@Contabile said:
L'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa e contenzioso, con la circolare 104 del 11 dicembre 2001, ha chiarito che il registro di carico e scarico dei rifiuti, previsto dalla speciale disciplina del settore rifiuti, non è interessato dalle innovazioni introdotte dall'articolo 8 della citata legge n. 383 del 2001. Gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate e, ove non istituiti, gli Uffici del Registro, precisa inoltre la circolare, sono ancora tenuti a numerare e vidimare il registro di carico e scarico dei rifiuti in base all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997.
Mi dispiace ma la normativa è cambiata vedasi quanto segue:
Norme in materia ambientale: pubblicato il decreto sui registri di carico e scarico rifiuti
area tematica: Ambiente
Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2006 alcuni decreti attuativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 ?Norme in materia ambientale?.
Tra questi si segnala in particolare il decreto del Ministro dell?Ambiente e della Tutela del Territorio 2 maggio 2006*"Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*?.
Approfondimenti
Per quanto concerne il registro di carico e scarico dei rifiuti il nuovo decreto contiene le seguenti differenze rispetto al precedente decreto in materia (D.M. 148/1998):
- nel modello di registro in uso per tutte le varie attività ad esclusione di quella di commercio ed intermediazione senza detenzione (quindi il registro in uso per i soggetti che effettuano attività di produzione, trasporto, smaltimento, recupero di rifiuti) è stata modificata la colonna relativa alle quantità non solo consentendo la totale alternativa tra kg, litri e metri cubi, ma anche inserendo la possibilità di indicare ? per i movimenti di scarico ? il ?peso verificato a destino?, tutte le volte in cui, nell?invio del rifiuto a terzi, si sia optato nel formulario per tale possibilità;
- nelle istruzioni per la compilazione del medesimo modello viene precisato:
- che al punto ?descrizione del rifiuto? deve essere riportata per i codici CER terminanti con la cifra 99 una descrizione appropriata dello specifico rifiuto oggetto di registrazione;
- è ribadito che per i rifiuti pericolosi e solo per questi deve essere indicata la classe di pericolo (cosiddetti codici H elencati nel frontespizio del registro);
- che spetta al produttore scegliere l?unità di misura (kg o litri o metri cubi) con cui effettuare le registrazioni e che tale unità di misura deve essere mantenuta dal trasportatore e fino al recuperatore o smaltitore destinatario;
- la indicazione del peso verificato a destino (nei casi in cui sul formulario si sia indicato un peso stimato e si sia barrata l?apposita casella) deve essere riportata sul registro entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della quarta copia del formulario, mentre all?atto della registrazione dello scarico deve essere precisato nella colonna relativa alle annotazioni che il peso indicato è solo stimato.
I registri in uso possono continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento, eventualmente all?occorrenza aggiungendo la voce ?peso verificato a destino?.
Resta confermato che a seguito dell?entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, i registri debbono essere tenuti secondo le regole previste per i registri IVA, con la conseguenza, in particolare, che all?atto della sostituzione il nuovo registro non necessiterà della vidimazione.
L?obbligo connesso alla tenuta del registro di carico e scarico si intende correttamente adempiuto anche con l?utilizzo di carta formato A4 regolarmente numerata.
Si ricorda inoltre che l'art. 190 comma 1 stabilisce per i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico nuovi termini per effettuare le registrazioni:
a) per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.? (art. 190, comma 1).