@Robcattivelli said:
Ai sensi dell'art. 10 co. 1 lett. e-bis) del TUIR e dell'art. 8 co. 4 del DLgs. 252/2005, dall'1.1.2007 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui allo stesso DLgs. 252/2005 sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un importo di 5.164,57 euro annui.
La suddetta deducibilità dal reddito complessivo riguarda i possessori di qualunque tipologia di reddito che concorra a formare il reddito complessivo stesso, anche diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, in particolare i redditi dei terreni, dei fabbricati e di partecipazione in società di persone commerciali.
Quindi se ho ben capito non ci sono differenze fra deducibilità contributi a fondo di categoria e a un qualsiasi fondo aperto...giusto? Grazie