Ti riporto interpello n 65/2008 del Ministero del Lavoro e dimmi cosa ne pensi
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 ? incarico di collaborazione autonoma e contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.
La Confcommercio ha avanzato richiesta d?interpello per conoscere il parere di questa Direzione riguardo alla sussistenza o meno dei vincoli di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di ?collaborazione autonoma? ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un?attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l?iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.
In particolare si chiede, in caso di risposta affermativa, come coordinare le disposizioni riguardanti l?obbligo di erogazione del compenso e di predisposizione del relativo prospetto paga con l?obbligo del collaboratore titolare di partita IVA di emettere fattura.
Al riguardo acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell?INPS, si rappresenta quanto segue.
Occorre, in via preliminare, inquadrare correttamente la fattispecie prospettata, dal momento che la soluzione della questione è differente a seconda che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di lavoro autonomo reso ai sensi dell?art. 2222 c.c.
In quest?ultimo caso, infatti, l?attività è svolta in completa autonomia da parte del lavoratore con riguardo in particolare alle modalità della prestazione; non vi è infatti alcun coordinamento con l?attività del committente né un inserimento funzionale del lavoratore nell?organizzazione
aziendale.
Viceversa, le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate ? oltre che dall?elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall?autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e dalla irrilevanza del tempo impiegato per l?esecuzione della prestazione ? dalla necessaria coordinazione con il committente. Secondo il modello approntato dal D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, dette collaborazioni devono essere riconducibili, come modalità organizzativa della prestazione, ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, salvo i casi previsti dal comma 2 e dal comma 3 dell?art. 61.
Non essendo preclusa la possibilità per i soggetti titolari di partiva IVA di stipulare contratti a progetto, si ritiene corretto affermare che i compensi percepiti non in relazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo reso ai sensi dell?art. 2222 c.c., ma nell?ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto) debbano essere denunciati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47, comma 1, lett. c bis) TUIR, con obbligo per il committente di consegna del prospetto paga al collaboratore (anche nelle forme della consegna di copia del Libro Unico del Lavoro ai sensi dell?art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/2008), di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS e del premio assicurativo all?INAIL.
In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri nell?ambito dell?attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell?alveo di cui al citato art. 47 TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l?applicazione dell?imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr. Min. Finanze circ. n. 207/E del 16 novembre 2000).
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)