Il mio dubbio è questo dopo aver estrapolato dalla Circolare del 29/12/2006 n. 37 il seguente punto:
"Ne consegue che, in generale, il reverse-charge trova applicazione
anche in relazione ai servizi resi nel settore edile sulla base di contratti
d'opera e cioe' in base a contratti in cui il lavoro personale del
prestatore risulta prevalente rispetto alla organizzazione dei mezzi
approntati per la esecuzione del servizio.
In ogni caso, restano escluse dal reverse-charge le prestazioni
d'opera intellettuale, rese da professionisti (ad es. prestazioni rese da
ingegneri, architetti, geometri, etc.), che per la loro natura non possono
essere definite come prestazioni di manodopera, e risultano comunque
estranee alle tipologie di attivita' considerate dalla norma, che si
estrinsecano in apporti materiali che concorrono alla realizzazione del
manufatto.
Devono ritenersi, inoltre, escluse dal reverse-charge le forniture di
beni con posa in opera poiche' tali operazioni, nelle quali la posa in opera
assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, ai fini IVA
costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi."
Secondo voi, nel caso di un artigiano che svolge l'attività di realizzazione di controsoffitti in cui utilizza materie prime come il cartongesso, staffe e stucco e manodopera sua e del suo operaio, rientra nel reverse-charge oppure è escluso?
Lo stesso quesito potrebbe interessare anche l'attività di un pittore o di un piastrellista o di un idraulico.
La cosa più interessante è sapere quando la fornitura di beni è prevalente sulla manodopera e viceversa.
Grazie per l'eventuale risposta.
Fabio