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A mio avviso la notifica dovrebbe considerarsi valida in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 477 del 26/11/2002. In pratica per il notificante, ai fini del rispetto del termine di legge per la notifica dell'atto, vale il momento della consegna all'ufficiale giudiziario ovvero all'ufficio postale.
Saluti.
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Ciao grazie per la risposta, anche se mi sento un po' fregato da parte dell'ufficio che riscuote i tributi in quanto dopo 5 anni utili per il controllo dei pagamnti effettuati, si ricorda all'ultimo giorno e con un timbro postale preclude qualsiasi tentativo di ricorso.
Grazie mille per l'attenzione.
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@Rubis said:
A mio avviso la notifica dovrebbe considerarsi valida in virtù di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con Sent. n. 477 del 26/11/2002. In pratica per il notificante, ai fini del rispetto del termine di legge per la notifica dell'atto, vale il momento della consegna all'ufficiale giudiziario ovvero all'ufficio postale.
Saluti.
Ciao,
io non sono daccordo, secondo me la notifica vale il giorno in cui questa viene notificata al diretto interessato.
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Se dai una lettura alla Sentenza che ho citato, forse nutriresti qualche dubbio in merito a quello che hai postato, in mancanza supporta la tua tesi con dei riferimenti normativi, di prassi e/o di giurisprudenza.
Saluti.
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@Rubis said:
Non ho letto la sentenza e non ho dubbi su quello che dici, ma io penso che con un buon legale.....
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In fin dei conti la spesa deve valere l'impresa.....
A quanto ammonta l'importo da pagare? Mi conviene proporre ricorso considerando la parcella che dovrò pagare al "buon" legale (tralasciando spese di notifica, bolli, ecc.)?
Saluti.
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Riprendo questa discussione perchè a me si è verificata una situazione molto simile (ici 2004, avviso di acecrtamento spedito per omesso pgamento spedito il 18.12.2009 e ricevuto il 5.01.2010.
Dalla discussione non mi è ancora chiaro se il credito si è prescritto oppure no.
Qualcuno ha qualcosa da poter aggiungere?
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La sentenza fa riferimento all'art.149 c.p.c. che recita al terzo comma:
*La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto. *
(comma aggiunto nel 2005 con decorrenza marzo 2006).
Secondo me per la decadenza si deve guardare la data di spedizione; si guarda la data di ricezione per far decorrere i termini del ricorso.