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Circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p.
Salve,
spiego brevemente il caso: una persona molto fragile psicologimente è stata indotta dalla madre (di cui è completamente succube psicologicamente e con la quale convive) a vendere la nuda proprietà della casa in cui vive (unica bene che possiede) al fratello riservandosi l'usufrutto. Essendo la persona giovane (56 anni) e non lavorando, l'azione compiuta è il massimo dell'anti economicità, un pessimo affare direi... (avrebbe ricevuto 5.000 euro a fronte di un immobile il cui valore è superiore ai 60.000). La persona in questione è stata riconosciuto cieca civile, invalida civile al 100% con accompagno, e beneficiaria della L. 104 art. 3 comma 3. Per l'invalidità civile è stato prodotto certificato del neurologo in cui si attesta la sindrome depressiva al oltre 7 anni. La signora in questione è stata indotta dalla madre ad intraprendere questa finta vendita al fratello, per la quale non ha ricevuto nulla (i ? 5.000 erano scritti solo nell'atto), solo ed esclusivamente per "diseredare" il figlio della signora con il quale la nonna ha avuto un litigio. Il figlio ora vorrebbe intraprendere un'azione legale per impugnare l'atto di compravendita. Può il figlio della signora querelare la nonna e lo zio per circonvenzione di incapace ?
Grazie a tutti
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Ciao redval2000.
No. Si deve prima accertare l'incapacità o la deficienza psichica in sede civile.
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E' quale potrebbe essere la prassi ? richiedere un'interdezione giudiziale ?
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Sì.. o anche solo l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.
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@giurista said:
Sì.. o anche solo l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.E se fosse dal giudice interdetta, inabilitata o posta sotto amministrazione di sostegno il figlio potrebbe a quel punto procedere con una denuncia contro zio e nonna per circonvenzione di incapace ? Oppure è solo la persona circuita che può querelare essendo il soggetto passivo ?Grazie infinite e complimenti per il Vs. Forum !!!!!
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Grazie infinite dei complimenti a nome di tutto lo staff.
Potrà denunciare il tutore o curatore dell'inabilitato/interdetto.
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@giurista said:
Grazie infinite dei complimenti a nome di tutto lo staff.
Potrà denunciare il tutore o curatore dell'inabilitato/interdetto.Ma se l'atto di compravendita è stato stipulato prima dell'inizio del procedimento di interdizione, e nel dibattimento si riuscisse a dimostrare che lo stato di infermità o deficienza psichica della signora fosse insorto molto tempo prima della stipula dell'atto di compravendita, cosa potrebbe fare il figlio per far tornare la madre in possesso della proprietà dell'immobile ??
Grazie per la gentili risposte.
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Attenzione perchè ai sensi dell'art. 649 del Codice Penale non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo (tra cui la circonvenzione di incapace) in danno:
- del coniuge non legalmente separato;
- di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell'adottante o dell'adottato;
- di un fratello o di una sorella che con lui convivano.
I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa , se commessi a danno del coniuge legalmente separato , ovvero del fratello o della sorella che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.
Dunque da quanto scrivi il fatto non potrebbe essere punito secondo la legge penale, ma ciò non esclude un'eventuale azione civile per ottenere l'annullamento degli atti dispositivi compiuti
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La ringrazio per la precisa e dettagliata risposta.
Il fratello(che ha acquistato la nuda proprietà della casa) della signora non convivente con la stessa, quindi esso potrebbe essere perseguibile penalmente ma dovrebbe essere la sorella a presentare querela per circonvenzione di incapace ??
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si chiaramente deve essere proposta querela, ma è evidente che bisognerà provare la volontà del fratello in concorso con la madre a vendere l'immobile approfittando della fragilità della sorella.
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ma non può essere il figlio a proporre querela, ma solo la persona circonvenuta ? giusto ? che strana legge.... mi è comunque capitato di leggere di giurisprudenza che riconosce anche alle persone terze (nella fattispecie il figlio della signora) che hanno subito un danno di poter promuovere l'azione legale ovvero la querela, secondo lei è fattibile ?
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Redval2000, se la persona è interdetta non può assolutamente proporre querela nè fare azione alcuna in se stessa. Vi sarà un tutore.
Per l'inabilitato vi sarà il curatore o l'inabilitato stesso.La norma di riferimento è l'art. 120 e 121 c.p. secondo cui la querela può essere presentata dalla persona offesa dal reato, cioè dalla persona su cui sono ricaduti gli effetti materiali della condotta criminosa e che, a causa di ciò, ha subito la lesione (o la messa in pericolo) del bene giuridico tutelato dalla norma penale (es. l’ucciso nel reato di omicidio).Se la persona offesa dal reato è un minore di 14 anni ovvero un interdetto per infermità mentale il diritto di querela viene esercitato dal suo legale rappresentante (genitore o tutore); in assenza del legale rappresentante ovvero in caso di conflitto di interessi del legale rappresentante rispetto al minore rappresentato, il giudice nomina un curatore speciale che provvede all’esercizio del diritto di querela.
Se la persona offesa è minore di 18 anni che ha già compiuto 14 anni ovvero se è un inabilitato, il diritto di querela può essere esercitato, indifferentemente, sia dalla stessa persona offesa che dal suo legale rappresentante (genitore o curatore) e ciò anche in presenza di una diversa volontà da parte del rappresentato.
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Siete preziosissimi. Ultima cosa: poniamo che la persona venga interdetta o inabilitata oggi, il legale rappresentate può proporre querela in luogo dell'interdetto per un avvenimento accaduto prima dell'interdizione oppure può proporre querela in luogo dell'interdetto solo dal momento dell'interdizioni in poi ?
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In giudizio si stabilirà da quando la persona è da considerarsi incapace. Se il fatto è avvenuto in un momento successivo il tutore potrà agire.
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@giurista said:
In giudizio si stabilirà da quando la persona è da considerarsi incapace. Se il fatto è avvenuto in un momento successivo il tutore potrà agire.
Scusami traduco quello che hai scritto per non incorrere in un errore di interpretazione: se in giudizio si accerta che la persona non è in grado di intendere e volere poniamo dal 2008 ed il fatto fosse avvenuto nel 2010, il tutore nominato oggi dal giudice potrebbe agire per l'atto commesso nel 2010 sostituendosi alla persona oggi interdetta?
Grazie infinite
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Sì. Esatto.
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Un'altra cosa, sempre nel caso sopra citato, se si chiedesse l'interdizione della signora il giudice potrebbe decidere per l'interdizione o per l'inabilitazione della signora in base alla gravità della menomazione riscontrata. Nello stesso procedimento è anche possibile che venga nominato dal giudice un'amministratore di sostegno oppure per quest'ultima figura richiede un procedimento legale diverso da quello posto in essere per richiedere l'interdizione ?
Grazie infinite a tutto lo staff del Forum!!!
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L'art. 417 c.c. recita:
L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parentientro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutote o curatoreovvero dal pubblico ministero.Vorrei sapere a vs. avviso in quali casi possa essere il PM a proporre l'interdizione e da chi possa averne notizia.
Grazie anticipatamente per le risposte.