La figura più idonea all'attività che vuoi fare viene chiamata "Mediatore Occasionale" ed è una tipologia di mediatore immobiliare espressamente prevista dal DM 26/10/2011 art. 12
MEDIAZIONE OCCASIONALE:
Lo svolgimento dell'attivita' in modo occasionale o  discontinuoe' consentito per un periodo non superiore a sessanta  giorni  ed  e'
subordinato  all'iscrizione  nell'apposita  sezione  del  Rea   della
persona fisica  che  esercita  detta  attivita',  fermo  restando  la
sussistenza in capo a questa dei requisiti di legge e degli  obblighi
di legge sulla mediazione.
La segnalazione dell'avvio dell'attivita' di cui al comma  1  e'
effettuata per via telematica mediante compilazione e  sottoscrizione
della sezione «Scia - Moc» del modello «Mediatori»,  nella  quale  e'
indicata,  a  pena  di  irricevibilita',  la   data   di   cessazione
dell'attivita'.
La segnalazione di cui al comma 1  non  puo'  essere  presentata
piu' di una volta all'anno.
Quindi per poter essere Mediatore Occasionale devi essere in possesso dei requisiti per svolgere l'attività di mediatore:
Requisiti di carattere personale
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero stranieri residenti in italia muniti di permesso di soggiorno valido, rilasciato per motivi di lavoro o familiari;
maggiore età;
titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado (qualifica triennale conseguita presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, maturità quinquennale, laurea).
Requisiti di carattere morale
godimento dei diritti civili;
non essere interdetto o inabilitato
non essere fallito ovvero di essere stato dichiarato fallito e che il fallimento è stato chiuso;
non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia, l'industria e il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni, e nel massimo a cinque anni;
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa;
Requisiti di carattere professionale
a) avere frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di attività prescelto;
oppure
b) aver effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale.
NB: in attesa di regolamentazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico riguardo le modalità e le caratteristiche del praticantato e del corso di cui al secondo punto, attualmente è possibile ottenere l'iscrizione solamente con il requisito di cui al punto a).
Ciao!