ciao e bentrovati,
mi permetto di quotare solo perchè ho sottomano il CCNL e integro riportando da lì:
FERIE
[LEFT]4 settimane corrispondenti a 24 giorni lavorativi. Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 6 giorni lavorativi. I lavoratori che maturano un?anzianità di servizio oltre 10 anni avranno diritto ad un ulteriore giorno. In caso di distribuzione dell?orario di lavoro su 5 giorni, i giorni lavorativi fruiti come ferie sono computati per 1,2 ciascuno. Le ferie devono normalmente
essere godute nel corso dell?anno di competenza. In ogni caso il periodo feriale deve essere goduto per un periodo non inferiore a 2 settimane consecutive su richiesta del lavoratore. In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze produttive, potrà essere concessa la fruizione dei residui di ferie entro il mese di febbraio
dell?anno successivo a quello di spettanza. In caso di eccezionali esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell?anno ovvero in caso di impossibilità derivante da uno stato di malattia o infortunio, le eventuali ferie residue fino alle 4 settimane saranno fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell?anno di maturazione
PERMESSI[/LEFT]
[LEFT]72 ore in ragione d?anno per i lavoratori giornalieri. Per i lavoratori addetti a turni avvicendati che prestano la propria attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, sarà inoltre riconosciuto, a decorrere dall?1.1.2004, un ulteriore permesso di 8 ore. I lavoratori potranno fruire di tali permessi per gruppi di ore non inferiori a 2. La fruizione di detti permessi avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno 20 giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui non sia rispettato il preavviso di 20 giorni, la fruizione avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l?8,5% e l?11,5% dei lavoratori normalmente impiegati nel turno. I permessi eventualmente non fruiti entro l?anno di maturazione, ove il lavoratore non ne chieda la monetizzazione anno per anno, confluiscono, a decorrere dall?1.1.2002, in un apposito Conto ore individuale denominato ?Banca ore? per un ulteriore periodo di 24 mesi. Al termine di tale periodo le ore eventualmente ancora accantonate saranno liquidate con la retribuzione in atto al momento della scadenza
spero di essere stato utile,
un saluto
robi[/LEFT]