Navigazione

    Privacy - Termini e condizioni
    © 2020 Search On Media Group S.r.l.
    • Registrati
    • Accedi
    • CATEGORIES
    • Discussioni
    • Non letti
    • Recenti
    • Hashtags
    • Popolare
    • Utenti
    • Stream
    • Interest
    • Categories
    1. Home
    2. lucbello
    3. Post
    L

    lucbello

    @lucbello

    • Profilo
    • Chi segue 0
    • Da chi è seguito 0
    • Discussioni 2
    • Post 87
    • Migliore 0
    • Gruppi 0
    Iscrizione Ultimo Accesso
    Età 47
    0
    Reputazione
    87
    Post
    0
    Visite al profilo
    0
    Da chi è seguito
    0
    Chi segue
    User

    Post creati da lucbello

    • RE: Diritto di passaggio

      La studio meglio nei prossimi giorni, comunque
      il diritto di passo è una servitù, quindi deve essere esercitata creando il minor disturbo al fondo servente ciò al tuo.
      Sarebbe necessario avere un disegno chiaro, ma intanto vorrei sapere se questo diritto di passo è solo a piedi o carraio ed anche sapere da quanto lo esercitanocon la macchina e per che uso .
      Una situazione del genere deve essere comunque gestita da un avvocato, prima con un lettera e poi con un causa.
      A presto cerco di diri di più.
      Ciao
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: cessata attivita'

      A vostra tutela c'è l'art 2112 del codice civile:

            **«Art. 2112 ? Mantenimento dei diritti dei lavoratori            in caso di trasferimento d?azienda
            **     1. In caso di trasferimento d?azienda,            il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva            tutti i diritti che ne derivano (1).
                 2. Il cedente ed il cessionario sono obbligati,            in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del            trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice            di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione            del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (1).
                 3. Il cessionario è tenuto ad applicare            i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi            nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento,            fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti            collettivi applicabili all?impresa del cessionario. L?effetto            di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del            medesimo livello (1).
                 4. Ferma restando la facoltà di            esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti,            il trasferimento d?azienda non costituisce di per sé motivo            di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono            una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d?azienda,            può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all?art.            2119, primo comma.
                 5. Ai fini e per gli effetti di cui al            presente articolo si intende per trasferimento d?azienda qualsiasi            operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti            il mutamento nella titolarità di un?attività economica            organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento            e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere            dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il            trasferimento è attuato ivi compresi l?usufrutto o l?affitto            di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì            al trasferimento di parte dell?azienda, intesa come articolazione            funzionalmente autonoma di un?attività economica organizzata,            identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del            suo trasferimento (2).
                 6. Nel caso in cui l?alienante stipuli            con l?acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene            utilizzando il ramo d?azienda oggetto di cessione, tra appaltante            e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all?art.            1676 (3).
           (1) I primi tre commi sono stati            così sostituiti dall?art. 47 della legge 29 dicembre 1990,            n. 428.
            (2) Il quinto comma è stato così sostituito dal d. lgs.            10 settembre 2003, n. 276.
            (3) Comma aggiunto dal d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
      

      Quindi in teoria non dovrbbe cambiare nulla, state comunque attentie prima di firmare qualcosa controllate bene, chiedete ed eventualmente rivlgetevi in gruppo ad un sindacato o ad un avvocato.
      Saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: Fuoriusciti dai minimi nel 2012 - chiarimenti

      Grazie davvero,con queste dritte cerco di organizzarmi.
      Saluti lucbello:smile5:

      postato in Consulenza Fiscale
      L
      lucbello
    • RE: Fuoriusciti dai minimi nel 2012 - chiarimenti

      Grazie per l'interessamento e le risposte, approfitto quindi,
      il mio esonero dalla trimestralità dove lo posso leggere, c'è una norma precisa è legata a dei valori economici o ad un periodo limitatato;
      con dichiarazione unica intendi quella annuale quindi nel 2013 con versamento penso a marzo 2013,
      Grazie ciao
      Lucbello

      postato in Consulenza Fiscale
      L
      lucbello
    • RE: Problematiche con una badante

      Allora
      1 conserva tutto, tutto.
      2 scaricati su internet il CCNL delle badanti.
      3 tale contratto applicabile al tuo caso prevede all'art 13 il periodo di prova per cui il tuo comportamento è legittimo.

      In pratica si tratta di una persona che lucra su queste cose non accettare alcun contraddittorio, è tutta una tattica per avere qualche denaro in più spaventandoti; non cercare neppure un avvocato, nemmeno se ti dovesse scrivere un raccomandata un avvocato, aspetta se mai che arrivi un ricorso da parte del tribunale.
      Nessun tuo comportamento legittimo, tipo licenziarla nel periodo di preavviso, può comportarti una responsabilità per danni alla salute.
      Se insiste a minacciarti porta tutto ai carabinieri e fai una denuncia/esposto i reati che l'autorità giudiziaria ravvisa in tali comportamenti.
      (Si tratta di persone che in passato hanno avuto altre cause ed hanno visto che se inizi una vertenza di lavoro totalmente infondata, può capitare che alla fine l'altra parte che ha un pò di soldi e non vuole fastidi scucisca qualcosa)
      Infine ricorda di non dargli più neanche un euro perchè gli accordi in materia di lavoro valgono solo davnti al Tribunale o ai sindacati e se gli dai qualcosa questa va dall'avvocato e e si paga una lettera per chiederti di più.
      Saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: contestazione polizza eredi

      Chiariamo due passaggi

      • se Z e A hanno un conto cointestato con facoltà disgiunte possono fare ciò che vogliono e si presume che il saldo sul conto corrente sia al 50%;
      • se Z moriva senza fare quella operazione in successione cadeva solo il 50% del conto per cui di 50000 euro le figlie se ne dovevano dividere in tre solo 25000, mentre gli altri 25000 restavano sempre di A, quindi ad A, B e C andavano 8.333,33 ciascuna.

      Formalmente i passaggi fatti da Z sembrano regolari, si tratta di un tentativo di estromettere due figlie dall'asse, ma in tale modo si può fare, resta da valutare che le figlie B e C possono andare in banca ed ottenere molte informazioni e verificare l'operato di Z e A, se trovano qualcosa che non quadra avanzeranno delle richieste minacciando azioni legali.
      In questi casi un accordo non guasta e limita di molto le eventuali spese di un giusdizio o di avvocati: la sorella A se è furba convoca le sorelle B e C e gli dice:
      "Z voleva che avessi tutto, queste sono sempre state le sue volontà ed ha agito così, io vi propongo di darvi 4000,00 a testa così vengo incontro a voi e non disubbidisco alle volontà di Z visto che forse vi verrebbe qualcosa in più, o accettate o difenderò fino in fondo le volontà di Z e voi non beccate nulla, anzi ci partono un sacco di soldi in spese legali."
      Ciao
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: Decreto ingiuntivo

      Il decreto ingiuntivo è una pratica preferenziale perchè può iniziare su tue scritture contabili, quindi sarebbe meglio avere tutte le fatture, per quanto rigurda le attestazioni sulle stesse dipende dal Regime Fiscale della tua ditta e da cosa richiede il tribunale competente.
      Porta la vertenza da un legale di tua fiducia e magari pattuisci con lo stesso un accordo sul recuperato: tipo le paga tutte le spese, che non sono poche e il 10% del recuperato, se non si recupera nulla, stabilite un importo forfettario.
      saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: consiglio urgente

      Penso che tu abbia un avvocato la cosa migliore è chiedere a lui , comunque,
      dal tenore della parte di scrittura che hai ricopiato sembra che la stessa abbia valore parzialmente novativo, in pratica devi inviargli una raccomandata dicendo che se non paga entro 10 gg dal ricevimento la scrittura privata sarà risolta di diritto e procederai esecutivamente contro di lui.
      Saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • Fuoriusciti dai minimi nel 2012 - chiarimenti

      Ciao a tutti sono un avvocato (rispondo a qualche post nell'apposita sezione) fino al 2011 ero nei minimi e gestivo da solo tutta la parte fiscale grazie a fiscoline, tutor, questo sito ecc. ecc.
      Ora non sono più un contribuente minimio per cui chiedo,
      -se possibile di aprire una sezione dedicata al primo anno da ex minimi o in alternativa di chiarirmi:
      -cosa fare con l'IVA , adesso, oltre che a metterla in fattura devo
      -annotarla su un libro,

      • fare la dichiarazione trimestrale,
        -fare i versamenti trimestrali, (o è tutto rinviato al prossimo anno),
        -che software devo scaricare per fare queste dichiarazioni -versamenti.
        In passato non ho mai superato i 25.000 di incassi lordi e per questo anno prevedo molto meno circa 15.000 -17.000 di incassi lordi.
        ciao
        lucbello
      postato in Consulenza Fiscale
      L
      lucbello
    • RE: locazione commerciale da privato obbligo fideiussione?

      La legge è la seguente
      L. 27 luglio 1978, n. 392 Disciplina delle locazioni di immobili urbani

      l'art 11 disciplina il deposito cauzionale l'art 36 la cessione del contratto,
      molte di queste norme sono inderogabili, ovvero anche se scrivete il contrario vale la legge, ti faccio un esempio: stabilite che la durata è di solo 5 anni, non vale sarà comunque un contratto 6+6.
      Saluti
      lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: locazione commerciale da privato obbligo fideiussione?

      E' come dici, ma ti segnalo che decide il locatore.
      Calcola che si tratta di un contratto 6+6 e spesso solo per siglare il contratto (che successivamente puoi cedere a terzi) alcuni locatori si fanno pagare qualcosa.
      Saluti
      lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: locazione commerciale da privato obbligo fideiussione?

      Purtroppo non scegli te, è il locatore che per farti un contratto di locazione può chiederti una fideiussione.
      saluti
      lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: Soluzione successione ereditaria

      chi è tua madre?
      comunque in caso di c/c o titoli con più intestatari cade nella successione la quota di appartenenza al de cuius, quindi atti dispositivi teoricamente possono essere fatti da ciascun intestatario, ma agendo così si espone al rischio di una denuncia per appropriazione indebita.
      servono maggiori elementi.
      saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: eredità e fideiussione prestata dal defunto

      Prima cosa valuta se ti conviene essere erede, se no basta fare una rinuncia.
      ciao
      lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: esigenze del locatario e del conduttore: contrapposte o conciliabili?

      Le vostre esigenze sono inconciliabili, anzi peggio, all'apparenza un accordo lo potreste trovare per litigare il giorno dopo, cerca un altro appartamento.
      Ciao
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: Diffamazione "indiretta"

      Cerca di essere più semplice e chiaro,
      normalmente nella diffamazione sono coinvolti tutti: proprietari del mezzo di propalazione ed autore.
      Saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: Contratto di commissione

      la tua domanda non è chiara, un documento se firmato vale come impegno e come contratto se l'altra parte lo accetta apponendo la firma.
      facci sapere.
      Ciao
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: contratto di locazione ad uso abitativo

      La situazione va sanata e più tardi lo fate più tempo dovrete aspettare.
      I contratti ad uso abitativo hanno regole certe ed immodificabili, non esiste il contratto di un anno, quindi è necessario registrare un contratto di 4+4 se poi i sono gli estremi per disdire alla prima scadenza il contratto sarà solo di 4 anni.
      Nel tuo caso siete già in una posizione di svantaggio e non è detto che vi convenga accordarvi con chi è dentro per avere i locali liberi.
      Saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: Cambio intestazione buono postale cartaceo

      La problematica va studiata nel dettaglio, posso dirti che
      1 se il titolo è intestato a più persone, ma con poteri disgiunti è legittimo che ciascuno possa disporre dello stesso, cioè agire da solo per chiuderlo, venderlo, chiedere il rimborso.
      2 tale comportamento lo espone ad azioni civili e penali perchè si presume che un la proprietà dei denari alla base del titolo siano di proprietà al 50% in caso di due cointestatari.

      A questo punto bisogna capire quali erano gli accordi e poi valutare se fare la denuncia penale per truffa o appropriazione indebita e poi costituirsi parte civile nel processo, oppure agire solo civilmente per la restituzione del 50%.
      Saluti
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello
    • RE: Disattivazione utenza telefonica e penali

      Dopo il decreto bersani le compagnie si sono adeguate per cui offrono vantaggi a fronte di un contratto a tempo determinato ed è legittimo chiedere una penale o altro per una disdetta prima della scadenza del termine.
      I più noti sono i contratti di 30 mesi con cui ti 2regalano" l'iphone.
      Leggi bene il contratto e vedi cosa dicono sul recesso anticipato.
      ciao
      Lucbello

      postato in Consulenza Legale e Professioni Web
      L
      lucbello