Sula base di quanto ha postato Annina non vi è dubbio alcuno circa la deducibilità dei costi e detraibilità iva per quanto attiene gli indumenti di lavoro, accessori per i servizi igienici, detersivi per biancheria.
Un approfondimento merita invece il trattamento che lei riserva ai dipendenti mettendo a disposizione i pasti.
La somministrazione di pasti ai propri dipendenti da parte delle imprese può avvenire sotto diverse forme alle quali corrisponde un differente trattamento fiscale sia in capo all?impresa che al dipendente.
Con riferimento alle regole di determinazione del reddito di lavoro dipendente, il Testo unico delle imposte sui redditi prevede le seguenti forme di somministrazione:
a) gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
b) prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (sistema dei c.d. ticket restaurant);
c) corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.
Nel caso esposto da Annina si rientra nel caso A a mio avviso poiché parlando di consumazione durante le pause di lavoro i dipendenti non lasciano la struttura ove svolgono l'attività e beneficiano dei locali dell'azienda medesima.
Tra l'altro l?Amministrazione Finanziaria ha, nel corso degli anni, interpretato in modo estensivo - e favorevole ai contribuenti - il concetto di ?mensa aziendale?. In particolare, sono stati assimilati alle mense aziendali anche gli esercizi pubblici, limitatamente alle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande realizzate sulla base di specifiche convenzioni con i datori di lavoro.
Ai fini della deducibilità IVA si rappresenta che stando alle norme del DPR 633/72 la possibilità di detrarre l?Iva è ammessa per i datori di lavoro solo in determinate ipotesi tra le quali vi rientra:
a condizione che la somministrazione di alimenti e bevande sia prestata nei locali dell?impresa,