• User Newbie

    Competenza giudice di pace per risarcimento danni per immobili inferiore a 5000 euro

    Ciao a tutti,
    pongo un nuovo quesito su questo forum che mi è già stato molto utile in passato 🙂 .

    Riguarda la competenza del giudice di pace: so che il Giudice di Pace è competente per cause avente come oggetto beni mobili di valore inferiore a 5000 euro, tuttavia le Sezioni Unite cassazione civile ( boh 🙂 ) si sono espresse dicendo che al giudice di pace vanno anche le cause riguardanti i beni immobili inferiori a 5000 euro, come per esempio richieste di risarcimento danni.

    facendo la ricerca "giudice di pace immobili 5000 euro" si trovano tante pagine che commentano tale pronunciamento

    Cosa ne pensate ? E' possibile scegliere se andare dal Giudvice di Pace o dal Tribunale, oppure la competenza è assolutamente vincolante ?

    Un'altra domanda che vorrei fare riguarda la conciliazione: può essere fatta un'offerta conciliatoria all'inizio della causa civile ? Se la sentenza risulta inferiore alla richiesta conciliatoria, chi paga le spese ?

    Grazie delle risposte 🙂


  • Super User

    OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA DIRITTI SU BENI IMMOBILI
    Il Giudice di Pace è competente per il risarcimento di danni derivanti da rapporti personali o obbligatori tra privati (persone fisiche, società, condomini) compresi i decreti ingiuntivi per canoni di locazione non pagati ed eventuali successive opposizioni agli stessi, entro il limite previsto di € 5000. Sono invece escluse le controversie aventi ad oggetto diritti reali su beni immobili (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, Ordinanza 19 ottobre 2011, n. 21582).

    La competenza è dei giudici di pace nell’ambito del limite di valore di cui all’art.7 c.p.c. ( 5.000,00 euro) per le controversie che abbiano come causa petendi un* immobile e*d un petitum immediato avente ad oggetto una somma di denaro, rimanendo esclusa solo la causa petendi ed un petitum relativi ad un diritto reale di competenza del tribunale civile ( questione proprietaria oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti ) ma non quelle personali ,anche se riferite ad un immobile ,che sono di competenza dei giudici di prossimità.

    Il dispositivo dell’ordinanza della Cassazione afferma quindi che la competenza per valore è del giudice di pace anche con riguardo alle controverse risarcitorie relative a beni immobili e ciò viene argomentato con una motivazione che premia la professionalità dei giudici di pace osservando che il modello di giudice disegnato dal legislatore del 1991 a metà tra onorarietà e professionalità è investito ex art 7 c.p .c. di una competenza ben più che bagatellare , cogliendo il progressivo aumento della competenza non solo sotto il profilo del valore delle controversie ma anche della rilevanza sociale rispetto a quelle riservate al vecchio giudice conciliatore.