- Home
- Categorie
- Impresa, Fisco e Leggi
- Consulenza Fiscale
- Detrazione per figli a carico
-
@Maiduccio said:
Faccio praticantato in uno studio contabile... Il link che mi hai mandato riporta un articolo del 28/12/2006... La finanziaria per il 2008 fatta nel 2007 l'ha tolta perchè si sono accorti della cavolata che avevano fatto...
Ps. Ma che lavoro fai?
Ma tolta dal 2007 o a partire dal 2008??
Sono una commercialista.Martina
-
In pratica cosa è successo... La finanziaria 2007 aveva introdotto la partecipazione dell'abitazione principale alla formazione del reddito dal 01/01/2007. Con la finanziaria 2008 hanno aggiustato il tiro eliminando l'abitazione principale dalla formazione del reddito a partire dal 01/01/2007 lasciando tutto invariato.
PPS: Hai la mia età e già sei commercialista. Complimenti!
-
@Maiduccio said:
In pratica cosa è successo... La finanziaria 2007 aveva introdotto la partecipazione dell'abitazione principale alla formazione del reddito dal 01/01/2007. Con la finanziaria 2008 hanno aggiustato il tiro eliminando l'abitazione principale dalla formazione del reddito a partire dal 01/01/2007 lasciando tutto invariato.
PPS: Hai la mia età e già sei commercialista. Complimenti!
Grazie mille!
Ho trovato il testo della finanziaria:
- Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)** all?articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:**1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un?ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell?altro, la detrazione compete a quest?ultimo per l?intero importo»;
- al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;
- al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all?imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all?articolo 10, comma 3-bis.»;
b) all?articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell?unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all?articolo 10, comma 3-bis».
Non parla di retroattività però al 01/01/2007...
- Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
Scarica la Finanziaria 2008... adesso a portata di mano non la ho...
Buon appetito.
-
Arieccomi, (...)
-
Ciao Maiduccio e benvenuto nel Forum GT
Vista la sezione strettamente tecnica nella quale è allocato questo thread, e vista la tua considerazione OT, ho modificato il tuo post.Ricordo che per considerazioni non tecniche e per fare semplicemente quattro chiacchiere, c'è la sezione GT Fetish Cafè
Ciao
-
Ciao..secondo voi l'articolo della finanziaria sopracitato si applica dal 2007 o dal primo gennaio 2008? Grazie a tutti..
Martina
-
Va bene anche per il 2007... E' stata una gaff alla quale hanno rimediato con la finanziaria 2008...
-
@Maiduccio said:
Va bene anche per il 2007... E' stata una gaff alla quale hanno rimediato con la finanziaria 2008...
Non per sfiducia ma mi servirebbe il testo di legge in cui si dichiara la retroattività della disposizione..;)
Martina
-
Certo che sei proprio malfidata... Comunque fai bene! Questa è la circolare dell'Agenzia delle Entrate che ti toglierà ogni dubbio... Buon Lavoro... (Circolare 1/E del 09 gennaio 2008) comincia da pagina 4, la decorrenza che dici è indicata a pagina 5...
-
Grazie mille..nn sono malfidata !!! E' che preferivo leggere la disposizione che mi era sfuggita :).
Grazie mille ancora.
Martina
-
Skerzavo... nessun problema... buona giornata...