Le raccolte pubbliche di fondi sono soggette a particolare disciplina solo se svolte da associazioni senza fine di lucro.
Se la raccolta viene effettuata da un privato non esistono agevolazioni o previsioni specifiche nella legislazione italiana ma, è probabile che in sede di verifica vengano qualificate quali attività commerciali i cui proventi sono tassabili in capo al titolare e, se inquadrabili in un'attività abituale, da assoggettarsi ad IVA.
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RE: Raccolte fondi crowdfunding
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RE: apertura società
Se la società non è attiva non sono dovuti contributi INPS...
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RE: apertura società
Non è obbligatorio rivolgersi ad un commercialista ma è consigliabile. Gli adempimenti sono parecchi ed eventuali omissioni sono sanzionate in modo piuttosto salato. Conviene sicuramente rivolgersi ad un commercialista sin dalla costituzione della società per poter impostare tutto in modo conforme e non dover magari correggere errori evitabili sin dall'inizio.
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RE: apertura società
La società al momento della costituzione dal notaio è "inattiva" e possono essere svolte le attività propedeutiche all'apertura (contratti, allestimenti etc.). L'INPS è dovuta dai soci che svolgono la propria opera in modo prevalente dal momento in cui viene iniziata l'attività effettiva. Confermo quindi che nel caso prospettato l'INPS si pagherà da Gennaio.
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RE: Donazione per supportare un sito web...
Se un gruppo di persone svolgono insieme una qualsiasi attività costituiscono un'associazione non riconosciuta disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del C.C. Dal momento in cui l'associazione assume una visibilità pubblica e diventa titolare di beni anche immateriali (sito, software anche creato in autonomia etc.) è fondamentale, a mio avviso, regolamentare i rapporti tra i partecipanti alla stessa (associati) sia per poter legittimare i rapporti con i terzi (stipulare contratti, gestire denaro comune, poter stare in giudizio, beneficiare di agevolazioni fiscali etc.). E qui si rende necessario costituire un'associazione con statuto ben definito.
Nulla facendo l'intestatario del sito potrebbe andare incontro a complicazioni sia sotto un aspetto civilistico che fiscale. -
RE: Donazione per supportare un sito web...
Per poter dare una risposta occorre sapere esattamente queli sono le attività del sito. Un privato resta tale sinchè non svolge attività commerciale.
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RE: Ciao a tutti i componenti del forum
Grazie ancora!
Ciao Lorenzo -
RE: posta PEC per p.Iva e canone Rai
Da quel che capisco, avendo una partita IVA con "ragione sociale" (vorrai dire ditta), uguale al nome sei titolare di una ditta individuale.
La PEC, entro il 29/11/2011 la devono comunicare al Registro delle Imprese solo le società di persone o di capitali e direi che tu sei escluso.
Circa le comunicazioni, avvisi e raccomandate, non credo sia sufficiente rifiutarle per non pagare eventuali imposte dovute... -
RE: Aprire partita IVA da libero professionista "per arrotondare"
Per darci una risposta, amio modesto avviso, occorre analizzare i seguenti aspetti:
REQUISITI ARTIGIANI:
- l´impresa deve avere per scopo prevalente lo svolgimento di un´attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali ed accessorie all´esercizio dell´impresa);
- *l´impresa deve essere esercitata personalmente e professionalmente dal suo titolare, che svolge in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo; *
- il titolare deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali per le attività che lo richiedano (parrucchieri, estetisti, impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, etc);
- l´impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d´opera di personale dipendente diretto personalmente dall´imprenditore artigiano, sempre che non superi i limiti dimensionali di cui all´art.4 della legge 443/85;
- l´imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
INQUADRAMENTO ATTIVITA'
La definizione da MIDA (MANUALE INFORMATICO DELLA
DOCUMENTAZIONE SULLE ATTIVITÀ accettato dalle CCIAA) la definizione dell'attività è la seguente:"CREAZIONE DI PAGINE WEB
Attività assimilabile alla produzione di bozzetti pubblicitari
Non occorre nessuna documentazione
Attività artigiana"Dall'analisi delle due predette situazioni deriva quanto segue:
- L'attività è classificabile come attività artigiana.
- L'attività può essere svolta da un dipendente full time se non in concorrenza con il proprio datore di lavoro e se non dipendente pubblico.
- Il dipendente full time non può essere artigiano in quanto non può svolgere questa attività in maniera prevalente.
ERGO
Non vi sono problemi di iscrizione alla CCIAA di una ditta individuale non artigiana per carenza del requisito di attività prevalente.
Il titolare non pagherà contributi INPS fissi artigiani
Il titolare non si iscriverà alla gestione separata non essendo "professionista non iscritto ad albi"
Il titolare pagherà solo le imposte dirette (IRPEF, IRAP o Imposta Sostitutiva) ed IVA (se non in regimi agevolati). -
RE: Ciao a tutti i componenti del forum
Ciao Lorenzo,
ti ringrazio per il tuo consiglio. Sono abituato a firmare i miei interventi con nome, cognome e titoli. Essendo nuovo del forum mi era sfuggita la regola e mi adeguo. Mi puoi confermare che nella firma si possono inserire i titoli?
Grazie per la collaborazione, -
RE: Donazione per supportare un sito web...
Un sito web non é una persona fisica o giuridica ma è solo un mezzo. Per poter parlare di imposte è tasse occorre avere una sogettività passiva e quindi per poter rispondere al quesito occorre sapere chi sia il proprietario del sito e, in buona sostanza sapere chi svolge l'attività. Se il sito é gestito e sviluppato da una community che opera senza fine di lucro questa community per la legge italiana è un'associazione E' pertanto necessario costituire un'associazione o una fondazione che potrà, in teoria, ricevere, tramite il suo sito e le attività svolte attraverso questo, donazioni da membri della stessa senza doverle assoggettare ad imposte (occorre valutare tipologia di associazione e definire uno statuto ad hoc etc.).
Se l'attività del sito é svolta con fini commerciali da chicchessia (associazione, ditta individuale, società commerciale, etc.) anche le donazioni e le liberalità saranno proventi di natura commerciale da assoggettare ad IVA ed imposte dirette. Sono disponibile per approfondimenti su casi concreti sia nel forum [...]. Enrico Savia Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del Giudice -
RE: Asta giudiziaria locale C3 e poi iniziare un' attivita'
Buonasera.
In relazione alla prima domanda chi vende non è il Tribunale, bensì il proprietario, nei cui confronti è stata attivata una procedura esecutiva (esecuzione immobiliare, procedura fallimentare, etc) ed a lui occorre riferirsi per la tassazione del trasferimento.
Per quanto riguarda l'intestazione dell'attività in primo luogo occorre osservare che la professione di sua moglie, medico, è incompatibile con qualunque altra attività commerciale, ma per questo occorre fare riferimento alle norme deontologiche della professione medica e quindi all'Ordine.
In riferimento alla sua posizione di dipendente, se l'azienda non è un ente pubblico non vi sono preclusioni specifiche salvo quelle derivanti dalle norme sul lavoro. Occorre valutare attentamente che l'attività non determini una giusta causa di licenziamento per l'azienda. Questo presuppone un'attenta analisi della situazione.
Per l'apertura di una partita IVa ed un inizio attività al registro delle imprese con relative autorizzazioni (comunali e di P.S. per il commercio di beni usati) è sufficiente un commercialista.
Ritengo però che nel vostro caso sia opportuno valutare la costituzione di una società e per questo occorre rivolgersi sia ad un commercialista che ad un notaio, ma anche questo comporta un'analisi approfondita della situazione nel dettaglio.
Enrico Savia
Ragioniere Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente Tecnico del Giudice. -
RE: apertura società
Il reddito minimale per l'anno 2011 è pari ad euro 14.552,00 mentre l'aliquota viene confermata al 20,09% per i commercianti ed al 20,00% per gli artigiani.
Deriva, in caso di inizio attività il 1/11/2011 il debito per i contributi minimi secondo il seguente conteggio (commercianti):
14552x0,2009/12x2= 487,25.
L'importo verrà liquidato dall'INPS nel 2012 per cui si andranno a pagare i contributi per il 2011 nel 2012 ma la maturazione sarà nel 2011.
Il debito contributivo parte dall'inizio di attività effettiva per cui non è detto che la costituzione della società, con atto notarile coincida necessariamente con l'inizio di attività, questo può essere successivo. Nel 2011 potrebbero essere svolte solo attività propedeutiche all'inizio effettivo di attività.
Enrico Savia,
Ragioniere Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del Giudice -
RE: Prelievo soci di sas
Sono pienamente d'accordo. Inutile l'ordinaria se avete un "modestissimo volume d'affari".
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RE: Offro compenso per consulenza fiscale
Sono disponibile ad un approfondimento gratuito della questione. Eventuali interventi specifici li quoteremo di comune accordo.
Mi contatti via mail.
Enrico Savia
Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del Giudice. -
RE: conferimento ditta individuale in srl
Il conferimento d'azienda in una Srl presuppone la redazione di una
relazione giurata di stima dei beni conferiti ed allo scopo va nominato un esperto ex art. 2465 del C.C. che andrà a determinare quali beni dell'azienda saranno conferiti nella costituenda Srl.In merito al quesito circa il conferimento dei debiti e dei crediti trovano applicazione gli articoli 2558, 2559 e 2560 del codice civile che recitano:
Art. 2558
Successione nei contratti- Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa (2112) che non abbiano carattere personale. (1) (2)
- Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
- Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.
Art. 2559
Crediti relativi all'azienda ceduta - La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese (2188). Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
- Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Art. 2560
Debiti relativi all'azienda ceduta - L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
- Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2556) risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (2114 s.).
Dall'analisi delle predette prescrizioni deriva esclusivamente che le norme regolano efficacia e responsabilità, rispetto ai terzi coinvolti, relativamente alle poste conferite mentre nessuna norma stabilisce l'obbligo di conferimento di tutti i beni dell'azienda.
Ritengo pertanto che l'imprenditore possa liberamente scegliere se conferire i crediti ed i debiti dell'azienda o decidere di conferirne anche una sola parte di essi.Enrico Savia
Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente Tecnico del Giudice -
RE: Ciao a tutti i componenti del forum
Ti ringrazio per il tuo messaggio di benvenuto e sarò lieto di condividere esperienze e conoscenze.
Enrico Savia -
RE: Prelievo soci di sas
Se proprio si vuole si può fare una ricevuta. In tal caso occorre applicare la marca da bollo da 1,81 se l'importo è superiore a 77,47.
Il TUIR prevede all'articolo 5 che "I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili."
Ne deriva che, per l'Agenzia delle Entrate, sia che il socio prelevi sia che non prelevi gli utili ad esso vengono comunque attribuiti. La documentazione ulteriore può avere una valenza non fiscale ma sotto l'aspetto civilistico dei rapporti tra i soci e coi terzi.
Se si hanno tutti questi dubbi in merito non mi spiego perchè si scelga il regime di contabilità semplificata che non ha alcun valore nei confronti di terzi (vedasi procedure fallimentari etc.) e non si opti per la contabilità ordinaria per stare in una "botte di ferro".Enrico Savia
Ragioniere Commercialista, Revisore Legale dei Conti, Consulente del Giudice
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RE: Prelievo soci di sas
Una Sas in contabilità semplificata può documentare il prelievo del socio semplicemente con un assegno o meglio con un bonifico nel quale si può indicare la causale.
Occorre però tenere conto delle seguenti componenti:
Importo: se superiore a 2.500 euro deve assolutamente transitare da un conto bancario (legge antiriciclaggio)
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Situazione Soci:* Occorre valutare la compagine sociale, i patti sociali se prevedono madalità particolari di pagamento utili ai soci e infine la situazione patrimoniale della società relativamente a situazioni di perdita o di utile. Se il prelievo viene fatto da un solo socio conviene informare gli altri e se del caso farsi rilasciare da questi un'autorizzazione al prelievo e magari verbalizzare una riunione dei soci in cui si delibera il pagamento. -
Ciao a tutti i componenti del forum
Sono appena approdato su questo forum. Faccio il commercialista e mi occupo, tra l'altro di web.
Mi auguro di poter dare il mio apporto ad alcune discussioni o instaurare delle nuove discussioni su argomenti d'interesse comune.