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Registro Dei Beni In Lavorazione
Volevo chiedere a voi che prassi usate per i beni inviati in conto lavorazione nei paesi cee in pratica a norma di legge bisognerebbe istituire il registro di carico e scarico in base all'art. 50 comma 5 dl 331/93 in pratica molti fanno solo il ddt di c/lavorazione.
Inoltre chiedevo se qualcuno ha qualche modello del registro dei beni in conto lavorazione per vedere come è fatto visto che non l'ho mai utilizzato e sono indeciso sul da farsi.
saluti.roy
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Ciao e benvenuto,
il registro di cui parli (peraltro previsto esplicitamente nella circolare 145/E del 10/06/98) è in effetti un registro a primo acchito obbligatorio.... ma quale è il suo scopo???
Scopo evidente è quello di vincere la "presunzione di cessione/acquisto" di cui al DPR 441/1997 (in tema di IVA).
Allora è anche logico che i DDT ordinatamente compilati, numerati e conservati con causale non traslativa di "merce in lavorazione" siano sufficienti a superare tale presunzione facendo cadere il presidio che avrebbe avuto quel registro.
La stessa Circolare 193 del 98, commentando il DPR predetto, ha infatti correttamente ammesso che:*"**1.3.4 Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo. ***
*Per quanto attiene alla consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprieta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto in esame, viene stabilito che la presunzione non opera qualora la suddetta consegna risulti *alternativamente*: * *- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro (libro c/lavorazione, deposito, ecc.) tenuto in conformita
all' [URL="dhtmled4:/ID:21643"]articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'Ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualita, quantita
dei beni medesimi e la causale della consegna; *
*- dal documento di trasporto previsto dall' [URL="dhtmled4:/ID:669"]art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente e integrato con la relativa causale o, con altro valido documento di consegna; *
*- da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli [URL="dhtmled4:/ID:21437,/ID:21444,/ID:21451"]articoli 23, 24 e 25 del [URL="dhtmled4:/IDP:3873.1"]decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contenente, oltre alla natura, qualitae quantita
dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni e la causale non traslativa dell'invio dei beni. *
Per le annotazioni in argomento, non eprevisto, trattandosi di un onere e non di un obbligo, alcune termine per l'esecuzione delle stesse; sara
, quindi, cura del soggetto interessato provvedere alle registrazioni al piu` presto, onde evitare la presunzione di vendita per i beni non ancora annotati."Dunque utilizzerei tranquillamente i DDT.
E' inoltre da sottolineare come gli esempi portati dalla 145/E/98 indichino sempre la necessità di compilare tale registro a carico del solo lavorante italiano e non anche da parte del soggetto che mandi in lavorazione.... presumibile che ciò derivi dalla ragionevole considerazione che quest'ultimo utilizzi sempre DDT per la consegna e provveda a conservarli.Paolo
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@i2m4y said:
Ciao e benvenuto,
il registro di cui parli (peraltro previsto esplicitamente nella circolare 145/E del 10/06/98) è in effetti un registro a primo acchito obbligatorio.... ma quale è il suo scopo???
Scopo evidente è quello di vincere la "presunzione di cessione/acquisto" di cui al DPR 441/1997 (in tema di IVA).
Allora è anche logico che i DDT ordinatamente compilati, numerati e conservati con causale non traslativa di "merce in lavorazione" siano sufficienti a superare tale presunzione facendo cadere il presidio che avrebbe avuto quel registro.
La stessa Circolare 193 del 98, commentando il DPR predetto, ha infatti correttamente ammesso che:*"**1.3.4 Consegna di beni a terzi a titolo non traslativo. ***
*Per quanto attiene alla consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprieta, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto in esame, viene stabilito che la presunzione non opera qualora la suddetta consegna risulti *alternativamente*: * *- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro (libro c/lavorazione, deposito, ecc.) tenuto in conformita
all' [URL="dhtmled4:/ID:21643"]articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 o da atto registrato presso l'Ufficio del registro, dai quali risultino la natura, qualita, quantita
dei beni medesimi e la causale della consegna; *
*- dal documento di trasporto previsto dall' [URL="dhtmled4:/ID:669"]art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dall'emittente e integrato con la relativa causale o, con altro valido documento di consegna; *
*- da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri previsti dagli [URL="dhtmled4:/ID:21437,/ID:21444,/ID:21451"]articoli 23, 24 e 25 del [URL="dhtmled4:/IDP:3873.1"]decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 contenente, oltre alla natura, qualitae quantita
dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni e la causale non traslativa dell'invio dei beni. *
Per le annotazioni in argomento, non eprevisto, trattandosi di un onere e non di un obbligo, alcune termine per l'esecuzione delle stesse; sara
, quindi, cura del soggetto interessato provvedere alle registrazioni al piu` presto, onde evitare la presunzione di vendita per i beni non ancora annotati."Dunque utilizzerei tranquillamente i DDT.
E' inoltre da sottolineare come gli esempi portati dalla 145/E/98 indichino sempre la necessità di compilare tale registro a carico del solo lavorante italiano e non anche da parte del soggetto che mandi in lavorazione.... presumibile che ciò derivi dalla ragionevole considerazione che quest'ultimo utilizzi sempre DDT per la consegna e provveda a conservarli.Paolo
Grazie Paolo della risposta molto gentile volevo chiederti un'altra cosa dove posso reperire sul web la circolare 145/e/98 ?
roy
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Fai ricerca qui:
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPagePrincipale.html
in "estremi" - "prassi" - metti il riferimento specifico alla circolare 145 del 1998
Paolo
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@i2m4y said:
Fai ricerca qui:
http://dt.finanze.it/doctrib/SilverStream/Pages/JPagePrincipale.html
in "estremi" - "prassi" - metti il riferimento specifico alla circolare 145 del 1998
PaoloGrazie mille di nuovo finalmente ho scoperto come trovare le circolari
roy
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Ciao Paolo,
scusa, ma non riesco a trovare la circolare richiamata (145E/98).
O meglio, ho trovato la circolare, ma la parte da te citata non è presente.
Potresti darmi un riferimento più preciso?
Comunque l'art. 50, co. 5, DL 331/93 prevede espressamente la tenuta del registro sia per i beni spediti che per quelli ricevuti (vedi anche R. Portale - Imposta sul Valore Aggiunto).A questo punto, hai un modello del registro per vedere come deve (o meglio può) essere strutturato?
Grazie, LuisaM
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La Circolare che contiene quel pezzo è la 193 non la 145.
In effetti tale registro non è espressamente superato per le operazioni UE, nemmeno alla luce di tale circolare.... seppure per me si tratti solo di un buco normativ-interpretativo in quanto lo scopo evidente è quello sopra scritto.
Non ho facsimili, ma lo trovi nelle cartolerie professionali.
Paolo
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Salve,
volevo chiedere se è necessario tenere un registro di conto lavorazione -compilato a mano-per i movimenti di carico e scarico merce se esiste già in azienda un software di registrazione dei medesimi.
Inoltre da una ricerca su internet ho visto che non è obbligatoria la vidimazione del registro.
Se possibile vorrei avere il riferimento della legge dove è scritto che i registri devono essere compilati e vidimati manualmente o se possono essere sostituiti da supporti informatici.Grazie mille
Ida