Ciao Pfiore,
in generale il nostro ordinamento giuridico non prevede la possibilità di scaricarsi dalla responsabilità penale che, ad ogni buon conto, è e resta "personale".
Questo principio non soffre eccezioni (ovviamente minori, interdetti ed inabilitati seguono regole a parte).
Ancorché internet sia pieno di siti simili a quello descritto, ancorché le maggiori testate giornalistiche a tiratura nazionale siano pieni di inserzioni palesemente riconducibili a prostitute, il caso da te prospettato è in violazione dell'art. 3, comma II, num. 8), legge 75 del 1958, il quale dispone che: "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329, salvo in ogni caso l'applicazione dell'articolo 240 del codice penale: [...] chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui."
La giurisprudenza, infatti, è piuttosto ferrea nella interpretazione della legge: spesse volte si legge nelle sentenze della Cassazione che *sussiste il delitto di favoreggiamento della prostituzione quando si perfeziona qualsiasi forma di interposizione agevolativa della prostituzione che sia idonea a procurare più facili condizioni per l'esercizio del meretricio.
*Tale condotta si realizza esattamente nel caso in cui > lo scopo è far mettere daccordo ragazzi e ragazze maggiorenni per incontri a pagamento).
Se oltre a questo c'è anche lo scopo di lucro....bé ti lascio immaginare che tipo di delitto si commette!
ciao ciao