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TFR: i termini di pagamento secondo la Cassazione
La Direzione provinciale del Lavoro di Modena ritiene opportuno focalizzare l?attenzione su tre sentenze della Corte di Cassazione (n. 1040/02, n. 4222/02 e n. 4822/02) emanate tra il 28 gennaio ed il 4 aprile 2002, le cui massime sono rinvenibili nel sito dell?Ufficio alla casella ?sentenze Cassazione Lavoro?, alla voce ?Istituti relativi al rapporto di lavoro?.
Particolarmente importante è l?interpretazione ?rigida? fornita dalla sentenza n. 4822 del 4 aprile u.s. e che, in un certo senso, modifica alcuni orientamenti ?possibilisti? emersi nelle due sentenze precedenti le quali, peraltro, si pongono sotto il medesimo profilo logico: la dizione dell?art. 2120 c.c. non lascia dubbi sul fatto che il prestatore di lavoro ha diritto al TFR al momento della cessazione del rapporto. Proseguendo nel suo iter, la Corte aggiunge che pur se si sostenesse che l?art. 2120 c.c. non indica con esattezza il momento, la lacuna è colmata dall?art. 1183, comma 1, c.c., il quale stabilisce che ?se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente?. Gli accordi collettivi (come l?art. 26 del CCNL dei metalmeccanici) non possono incidere sulla disposizione di legge ed inoltre, la circostanza che per il calcolo del TFR è necessario conoscere le variazioni dell?indice ISTAT maturate nel mese precedente (e disponibili verso il 15 di ogni mese), non abilita il datore di lavoro a procrastinare l?erogazione della liquidazione. Ciò, stando anche alla sentenza n. 1040/02, dovrebbe comportare la ?lavorazione? del TFR in due volte (prima il maturato da corrispondere subito e, poi, le rivalutazioni nel momento in cui le stesse sono conoscibili).
Il ritardo nella erogazione delle competenze abilita il lavoratore a chiedere gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 c.p.c. .
Con la sentenza n. 4222 del 25 marzo 2002, la Suprema Corte era stata più possibilista sostenendo che ? il trattamento è un obbligo per il datore di lavoro, condizionato dal fatto che egli a tale data sia a conoscenza di tutti gli elementi di calcolo che lo compongono?.
Il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 4822/02 crea problemi di operatività per i datori di lavoro (non c?è più ?un certo margine per il calcolo?) rinvenibili, soprattutto, in quelle situazioni ove è il prestatore a presentare improvvisamente le proprie dimissioni.