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    Post creati da tnpo1976

    • RE: Aste al centesimo

      E' auspicabile che tu dica al tuo cliente di evitare l'Italia come la peste.
      L'Italia è il paese dei divieti, delle autorizzazioni di Pubblica Sicurezza e della "magistratura creativa", in buona sostanza la situazione è assai "fumosa".
      Stando alla legge attuale:

      • ai dettaglianti (B2C) è vietato vendere i prodotti attraverso aste
      • gli intermediari di aste devono essere autorizzati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza
      • ai dettaglianti è vietato vendere in maniera continuativa i prodotti sottocosto (mi chiedo perché i gloriosi Baschi Verdi non abbiano ancora chiuso tutti i siti di "acquisti di gruppo", visto che vendono sottocosto tutto l'anno...)

      Tra parentesi, non capisco perché il tuo cliente non possa tranquillamente operare standosene nella civile Francia, spedendo poi la merce in Italia.
      Non voglio fare nomi, ma proprio su un sito francese di aste al centesimo io mi sono aggiudicato migliaia di euro in merce. In Francia il sito è perfettamente legale e si rivolge ad utenti di tutta Europa, Italia inclusa.

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      tnpo1976
    • RE: Come sapere se si è stati denunciati/querelati

      @g_p said:

      per es. dove si reperisce questo modulo? chi lo deve consegnare/spedire alla procura? va consegnato di persona o spedito tramite raccomandata? per i reati di calunnia, diffamazione, frode dove bisogna consegnarlo/spedirlo? qual'e la tempistica per la ricezione della risposta? come viene comunicata la risposta?

      Modulo ex art 335 cpp, si scarica dai siti delle Procure (es: Milano)
      Si consegna a mano o via posta prioritaria (con busta preaffrancata e indirizzo per la risposta)
      Tempistica: da una settimana a un mese
      Nella risposta si trova: o "nulla risulta" oppure il reato attribuito all'indagato

      Tieni presente che nel caso di diffamazione via web:

      1. non sai la città in cui è stata presentata la querela e la Procura che se ne occupa al momento
      2. si procede sempre contro ignoti, per evitare controquerele, per aggirare i limiti temporali delle indagini preliminari, per procedere ad escussioni (in pratica interrogatori senza avvocato difensore) del futuro indagato
        Tradotto in italiano: se Tizio presenta querela contro ignoti, anche se la PolPost e il PM hanno in mano i tuoi tabulati telefonici e conoscono la tua identità, ma non è stato ancora iscritto il tuo nominativo nel registro delle notizie di reato, non saprai mai che è in corso un'indagine che ti coinvolge...
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      tnpo1976
    • RE: Querela su forum per diffamazione da parte di terzi

      La diffamazione è un reato di percezione, ovvero avviene quando le frasi contestate vengono lette, non quando vengono scritte. Se le frasi rimangono su un forum dal 2010 fino a ieri il reato è continuato nel tempo, quindi siamo ancora nel limite dei 3 mesi per la querela di parte.

      Per quanto riguarda il favoreggiamento, esistono sentenze discordanti. Sicuramente rischi meno dal punto di vista penale, rispetto a quello civile (risarcimento danni).

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      tnpo1976
    • RE: help! come difendermi da querela

      @ricciolina79 said:

      dai tabulati han rintracciato il numero anonimo e cioè il mio.... io ho raccontato i fatti al sovrintendente che ha redatto il verbale di sommarie informazioni.... lui mi ha tranquillizzata dicendomi che sono sciocchezze, che per 2 tel non mi faran niente e che nel 99% dei casi questo tipo di querele vengono archiviate..... e che comunque per ora devo solo attendere e se entro 3 mesi non mi convocheranno piu' vuol dire che è stata archiviata....

      Il verbale di sommarie informazioni si redige esclusivamente quando viene escussa una persona informata sui fatti, ovvero un essere umano totalmente estraneo al reato ipotizzato. Non mi pare il Suo caso, non trova? Però è stato un ottimo stratagemma (tra parentesi utilizzato quotidianamente) per ottenere delle preziose dichiarazioni autoindizianti utili per le indagini. Complimenti al sovrintendente.

      Un ulteriore plauso al sovrintendente per aver minimizzato la faccenda, anche in questo caso è uno strategemma tipico degli agenti/ufficiali di Polizia Giudiziaria per evitare al futuro indagato/imputato un eccessivo stress o rabbia che può portare ad atti sconsiderati verso di sè o terzi.

      Nei casi di telefonate moleste solitamente, una volta individuato l'autore del reato (e Lei ha confessato spudoratamente), scatta un semplice decreto penale di condanna (per chiudere in fretta il procedimento che ha avuto un costo, quindi sarebbe immorale archiviare senza incassare nulla). Se però viene contestato pure il reato di ingiuria, la faccenda si complica (per via del risarcimento danni).

      Controlli in Procura se risulta iscritta nel registro degli indagati e in caso positivo si affidi ad un buon avvocato penalista.

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      tnpo1976
    • RE: diffamazione a scuola - Facebook

      @Jana58 said:

      Non vi è una differenza fra il diffondere falsità su una persona al fine di produrgli un ingiusto danno e invece semplicemente raccontare una propria vicenda di vita ove si è riscontrato un comportamento palesemente scorretto di "tizio" ?

      Questo differenza vale ad esempio nei Paesi anglosassoni, dove diffamazione e calunnia sono sinonimi.
      In un Paese latino, come la Repubblica Italiana, invece il codice penale tutela un bene come il cosiddetto "onore", ovvero la percezione che si ha di se stessi, oltre alla reputazione che ci si è costruiti dinanzi al prossimo, anche mentendo (come nel caso di un marito infedele oppure di chi si spaccia per eterosessuale pur non essendolo).

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      tnpo1976
    • RE: diffamazione mezzo stampa

      Scusami, ma non eri stato denunciato nel lontano ottobre del 2009?
      Non è che puoi rimanere nel registro degli indagati vita natural durante.

      Comunque la tua domanda è molto interessante.
      C'è stata una sentenza nel 2008 a riguardo, Brescia, Cassazione Quinta Sezione Penale n. 11625 del 14 marzo 2008.
      In pratica un tizio che aveva dichiarato ad un ente pubblico di non avere "procedimenti penali in corso" (ma era indagato senza saperlo!) è stato trascinato in tribunale per falso in atto pubblico. E' stato condannato in primo grado, condanna confermata in appello, poi finalmente è stato assolto in Cassazione.

      Cito:
      Il ricorso è fondato.
      La iscrizione di un soggetto nel registro di cui all’art. 335 c.p.p deve avvenire “immediatamente”, vale a dire che il PM, ricevuta la notitia criminis, deve provvedere, nel più breve tempo possibile, dopo aver fatto identificare la persona che viene indicata quale responsabile, alla iscrizione. Ciò determina la acquisizione della qualità di persona sottoposta a indagini in capo al soggetto iscritto, indagini che hanno la finalità di consentire la verifica della sussistenza di elementi sufficienti per la promozione della azione penale (art. 326 c.p.p).
      *Tanto premesso va rilevato che lo stesso concetto di procedimento penale “in corso” (in tal senso è il capo di imputazione nel quale si addebita al [...] di aver taciuto di avere appunto un procedimento “in corso”) è tutt’altro che definito e “tecnico”, atteso, che come giustamente osserva il ricorrente, non si comprende se la P.A. richieda una attestazione circa la pendenza dell’azione penale ovvero se chieda di essere informata circa le semplici iscrizioni nel predetto registro, atto dovuto -come è noto – per il P.M. che riceva una denunzia o una querela, non palesemente e ictu oculi infondate a carico di un qualsiasi soggetto. A ciò deve aggiungersi che la iscrizione nel predetto registro non viene portata a conoscenza dell’iscritto a meno che lo stesso ne faccia richiesta (art. 335, comma 3, cpp).
      *
      Riassumendo, anche se non sei stato condannato ma sei imputato (ovvero si esercita l'azione penale), hai dei "carichi pendenti", che devi dichiarare nel questionario, altrimenti vieni condannato per falsità ideologica in atto pubblico.
      Se sei indagato e sai di esserlo, sei consapevole di avere "procedimenti penali in corso", quindi se ti viene chiesto specificatamente se sei a conoscenza di procedimenti penali a tuo carico, lo devi ammettere, altrimenti va a finire come nel caso di Brescia.

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      tnpo1976
    • RE: Chi è responsabile dei contenuti di un blog?

      Faccio notare che i tre dirigenti di Google sono stati condannati a 6 mesi di galera dal Tribunale di Milano perché "hanno accettato il rischio" di trattare illegalmente i dati altrui.
      Quindi la corresponsabilità penale tra Tizio e Caio mi pare palese.

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      tnpo1976
    • RE: ricettazione help

      @Denver said:

      inoltre dal 1996 ad oggi sono trascorsi 14 anni posso essere ritenuto responsabile del furto di tale ciclomotore ?

      Guarda che il reato di ricettazione è più grave del furto, sono previsti fino ad 8 anni di galera.
      Paradossalmente ti sarebbe convenuto auto-accusarti di furto.

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      tnpo1976
    • RE: Azienda minaccia querela per discussione su forum

      Mi permetto di andare lievemente OT, ma neanche tanto, visto che si tratta di un paragone con l'argomento esposto.
      Sono andato a visitare il portale aziende punto it (di dada) e mi pare che il rischio di querele sia come quello di un forum, solo che su scala davvero enorme!
      In pratica questi raccolgono i dati di tutte le aziende (senza chiedere il consenso, ma tanto si trovano sulle Pagine Gialle o simili), poi qualsiasi utente può votare, commentare (senza moderazione) e come se non bastasse aggiungere foto, quindi l'azienda perde pure il controllo della propria immagine (uno sconosciuto, magari un concorrente, può inserire una foto orrenda).
      Non oso immaginare le beghe legali che possono scaturire da portali come questo.

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      tnpo1976
    • RE: Azienda minaccia querela per discussione su forum

      C'è poco da fare, l'Italia è il paese della querela gratuita (non serve manco una marca da bollo...), quindi chiunque può tranquillamente chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria, per valutare la sussistenza del reato e l'eventuale esercizio dell'azione penale.

      A differenza di Quattroruote, un forum non è una testata giornalistica, quindi non si applicano le disposizioni a tutela della stampa, ovvero si può procedere al sequestro e oscuramento del thread.

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      tnpo1976
    • RE: Querela presentata in procura

      Non esiste la querela per calunnia, la calunnia è un reato contro l'amministrazione della giustizia, non contro un soggetto che si presenta come parte offesa.

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      tnpo1976
    • RE: Querela: ritiro della querela è realmente avvenuto?

      La questione è squisitamente economica.
      L'acquisizione dei tuoi tabulati telefonici rappresenta un costo per la Giustizia, quindi alla Procura non conviene (economicamente) archiviare il fascicolo, è preferibile invece emettere un decreto penale di condanna o meglio ancora spingerti a chiedere l'oblazione del reato, in questo modo la Procura può coprire i costi sostenuti per le indagini.

      Se per caso (come è probabile) nel corso di questi anni la Procura ha scelto di archiviare il tuo caso, devi ringraziare il PM, non la sorella del tuo ex, che non è parte offesa del reato. La molestia è un reato contro la tranquillità pubblica, non contro la persona, per questo non è prevista la querela di parte.

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      tnpo1976
    • RE: Querela: ritiro della querela è realmente avvenuto?

      Attenzione:
      la gita in Procura può essere inutile se il reato è ancora ufficialmente contro ignoti, ovvero non ti è stato ancora attribuito.
      Io ne so qualcosa personalmente, visto che la PolPost è venuta a cercarmi dopo circa cinque anni!
      Se per caso la Procura è in altre faccende affaccendata e ha "parcheggiato" il fascicolo, può farsi viva anche dopo molti anni, quando ha un momento libero, diciamo così...

      Se la sorella è corsa subito (magari il giorno dopo) a fare la presunta remissione, può essere che la denuncia sia stata stracciata e non trasmessa all'Autorità Giudiziaria. Questo lo devi chiedere alla sorella.

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      tnpo1976
    • RE: Querela: ritiro della querela è realmente avvenuto?

      Il reato in questione è quello previsto dall'art 660 codice penale, si procede d'ufficio attraverso denuncia (non querela).
      La denuncia, a differenza della querela, non può essere rimessa.

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      tnpo1976
    • RE: Problemi con il pagamento delle spese legali

      La Polizia ha mentito spudoratamente: nella fase delle indagini preliminari non esite alcun obbligo di nominare immediatamente un avvocato d'ufficio se non è richiesto un interrogatorio o un altro atto di indagine che prevede la sua presenza.
      Lei poteva tranquillamente decidere di rimandare la nomina dell'avvocato, in caso di archiviazione del procedimento penale Lei non avrebbe speso un solo Eurocent.

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      tnpo1976
    • RE: diffamazione su facebook

      Vista la situazione, mi pare che sia più conveniente (dal punto di vista economico) convincere la parte offesa a ritirare la querela di parte (previo pagamento ovviamente).

      Tanto per citare un caso concreto, un blogger ferrarese che aveva definito "ex idiota" un giornalista (in un post satirico) ha speso 6000 Euro tra processo penale e civile, solo per ottenere un'assoluzione in sede penale, mentre la causa civile è ancora aperta.

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      tnpo1976
    • RE: Prescrizione per reato penale

      Visto che il reato è di competenza del giudice di pace, non era nemmeno diffamazione aggravata.
      Detto tra noi, non ti conveniva chiedere l'oblazione?
      Oppure se accettavi la condanna nel 2007, bastavano pochi anni per ottenere la riabilitazione.
      O meglio ancora potevi pagare per ottenere la remissione della querela.
      Alla fine della fiera, rincorrendo la prescrizione, stai spendendo migliaia di euro in spese legali.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      T
      tnpo1976
    • RE: Hotspot Antiterrorismo Pisanu

      Affermare che rispetti la riservatezza perché registri gli URL ma non il loro contenuto mi pare al limite dell'assurdo.

      Negli URL sono contenute anche le stringhe di query, quindi raccogli dati sensibili sugli interessi degli utenti, come ad esempio ciò che cercano con i motori di ricerca.

      Come minimo devi informare preventivamente gli utenti che li stai effettivamente spiando mentre navigano e loro devono accettare questo fatto.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      T
      tnpo1976
    • RE: Hotspot Antiterrorismo Pisanu

      La Legge prevede che venga memorizzato l'IP assegnato, l'ora, la durata, oltre ovviamente all'identità dell'utente. Punto.

      Da ciò che hai scritto mi pare di capire che tu abbia in mente di memorizzare anche gli indirizzi delle pagine visitate dai malcapitati utenti del tuo hotspot... Se ti scopre il Garante ti fa vedere i sorci verdi, questo è poco ma sicuro.

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
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      tnpo1976
    • RE: Sostituzione di persona su Internet

      Penso che, visti i risultati, Lei doveva rivolgersi subito ad un avvocato penalista...
      Il Suo avvocato si è limitato a far notare al PM che manca il nocumento per configurare il reato di utilizzo illecito di dati personali e infatti l'accusa è caduta, mentre il reato di sostituzione di persona è rimasto in piedi.
      Una memoria difensiva scritta con i controfiocchi magari sarebbe stata utile per ottenere l'archiviazione, ma questo non lo potremo mai sapere.

      Per quanto riguarda la Sua disatrosa escussione, al posto Suo io avrei chiesto prima un consiglio al padre poliziotto in pensione e lui mi avrebbe certamente suggerito di mantenere la calma e non rendere mai dichiarazioni autoindizianti (detto tra noi, io ho avuto due incontri ravvicinati con la Polizia Postale ed ho negato persino la sfericità del pianeta Terra).

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      tnpo1976