In caso di trasferimento di Azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, comma 1); tale continuità comporta. per il lavoratore, il diritto alla conservazione delle mansioni, della qualfifica e del livello retributivo in atto al momento del trasferimento. L'alienante e l'acquirente sono obbligati in solido, cioè entrambi, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento, a meno che il cedente non venga liberato da tale obbligazione con la procedura di conciliazione innanzi alla D.P.L. ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.
Qualora si intenda effettuare un trasferimento di azienda in cui sono occupato più di 15 lavoratori, l'alienante e l'acquirente debbono darne comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori;, l'informazione deve riguardare i motivi del programmato tasferimento e le conseguenze dei alvoratori.
Nel tuo caso specifico sarebbe da verificare se l'organico preesistente sia o meno necessario per intero riguardo la nuova attività.
Eventualmente scatterebbe la disoccupazione/mobilità

Alberto