Possono esserci anche gli estremi per un'azione di risarcimento, fatta sempre salva la possibilità di verificare da contratto cosa garantiva il suo gestore. In ogni caso per questo tipo di azioni è sempre necessario passare dalle commissioni di conciliazioni per le controversie telefoniche. Se si vedono convocate in tali sedi generalmente le compagnie telefoniche cercano di trovare una soluzione transattiva
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emiliocurci
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RE: Inadempienza contrattuale gestore telefonico
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RE: Come mi devo comportare?????
Nel caso di specie lei riveste la qualità di persona offesa e, dunque, se intende partecipare al processo deve formalmente costituirsi parte civile e, ciò deve avvenire necessariamente tramite un legale entro l'udienza di citazione a giudizio.
Non le viene assegnato un difensore di ufficio, perchè questo viene assegnato solo agli imputati la cui partecipazione al giudizio è necessaria, mentre quella della persona offesa (o della parte civile) è facoltativa.
Dunque deve rivolgersi ad un legale di fiducia. Se si trova nelle condizioni di reddito previste dalla legge eventualmente può accedere anche al beneficio del gratuito patrocinio o con il legale a cui si è rivolta (se è iscritto nelle liste di quelli abilitati) ovvero chiedendo al consiglio dell'ordine degli avvocati l'elenco dei nominativi abilitati. -
RE: Tutela di un sito web
Un sito web come ogni altra opera dell'ingegno, ai sensi della legge sul diritto d'autore è immediatamente tutelato per il solo fatto di essere creato dall'autore.
Già tale circostanza legittimerebbe ad azioni di tutela nei confronti di eventuali operazioni di "copia e incolla" o vere e proprie riproduzioni del sito da parte di altri soggetti.
Personalmente ti consiglierei innanzitutto di indicare espressamente sulle pagine del sito che scegli di utilizzare una licenza creative commons (se cerchi e guardi sul sito troverai tutte le caratteristiche) con la quale di fatto, avvisi tutti i visitatori con quali limiti e a quali condizioni possono essere utilizzati i contenuti del sito (da quelle più restrittive a quelle più ampie).
In secondo luogo non so su quale server si appoggi il sito in questione, ma comunque, generalmente tramite chi fornisce certi servizi puoi risalire al momento in cui le pagine sono state caricate e, dunque, dimostrare che l'autore reale lo ha fatto prima di chi li ha indebitamente utilizzati.
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RE: Copia testi sito ecommerce
Gentile signore, lei è titolare del diritto di autore su tutti i testi creati sul suo sito per il solo fatto di averli creati e, dunque, può contestarlo a chiunque ne faccia uso senza il suo consenso chiedendo innanzitutto l'immediata rimozione di tutti i testi copiati.
Normalmente si inizia con una lettera di contestazione formale. Se non sortisce effetto potrà anche chiedere una tutela immediata dei testi copiati in via d'urgenza al Tribunale al fine di tutelare i suoi diritti.
Riguardo alla prova dell'anteriorità dell'immissione dei testi ciò è assolutamente dimostrabile, trattandosi di dati immessi in modalità informatica in rete e sicuramente esiste il modo di accertarlo.
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Cordiali saluti
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RE: Dubbio su importo
L'IVA e la cassa sono accessori e vanno pagati se dovuti.
In ogni caso qualora l'avvocato beneficiario abbia un regime IVA minimi cioè non applichi l'IVA sulle fatture la stessa non sarà dovuta. -
RE: Riduzione assegno di mantenimento
La modifica delle condizioni di separazione è sempre possibile ai sensi dell'art. 156 del Codice Civile il quale recita: *"Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti".
*E' ovvio che sarà necessario dimostrare l'esistenza dei sopravvenuti motivi cercando di trovare un collegamento tra gli stessi e la tua ridotta capacità contributiva. Sicuramente si può tentare, naturalmente come in ogni causa niente è scontato ma i presupposti certamente ci sono.
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RE: Recupero credito
@criceto said:
Quanto sarebbe la "spesa modesta"? potrebbe interessarmi.
Dipende dal valore richiesto nel decreto ingiuntivo. Il cosidetto contributo unificato per le spese di giustizia si paga infatti in base al valore, ma per i decreti ingiuntivi è ridotto alla metà.
considera ad esempio che per lo scaglione compreso tra 5200 e 26000 euro le spese ammontano a 111 euro. A queste devi aggiungere circa altre 40 euro per estrazione copie e notifica del decreto ingiuntivo.
queste sono le spese vive da pagare allo Stato. Naturalmente ci sono anche le legali, che però anche in tal caso non sono elevate e vanno comunque concordate con l'avvocato.
Per quanto mi riguarda il nostro studio legale applica per i decreti ingiuntivi delle tariffe flat che consentono al cliente di conoscere con anticipo l'importo dovuto in modalità tutto compreso
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RE: Blog aperto con violazione marchio nel dominio
Anche se di terzo livello quando si apre un blog con blogspot si registra un profilo e si associa un indirizzo mail. E da questi dati è necessario partire
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RE: Recupero credito
Sicuramente va verificata la solvibilità del debitore, ma è altrettanto utile procurarsi un titolo esecutivo come un decreto ingiuntivo che si ottiene con spese modeste e poi valutare come proseguire nel recupero.
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RE: Recupero credito
@glm2006ITALY said:
@emiliocurci
Hanno elevato i limiti a 10.000?Guarda che ad oggi i limiti sono rimasti invariati
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RE: Recupero credito
Se esiste il contratto ed in esso è specificata la modalità di determinazione del compenso puoi tranquillamente procedere con decreto ingiuntivo.
Per le cause di valore fino a 5000 euro è competente il giudice di pace. Al di sopra il Tribunale. Dunque se intendi procedere per il recupero dell'intero devi rivolgerti al Tribunale.
Se hai bisogno di altri chiarimenti chiedi pure
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RE: Blog aperto con violazione marchio nel dominio
Scusami dovresti spiegarti meglio. Qualcuno ha aperto un blog con blogspot inserendo il nome di un'azienda di cui tu hai registrato il marchio ?
Innanzitutto la contestazione della violazione dovresti effettuarla contro chi ha registrato il blog utilizzando il marchio protetto.
Generalmente sul blog è visibile il profilo di chi ha registrato. Io comincerei a risalire di lì ed immediatamente effettuerei la relativa diffida.
In ogni caso anche a Google puoi effettuare una contestazione così come spiegato sui documenti legali del suo sito, ma io inizierei dal responsabile e poi ne darei notizia a Google chiedendo la chiusura del blog.
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RE: Registrazione compromesso di compravendita
La registrazione è obbligatoria unicamente sotto il profilo fiscale e non dà alcuna tutela giudiziaria alle parti (a differenza della trascrizione) fatta eccezione per la data certa che è riconosciuta alla sottoscrizione dell'atto.
Dunque la mancata registrazione di fatto comporta unicamente il rischio di un'eventuale sanzione in caso di accertamento dal 120 al 240 % dell'imposta dovuta.
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RE: Circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.
si chiaramente deve essere proposta querela, ma è evidente che bisognerà provare la volontà del fratello in concorso con la madre a vendere l'immobile approfittando della fragilità della sorella.
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RE: Circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.
Attenzione perchè ai sensi dell'art. 649 del Codice Penale non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo (tra cui la circonvenzione di incapace) in danno:
- del coniuge non legalmente separato;
- di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato , ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Dunque da quanto scrivi il fatto non potrebbe essere punito secondo la legge penale, ma ciò non esclude un'eventuale azione civile per ottenere l'annullamento degli atti dispositivi compiuti
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RE: ciao a tutti
Se non ci dici di cosa hai bisogno naturalmente non possiamo aiutarti
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RE: Lavoro pagato ma mai consegnato
L'associazione no profit e, dunque, non a scopo di lucro non ha come oggetto prevalente appunto la produzione di ricchezza, ma ciò non toglie che può svolgere attività di tipo commerciale finalizzate al raggiungimento dei suoi scopi (come ritengo avvenga nel vostro caso).
Dunque, qualora abbia subito un danno di tipo economico nulla vieta di agire per ottenerne il riconoscimento in sede giudiziale
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RE: comunione dei beni e contratto di locazione
il contratto di locazione andrà intestato solo a suo nome e, conseguentemente, anche le relative imposte saranno a suo carico
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RE: Lavoro pagato ma mai consegnato
Se il lavoro commissionato non è mai stato eseguito certamente lei ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento e richiedere la restituzione delle somme versate con contestuale domanda di risarcimento danni.
E' evidente che i danni dovrebbero essere provati e soprattutto quantificati in relazione a determinati criteri. Se ad esempio il sito era congelato e questo ha diminuito notevolmente i vostri contatti producendo dei minori introiti economici è chiaro che questo tipo di danni sarebbero risarcibili.
E' chiaro che dovrebbe valutare se "la spesa vale l'impresa" nel senso che in base al valore dell'eventuale giudizio dovrà considerare se conviene o meno agire rispetto a quanto dovrebbe anticipare di spese legali.
Se le cifre sono basse o quantomeno inferiori a 1.033 euro, non si tratterebbe, comunque, di spese ingenti.
Cordiali saluti
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RE: comunione dei beni e contratto di locazione
Ciò che è stato acquistato prima del matrimonio rimane di proprietà esclusiva indipendentemente dal fatto che, all'atto del matrimonio (ex lege), o anche successivamente (per sua decisione) lei abbia optato per il regime di comunione legale.
Dunque se lei è proprietario è normale che il canone di locazione sia riferibile soltanto a lei e non a sua moglie