Forse ho trovato ... Direttamente sul sito della regione FVG.:
Estratto:
"Sul piano giurisprudenziale non si rinvengono pronunce specifiche sulla compatibilità del dipendente pubblico con la qualifica di socio non amministratore in una s.n.c.
Il Giudice amministrativo ha affermato che l'incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti in generale dall'art. 60, DPR n. 3/1957, con lo svolgimento di attività commerciale, industriale
o professionale fonda la propria ratio sull'opportunità di evitare le disfunzioni che deriverebbero all'amministrazione dal fatto che il proprio personale si dedichi ad attività imprenditoriali,
caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto (TAR Veneto, sez. I, n. 428/1992).
Le argomentazioni sull'incompatibilità del pubblico dipendente con le attività imprenditoriali fondate sul rischio d'impresa appaiono, peraltro, in linea con l'orientamento giurisprudenziale
che, con riferimento alle società di persone, riconosce la compatibilità del pubblico dipendente con la qualifica di socio accomandante nella società in accomandita semplice, la cui
responsabilità è limitata per legge[3].
Il socio accomandante risponde, infatti, soltanto entro i limiti della quota di partecipazione e non può prendere parte all'amministrazione; rischia, dunque, nell'attività sociale soltanto la
quota di partecipazione (artt. 2313 e 2318, c.c.)..
Parimenti, sempre con riferimento alle società di persone e sempre ragionando in termini di rischio d'impresa, potrà ritenersi compatibile la qualifica di socio nella società semplice, la cui
responsabilità sia stata limitata per atto costitutivo ex art. 2267, c.c. (sopra richiamato).
Mentre, la stessa ratio fondata sul rischio d'impresa non sembra poter giustificare un'esclusione di incompatibilità nel caso di socio non amministratore di s.n.c., in quanto pur sempre,
come sopra chiarito, illimitatamente responsabile.
E dunque, in assenza di giurisprudenza specifica al riguardo, l'Ente, nella sua autonomia, potrà valutare la compatibilità del dipendente con la qualifica di socio (non amministratore)
di s.n.c., alla luce delle suesposte considerazioni e tenendo conto della sua responsabilità illimitata"