@bonaste said:
Un'altra domanda: ci ha inviato ieri una raccomandata nella quale fissa la data per la riunione di approvazione del bilancio e per la messa in liquidità della società.
"Liquidazione", non "liquidità"...
Continuo ad andare avanti tranquillo giusto? In teroria lui dovrebbe fare il liquidatore..Non sta scritto da nessuna parte che il liquidatore deve esser proprio lui... anche se non sarà facile trovare qualcuno che lo faccia, in pratica, gratis.
Ti riporto un po' di articoli del CC che riguardano la questione:
[CENTER]Art. 2484.
Cause di scioglimento. [/CENTER]
Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
6) per deliberazione dell'assemblea;
*7) *
*[...]
*[CENTER]Art. 2485.
Obblighi degli amministratori. [/CENTER]
Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
[CENTER]Art. 2486.
Poteri degli amministratori. [/CENTER]
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
[CENTER]Art. 2487.
Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione. [/CENTER]
Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
Come vedi, il fatto che l'amministratore non sia stato sollecito nel presentare il bilancio e non abbia posto la società in liquidazione prima gioca a vostro favore, perchè lui adesso sarebbe responsabile nei vostri confronti del danno cagionato (responsabilità più teorica che reale: pensare di farla valere in tribunale sarebbe un bagno di sangue, e difficilmente riuscireste a guadagnarci un centesimo... mentre gli avvocati arricchirebbero).
Attento a possibili "trucchetti" dell'amministratore (tipo: farsi affidare la liquidazione, e specificare nell'atto di liquidazione che i suoi compensi come liquidatore saranno in carico ai soci...)
Quindi, l'atteggiamento giusto sarebbe "Hai fatto il danno, adesso ti arrangi a liquidare tutto... ovviamente gratis". Dati gli importi del bilancio, tendo ad escludere che si riescano a trovar soldi sufficienti per liquidare tutti i creditori, le banche, le spese, i compensi (reali e presunti) dell'amministratore ed i compensi del liquidatore... quindi, saranno in parecchi a restare con il cerino in mano. L'amministratore, ovviamente, deve essere quello col cerino più corto.