      Dossier Tropici è una rubrica che propone periodicamente argomenti legati al mondo dei viaggi, e in particolare ai viaggi nella fascia tropicale.

      Siete interessati ad uno o più argomenti? Collegatevi allora ai nostri** canali RSS** e sarete sempre aggiornati sui nuovi contenuti che, giorno dopo giorno, vengono pubblicati su PaesiTropicali.com.

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      website1953
    • Paesi Tropicali

      Vi presento PaesiTropicali.com una iniziativa di informazione e divulgazione turistica interamente dedicata ai mondi tropicali con spunti, riflessioni, suggerimenti e tanti strumenti utili per decidere di fare un viaggio o una vacanza ai Tropici in modo curioso, libero e indipendente.

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      website1953
    • Interpello Adsense

      Vi posto la risposta dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello relativo alla tassazione dei compensi di Google Adsense.
      Mi sembra di capire che non sia del tutto esclusa la possibilità di dichiarare i compensi come redditi diversi nel caso
      il numero delle operazioni ed il valore delle stesse non sia elevato.
      Inoltre mi pare interessante la specificazione che distingue il reddito di impresa da quello da lavoro autonomo
      (...a seconda che prevalga il capitale investito piuttosto che il lavoro svolto
      personalmente dal lavoratore.), per il webmaster che gestisce uno o due siti penso che prevalga
      il lavoro personale rispetto al capitale investito e forse si potrebbe parlare di lavoro autonomo,
      sempre con partita iva ed inps ma senza il minimo INPS.
      Che ne pensate?


      Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 55 del
      DPR n. 917 del 1986 , è stato esposto il seguente

      QUESITO

      L'istante sta realizzando e gestendo come webmaster un sito web in cui intende
      inserire i cosiddetti "Adsense Google". A tale scopo, fa presente che:
      "Adsense è un programma di affiliazione di Google (società con sede in Irlanda) che si
      svolge in questo modo: il titolare o gestore del sito (webmaster) mette a disposizione
      della società Google alcuni spazi del proprio sito web. Google in questi spazi può
      inserire banner pubblicitari che sono, quindi, visibili a tutti i visitatori del sito. Il
      numero e il contenuto dei banner è stabilito unicamente da Google ed anche i rapporti
      con gli inserzionisti sono intrattenuti esclusivamente da Google. In cambio della messa
      a disposizione dello spazio sul sito web, Google si impegna a pagare al webmaster una
      cifra (stabilita unilateralmente da Google e che è, in media, di alcuni centesimi di
      euro) per ogni click che i visitatori del sito effettuano sui banner. (...) Google, a sua
      discrezione, può anche non utilizzare gli spazi messi a disposizione oppure utilizzarli
      solo per banner che non comportino guadagni al webmaster".
      Tanto premesso, l'interpellante chiede come debbano essere tassati, ai fini IRPEF, i
      proventi della propria attività.

      SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

      Il contribuente, che sostiene di limitarsi a "permettere alla società Google di
      utilizzare, a suo esclusivo piacimento, alcuni spazi del sito web che gestisce (...)",
      ritiene che la propria attività consista nell'assunzione di un obbligo di "fare, non fare o
      permettere", e che, quindi, gli eventuali proventi rientrino tra i redditi diversi di cui
      agli articoli 67 e seguenti del DPR 917/86.

      PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

      In merito a quanto richiesto, si ritiene che, per poter rispondere adeguatamente al
      quesito, sia necessario "in primis" considerare la nozione di imprenditore dal punto di
      vista fiscale. A tal proposito, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del TUIR
      (DPR 917/86), sono considerati redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio per
      professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 del
      codice civile; il comma 2, lettera a), della norma tributaria in commento definisce
      altresì redditi d'impresa "i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in
      forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.".
      Tale disposizione richiama alla memoria l'art. 2082 del codice civile, secondo il quale
      "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al
      fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Dal contesto normativo in
      esame si arguisce che, anche laddove non sia richiesto specificatamente l'elemento
      dell'organizzazione in forma d'impresa (cfr. art. 55, comma 1, TUIR ), da intendersi
      come impiego coordinato dei fattori produttivi (capitale e lavoro propri e/o altrui), è
      necessario, per poter individuare la figura dell'imprenditore, che sussistano i requisiti
      della professionalità e dell'abitualità. Più in generale, tali caratteristiche risultano
      indefettibili per inquadrare una determinata attività tra quelle produttrici di reddito
      d'impresa o di lavoro autonomo: la distinzione tra i due diversi ambiti sarà poi
      determinata a seconda che prevalga il capitale investito piuttosto che il lavoro svolto
      personalmente dal lavoratore. Al riguardo, può essere opportuno osservare quanto
      asserito dall'Agenzia delle Entrate, che, nell'Appendice al Modello Unico 2009
      (Persone Fisiche, fascicolo 2), pur se in relazione all' "Esercizio di arti e professioni",
      esprime un concetto valevole anche per l'attività d'impresa quando afferma: "(...) Il
      requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una
      molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità,
      stabilità e sistematicità. L'abitualità si diversifica dalla occasionalità in quanto
      quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate (...)".
      Ora, nel caso specifico, se è vero che l'istante non ha rapporti diretti con gli
      inserzionisti e, di conseguenza, non stabilisce il costo della pubblicità, è altresì
      innegabile che effettui una prestazione di servizio nel momento in cui "mette a
      disposizione della società Google alcuni spazi del proprio sito web". In tal senso, è
      utile rammentare che già l'art. 11, par. 2, lett. f) del Regolamento CE n. 1777/2005
      (recante disposizioni di applicazione della direttiva 77/388/CEE) individuava, seppure
      ai fini IVA, come servizi di commercio elettronico quelli compresi nell'allegato I al
      Regolamento stesso , fra i quali veniva inclusa [al punto 3, lett. h)], la "fornitura di
      spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web". Alla
      luce delle considerazioni svolte, occorrerà pertanto fare riferimento non solo al
      numero delle operazioni svolte in un certo lasso di tempo ma anche al valore e alle
      modalità di effettuazione delle operazioni stesse: il tutto allo scopo di valutare
      l'esistenza o meno del carattere dell'abitualità anziché della saltuarietà. Solo in seguito
      a questa analisi, che non compete all'Agenzia delle Entrate in materia di interpello,
      essendo precluso alla stessa ogni genere di accertamento tecnico (cfr. art. 1, comma 1,
      ultimo periodo, DM 209/20011), il contribuente potrà qualificare la natura del proprio
      reddito e, conseguentemente, considerare i proventi quali corrispettivi di un'attività
      d'impresa ovvero alla stregua di redditi diversi di cui all'art. 67 DPR 917/86: in tale
      ultima ipotesi, sarebbe irrilevante, ai fini del trattamento fiscale, la riconducibilità dei
      compensi nell'ambito della lettera i) ["redditi derivanti da attività commerciali non
      esercitate abitualmente"] o l) ["redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non
      fare o permettere"] dell'articolo di legge.

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