La carica di amministratore di condominio può essere assunta da chiunque venga nominato dall’assemblea condominiale, sia esso un soggetto che risiede nel condominio o un soggetto esterno che generalmente svolge in maniera professionale l’attività per più condomini.
L’attività è compatibile con ogni altra, anche con quella di mediatore, se l’amministrazione condominiale non è esercitata con “professionalità” (v. sentenza Cassazione 21.04.1999).
Se svolta con professionalità si necessita di apertura di partita IVA.
Il dipendente pubblico che svolge l'"attività professionale" di amministratore deve verificare eventuali incompatibilità con la titolarità di partita IVA.
L'instaurazione di un diverso rapporto con i CONDOMINI, a mio avviso, quando tale rapporto è già rivolto a due unità si configura come attività professionale.