Spulciando un po' su internet ho trovato il riferimento ad una sentenza della cassazione che nelle motivazioni contiene questi passaggi:
"[...] ove la giusta causa di recesso non fosse sussistente, non potendosi certamente imporre coattivamente l'esercizio dell'attività professionale, la manifestazione della volontà di recesso produce egualmente l'effetto estintivo del rapporto, e, dunque, la risoluzione o lo scioglimento del contratto d'opera."
Sarà ovvio, ma sempre meglio esserne certi :D.
La sentenza poi prosegue con:
"[...] il recesso del professionista, senza giusta causa, comporterà il diritto del cliente ad ottenere il risarcimento del danno subito, sempre che l'esistenza di un danno risarcibile sia provata."
Quindi il committente dovrebbe provare di aver ricevuto un danno risarcibile derivante dal mio recesso. Ipotizzando che il committente non incorra in sanzioni per scadenze da lui non rispettate (che comunque dovrebbe dimostrare di non aver rispettato a causa mia), dando per scontato che col recesso rinuncio al compenso che avrei maturato nel periodo successivo allo scioglimento, nel mio specifico caso è difficile che si possa dimostrare un danno risarcibile, quindi dovrei essere abbastanza tranquillo.
Ammetto però di essere abbastanza ignorante in materia legale per cui è possibile che abbia preso un abbaglio e sia giunto ad una conclusione non corretta. Se qualcuno avesse qualcosa da aggiungere o volesse confermare/smentire la mia tesi gliene sarei grato!