OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA DIRITTI SU BENI IMMOBILI
Il Giudice di Pace è competente per il risarcimento di danni derivanti da rapporti personali o obbligatori tra privati (persone fisiche, società, condomini) compresi i decreti ingiuntivi per canoni di locazione non pagati ed eventuali successive opposizioni agli stessi, entro il limite previsto di € 5000. Sono invece escluse le controversie aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Ordinanza 19 ottobre 2011, n. 21582).
La competenza è dei giudici di pace nell’ambito del limite di valore di cui all’art.7 c.p.c. ( 5.000,00 euro) per le controversie che abbiano come causa petendi un* immobile e*d un petitum immediato avente ad oggetto una somma di denaro, rimanendo esclusa solo la causa petendi ed un petitum relativi ad un diritto reale di competenza del tribunale civile ( questione proprietaria oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti ) ma non quelle personali ,anche se riferite ad un immobile ,che sono di competenza dei giudici di prossimità.
Il dispositivo dell’ordinanza della Cassazione afferma quindi che la competenza per valore è del giudice di pace anche con riguardo alle controverse risarcitorie relative a beni immobili e ciò viene argomentato con una motivazione che premia la professionalità dei giudici di pace osservando che il modello di giudice disegnato dal legislatore del 1991 a metà tra onorarietà e professionalità è investito ex art 7 c.p .c. di una competenza ben più che bagatellare , cogliendo il progressivo aumento della competenza non solo sotto il profilo del valore delle controversie ma anche della rilevanza sociale rispetto a quelle riservate al vecchio giudice conciliatore.