Dichiarazione di successione con un immobile e più beneficiari.
Fra i beneficiari più d'uno poteva godere agevolazione prima casa e quindi ipotecaria e catastale fisse.
All'atto della consegna della dichiarazione viene chiesto di indicare un solo nominativo quale beneficiario agevolazione.
Oggi, dopo circa un anno, il beneficiario indicato in dichiarazione si appresta a vendere (infraquinquennale) decadendo dai benefici, ma la stessa cosa non varrebbe per un altro beneficiario che non vende.
La domanda quindi è la seguente:
si può modificare l'indicazione in dichiarazione di successione del beneficiario agevolato, senza alcuna altra variazione nella consistenza patrimoniale, evitando di pagare nuovamente le imposte per dichiarazione modificativa?
GRAZIE
edf
@edf
Post creati da edf
-
Dichiarazione di successione - modifica beneficiario agevolazione
-
Comunicazione annuale dati iva
Professionista acquista auto nuova e vende auto usata entrambe con detraibilità/deducibilità limitate al 40%.
In comunicazione IVA quali valori confluiscono? La rivendita solo per il 40% che risulta imponibile mentre l'acquisto per intero (ad eccezione della somma esclusa art.15) considerando quindi anche il 60% soggetto ad IVA ma indetraibile?
Grazie -
RE: Ammortamento 1° anno
Grazie Criceto e complimenti per la tempestività delle risposte; io in questi casi, per evitare eventuali possibili contestazioni da parte degli organi accertatori, o provvedo per dietimi o addirittura inizio direttamente l'anno successivo considerando appunto una successiva entrata in funzione del bene (avendo ereditato tale prudenza, magari non dovuta, dallo studio in cui feci pratica). A proposito di altri post, ti dico che dalle mie parti si dice che "il provato vale più del saputo"! A presto.
-
RE: Ammortamento 1° anno
Innanzitutto grazie per le risposte, ma più precisamente per un bene acquistato il 20.12 per non dire il caso limite del 31.12 voi applicate il 50%e nel caso di professionista il 100% dell'aliquota di legge?
-
Ammortamento 1° anno
Vorrei sapere come vi comportate per l'applicazione del coefficiente di ammortamento nel 1° esercizio:
1- riducete il coefficiente al 50% indipendentemente dalla data di acquisto del bene;
2- effettuate il calcolo per dietimi calcolando i giorni dalla data di acquisto fino al 31.12;
3- applicate entrambi i metodi succitati calcolandolo per dietimi e successivamente applicando una riduzione del 50%.
Grazie e buona giornata. -
RE: Dismissione/estromissione beni professionista
Premesso che la discussione era stata aperta con altri obiettivi, è comunque interessante verificare che le interpretazioni propendono per l'inammissibilità del passaggio da sfera privata a professionale, mentre solo qualcuno oserebbe di più. Certo i più navigati (nel senso professionale) sono attenti ad esprimere un'opinione tranchant su un argomento non propriamente definito, avendo vissuto le numerose giravolte, carpiati doppi, e retrofront vari da parte di riviste specializzate nonchè della stessa amministrazione finanziaria come della giurisprudenza. Per cui, a mio avviso, esprimere un giudizio sulla preparazione professionale degli interventuti sulla base di questa semplice discussione e di giudizi espressi tra una pausa di lavoro e l'altra, potrebbe apparire quantomeno azzardato, se non addirittura superficiale.
-
RE: Dismissione/estromissione beni professionista
Concordo in pieno con Criceto. D'altronde il ns. sistema giuridico, compreso quello squisitamente fiscale, in caso di mancanza di esplicita fattispecie ipotetica prevista da una norma, rimanda ad interpretazioni per analogia (vedi caso imprenditore), nonchè ad interpretazioni logiche seguendo la ratio normativa (se lo stesso OEJ ammette la possibilità -ergo obbligo- di autofattura, in mancanza di esplicito divieto, dovrebbe essere possibile il contrario).
-
RE: Dismissione/estromissione beni professionista
Sicuramente il nostro sistema normativo dà adito a molteplici interpretazioni, ma mi sembra strano che tutti concordiate verso quella dell'indeducibilità, essendo a conoscenza di tanti che invece la applicano, nonchè "confortato" da il "quasi" esperto risponde (almeno nei giorni dispari! poi nei pari cambia opinione!) nonchè da numerose discussioni di presunti (come noi) addetti ai lavori sul web che confermerebbero la mia tesi. Ringraziandovi comunque per l'opportunità di approfondimento che ne scaturisce, vi auguro una buona giornata.
-
RE: Dismissione/estromissione beni professionista
Quindi voi ritenete che il passaggio di un autoveicolo entro il quarto anno, prima della fine del ciclo di ammortamento, non consenta la deduzione dell'ammortamento residuo? Se è vero che è esplicitamente disciplinato nel TUIR il passaggio alla sfera imprenditoriale, è pur vero che non è espressamente vietato per i professionisti, motivo per cui in molti ritengono deducibili le quote residue in base alla data di acquisto e di passaggio alla sfera professionale. Avete riferimenti normativi più precisi.
Grazie. -
RE: Dismissione/estromissione beni professionista
Grazie per la risposta. In relazione al passaggio di beni privati alla sfera professionale sicuramente è possibile, ad esempio dichiarando tale "passaggio" in relazione ad un veicolo acquistato prima dell'inizio dell'attività che poi viene utilizzato per fini professionali, ecc. Sicuramente non avrebbe un gran senso economico acquistare prodotti privatamente per poi trasferirli all'area professionale se già in corso di attività, ma è frequente il caso per beni acquistati prima dell'inizio dell'attività.
Saluti -
Dismissione/estromissione beni professionista
Buongiorno, vorrei sapere la corretta procedura per eliminare i beni acquisiti in ambito professionale, con particolare riguardo a quelli inferiori ad ?.516 ammortizzabili nell'anno (per es. telefonini, navigatori, PC obsoleti di nessun valore commerciale, ecc.). La eventuale rottamazione o donazione degli stessi come va documentata? Ed ancora così come possibile trasferire beni propri dall'area privata a quella professionale, è possibile il contrario quando il bene non ha più alcun valore? Grazie anticipatamente.
-
RE: Contributi gestione separata inps
Innanzitutto grazie per la risposta.
Nel merito della stessa, vorrei puntualizzare che l'aliquota del 25,72% si riferiva al calcolo da Unico 2010 - redditi 2009 avendo calcolato gli acconti al 26,72%.
Con la risposta quindi si conferma che la base imponobile di RR5 deriva da RE23 abbattendo i contributi solo il reddito complessivo ai fini IRPEF.
Non pagando attualmente l'IRAP in quanto professionista privo di autonoma organizzazione, a meno di redditi sensibilmente superiori con applicazione delle maggiori aliquote IRPEF, sembrerebbe quindi inefficace la costituzione di una SRL.
*Rassegnatamente *saluto. -
Contributi gestione separata inps
Vorrei gentilmente conferma della correttezza del calcolo dei contributi in relazione a libero professionista privo di autonoma cassa di previdenza.
Reddito professionale di Unico 2010 RE23 45.530 euro; contributi 2010 in RR 25,72% pari a 11.710. Ovviamente in RN la relativa IRPEF dovuta dopo aver stornato quanto deducibile.
Ora, in considerazione che quei pochi costi che sostiene sono deducibili al 40% per cui il citato valore di RE23 fa riferimento al reddito professionale senza la possibilità di dedurre il 60% dei costi sostenuti nonchè dell'IVA pagata, il professionista è gravato di prelevamenti contributivi e fiscali che vanno ben oltre il 60% della differenza tra ricavi e costi effettivamente sostenuti, diversa appunto dal risultato reddituale fiscale.
Se tutto ciò, come temo, è corretto (in particolare sul calcolo dei contributi da RE23 anzichè da RN4, quindi pagando l'INPS anche sui contributi pagati nell'esercizio non incidendo gli stessi su RR5 quale imponibile contributivo), si chiede sulla base della Vs. esperienza un consiglio in ordine alla convenienza o meno di costituire una SRL di servizi piuttosto che qualsiasi altra soluzione che, nel rispetto assoluto della legge, consenta un risparmio tanto contributivo quanto fiscale, considerando che il reddito è ormai consolidato intorno ai citati livelli e presumibilmente stabile per il futuro.
Ringraziando anticipatamente, auguro a tutti una buona giornata. -
RE: Difesa da avviso di accertamento
Intanto grazie per la risposta. In ogni caso gradirei sapere se l'una istanza esclude l'altra o se sono percorribili, nel rispetto dei vari termini, tutte le tre forme di difesa prospettate (in particolare autotutela e accertamento con adesione). A presto.
-
Difesa da avviso di accertamento
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se in seguito ad avviso di accertamento dell'ADE conseguente un PVC è possibile esperire dapprima istanza di riesame in AUTOTUTELA, successivamente entro i 60 giorni dalla notifica istanza di ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ed infine RICORSO in CTP. Non so se l'uno possa escludere l'altro e vorrei dapprima tentare immediatamente con l'autotutela; in mancanza di annullamento entro i 60 giorni tentare una conciliazione per ridurre al minimo gli addebiti; in caso negativo ricorso.
Per approfittare vi accenno di cosa si tratta: rinvenuti documenti ritenuti extra-contabili presso un fornitore, si è considerata la fornitura tal quale come vendita presunta addebitandone le risultanze in materia IRES, IRAP ed IVA. Ora l'istanza in autotutela in quanto se extra-contabile si considera la vendita allora non si poteva prescindere dalla extra-contabile fornitura ricevuta, tanto che gli importi si azzererebbero. In caso non accolta richiesta di annullamento, accertamento con adesione per ridurre il tutto alle sanzioni scaturenti dalla omessa regolarizzazione contabile e non già per maggiori ricavi. Ancora in caso di diniego ricorso in CTP.
In attesa di risposte, ringrazio anticipatamente -
RE: Iva 1°trimestre pagata due volte
Arrivo in ritardo ma alimenterei ugualmente la discussione.
Riguardo alla seconda ipotesi di OEJ ritengo sia da scartare in quanto per l'IVA è ammessa, prima della dichiarazione successiva, soltanto compensazione verticale (IVA su IVA).
Per lo stesso motivo l'importo è (o meglio sarebbe stato) a mio avviso compensabile col 6033 così come lo sarà on qualsiasi futuro versamento IVA. Rimane tuttavia aperta la questione riferita all'importo versato quale sanzione: in questo caso l'unica via sembrerebbe istanza di rimborso motivata e opportunamente documentata ai sensi dell'art.38 DPR 602/1973.
Un saluto e aspetto Vs. opinioni. -
Registrazione contabile fattura asl
Un'azienda di carni riceve fattura da Azienda USL per prestazioni di servizio ispettivo. La relativa registrazione contabile ai fini IVA mi crea dubbi in quanto gli importi risultano così esposti:
- importo prestazione X esente art.4 c.4 L.28/99;
- 1,81 spese bollo.
Si chiede gentilmente a quali articoli della Legge IVA si riferiscono gli importi esposti per una corretta contabilizzazione e conseguente dichiarazione.
Grazie anticipatamente e buona giornata a tutti.
-
Detrazione interessi casa cointestata
Due coniugi acquistano in comunione immobile da adibire a prima casa. Se il mutuo viene contratto unicamente dal marito unico percettore di redditi è possibile per lo stesso detrarsi per intero i relativi interessi passivi o diversamente può detrarre solo il 50% di sua competenza? Se possibile al 100% quale è il riferimento normativo? Se non fosse possibile avete idea indicativamente del costo presso il notaio per il cambio di regime patrimoniale? Ed infine possedendo già un immobile quale prima casa per ottenere le agevolazioni sull'acquisto de quo devono venderlo necessariamente prima del rogito oppure anche entro detrminati termini (come nel caso della residenza o della stipula del mutuo)?
Grazie anticipatamente e buona giornata a tutti. -
Eccedenza primo acconto irap
Una SRL versa il saldo Irap 2009 nonchè il primo acconto IRAP 2010 in quantità eccedente il dovuto a seguito di rettifiche in dichiarazione ante invio.
In relazione al saldo 2009 lo si utilizza in compensazione in sede di pagamento del secondo acconto.
Per quanto riguarda l'importo del secondo acconto gradirei conoscere la più corretta via da seguire tra le due successive:
A - riduco direttamente l'ammontare del secondo acconto cod. 3813 fino ad ottenre un acconto complessivo pari al dovuto 100% (anche se ciascun acconto non corrisponde alle percentuali indicate del 40% e del 60%);
B - evidenzio la compensazione in F24 esponendo il credito sul primo acconto ed il debito del secondo acconto che in questo caso coinciderà esattamente col 60% dovuto.
Consapevole della scarsa rilevanza sostanziale del quesito posto, si attende comunque, per amor di conoscenza, la vostra opinione sulla formalizzazione più corretta del caso.
Grazie e buona giornata a tutti.